Non si fermano le vittorie in tribunale ottenute dall'Anief in favore del personale precario della scuola destinatario di contratti a termine per supplenze “brevi e saltuarie”. Nelle ultime settimane i Tribunali del Lavoro di Bari, Reggio Emilia, Trapani e Verona, infatti, hanno accolto in toto i ricorsi patrocinati dai legali del giovane sindacato e condannato il Ministero dell'Istruzione a riconoscere la Retribuzione Professionale Docenti (RPD) anche al personale destinatari di supplenze brevi o temporanee. L'Anief ricorda a tutti i propri iscritti che è ancora possibile aderire gratuitamente allo specifico ricorso promosso dal nostro sindacatoper vedersi riconosciuto l’assegno mensile dal valore che varia da 164,00 euro fino a 257,50 euro per i docenti e da 58,50 fino a 64,50 euro per gli ATA.
I legali Anief, infatti, coordinati dagli Avv.ti Fabio Ganci, Walter Miceli e Giovanni Rinaldi, negli ultimi mesi hanno depositato centinaia di ricorsi per rivendicare il pieno diritto a percepire l'emolumento accessorio denominato Retribuzione Professionale Docenti per altrettanti supplenti “brevi” o che avevano stipulato le cosiddette “supplenze covid” mai attribuito loro dal Ministero dell'Istruzione. I Giudici del Lavoro di tutta Italia, infatti, accolgono i ricorsi Anief con ben tre sentenze a Bari (Avv. Maria Rosaria Calvio), una a Reggio Emilia (Avv. Irene Lo Bue), due a Trapani (Avv. Giuseppe Massimo Abate) e una Verona (Avv.ti Denis Rosa e Maria Maniscalco) che concordano nel constatare come “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo (Cass. 20015/2018)”. Ministero dell'Istruzione, dunque condannato a riconoscere anche ai “supplenti brevi” il “diritto di percepire la retribuzione professionale di cui all’art. 7 del CCNL comparto scuola”.
“La Cassazione ha chiarito già da tempo che per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti e dal personale ATA, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito e, dunque, deve essere sempre e comunque riconosciuto ai lavoratori”. Anief ricorda a tutti i propri iscritti che è ancora possibile aderire gratuitamente allo specifico ricorso promosso dal nostro sindacato e che è fondamentale evitare la prescrizione delle somme dovute. Il ricorso è rivolto al personale docente e ATA che ha svolto supplenze temporanee e al personale di ruolo che vuole recuperare le somme mai percepite per gli anni di precariato svolti con contratti di supplenza breve e temporanea. Possibile aderire, inoltre, anche allo specifico ricorso dedicato al “personale Covid” per rivendicare il diritto a RPD/CIA mensili non riconosciuti.
Per ulteriori informazioni sui ricorsi Anief, gli iscritti al sindacato possono consultare la specifica pagina sul nostro sito.