Confermata l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione che ha deciso di decurtare l'indennità di funzioni DSGA anche retroattivamente rispetto all'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2013 e ha negato il dovuto riconoscimento del compenso per la valorizzazione professionale ATA. Attivo lo specifico ricorso Anief. Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Irene Lo Bue ottengono ancora una volta ragione presso il Tribunale del Lavoro di Modena con la conferma che l'amministrazione non può decurtare “retroattivamente” l'indennità riconosciuta a chi ha assunto funzioni da DSGA e non può interpretare la normativa negando un compenso accessorio legato all'effettiva posizione economica dell'assistente amministrativo che nessuna normativa ha mai abrogato. Restituite, anche, le ulteriori decurtazioni effettuate dal MEF che non aveva più voluto riconoscere il compenso per la valorizzazione professionale ATA a chi svolgeva funzioni di Dsga
Constatata l'effettiva illegittimità delle trattenute in forma retroattiva applicate nei confronti di un assistente amministrativo che da anni prestava servizio con funzioni di DSGA, il Giudice del Lavoro di Modena, infatti, ha dato piena ragione al nostro sindacato richiamando la sentenza della Corte Costituzionale del 2016 e ribadendo come sia stata dichiarata “l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 44 e 45 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), nella parte in cui non esclude dalla sua applicazione i contratti di conferimento delle mansioni superiori di direttore dei servizi generali ed amministrativi stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore”. Ancora una volta l'Anief ha ottenuto conferma di come, in maniera “del tutto arbitraria” e per cui “non ne è stata fornita alcuna spiegazione che sia ancorata ad un dato logico prima ancora che normativo”, il MEF, a far data dal 1/1/2012, abbia anche “previsto che – nei casi in cui l’assistente amministrativo sia inquadrato nella 1° o 2° posizione economica ex art. 2 della sequenza contrattuale, ai sensi dell’art.62 del CCNL 29/11/2007 (cd. compenso per la valorizzazione professionale Ata) - quest’ultimo compenso non gli spetti “in quanto l’indennità per funzioni superiori già remunera e valorizza le ulteriori responsabilità assunte dall’assistente amministrativo” (così la nota IGOP prot. N.104476 del 7/12/2012)”.
“L'assunto di questa ulteriore illegittima negazione di un emolumento dovuto ai facenti funzione DSGA – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief - non ha alcun fondamento giuridico né alcun ancoraggio testuale o logico e i tribunali concordano con quanto sostenuto con grande professionalità dai legali Anief evidenziando come il MEF mostri di trascurare proprio il dato letterale della sequenza contrattuale, dove non è previsto alcun assorbimento di un emolumento nell’altro. Poiché i due emolumenti, per la posizione economica e per l’indennità di sostituzione, assolvono a funzioni diverse, in mancanza di una esplicita disposizione contraria, legale o pattizia, essi si cumulano e non si elidono”. MEF e MIUR condannati, dunque, al pagamento in favore di un assistente amministrativo modenese che da più di 10 anni anni svolgeva funzioni di di DSGA di oltre 10.000 Euro come risarcimento per l’illegittima decurtazione effettuata oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria e alle ulteriori di spese di soccombenza.
L'Anief ricorda che è attivo lo specifico ricorso riservato al personale Amministrativo che ricopre funzioni di DSGA e che vuole far valere i propri diritti e rivendicare l'illegittimità dell'applicazione retroattiva della legge di Stabilità 2013 ottenendo la restituzione dell'ulteriore decurtazione effettuata sul proprio compenso per la valorizzazione professionale ATA, beneficio economico legato alla posizione di livello, illegittimamente posta in essere dall'Amministrazione senza alcun fondamento normativo.