Dai Tribunali del Lavoro di Arezzo e Roma arrivano nuove conferme per l'Anief a tutela del personale precario della scuola destinatario di contratti a termine per supplenze “brevi e saltuarie”: i legali Anief ottengono la condanna del Ministero dell'Istruzione a riconoscere anche ai supplenti “brevi” la Retribuzione Professionale Docenti (RPD) riconosciuta, invece, solo al personale di ruolo o ai precari con contratti annuali. L'Anief ricorda a tutti i propri iscritti che è ancora possibile aderire gratuitamente allo specifico ricorso promosso dal nostro sindacatoper vedersi riconosciuto l’assegno mensile dal valore di 164,00 euro fino a 257,50 euro per i docenti e da 58,50 fino a 64,50 euro per gli Ata
La Retribuzione Professionale Docente – o il Compenso Individuale Accessorio per il personale ATA – si legge a chiare lettere nella sentenza del Giudice del Lavoro di Arezzo (ottenuta con il patrocinio dell'Avv. Simona Fabbrini) e nelle due sentenze del Giudice del Lavoro di Roma (ottenute con il patrocinio dell'Avv. Salvatore Russo) che ricordano anche i pronunciamenti della Corte di Cassazione, rientra “nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. L'art. 7, comma 1, del CCNL per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, dunque, deve essere interpretato “nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999”.
“La Suprema Corte di Cassazione ci ha già dato ragione sull'argomento RPD o CIA ai supplenti temporanei – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief - ed è palese come la norma contrattuale non operi distinzioni in ordine alle diverse tipologie di supplenze e, dunque, anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti e dal personale ATA, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito e, dunque, deve essere sempre riconosciuto anche per le supplenze brevi di cui fanno parte, anche, le cosiddette supplenze Covid”. Ministero dell'Istruzione, infatti, nuovamente soccombente contro le ragioni patrocinate dal nostro sindacato e condannato per discriminazione del personale con contratti di supplenza “breve e saltuaria” a corrispondere la RPD mai riconosciuta ai ricorrenti per i mesi di servizio svolti e al pagamento, anche, delle spese di giudizio, per un totale che supera, per le tre sentenze, i 10mila Euro.
Anief ricorda a tutti i propri iscritti che è ancora possibile aderire gratuitamente allo specifico ricorso promosso dal nostro sindacato e che è fondamentale evitare la prescrizione delle somme dovute. Il ricorso è rivolto al personale docente e ATA che ha svolto supplenze temporanee, comprese le cosiddette “supplenze covid”, e al personale di ruolo che vuole recuperare le somme mai percepite per gli anni di precariato svolti con contratti di supplenza breve e saltuaria.