Continuano le vittorie in tribunale per l'Anief a tutela dei diritti del personale immesso in ruolo dall'a.s. 2011/2012, ma con almeno un anno di servizio precedente, anche se svolto a tempo determinato. Ancora possibile aderire al ricorso Anief per ottenere il corretto inquadramento stipendiale anche con l'applicazione del gradone 3-8 anni e il computo integrale e immediato del servizio svolto durante il precariato nella ricostruzione di carriera. Marcello Pacifico (Anief): “Il nostro sindacato in prima linea per la tutela dei diritti del personale. All'apertura del tavolo contrattuale chiederemo di eliminare tutte le discriminazioni nel contratto nazionale”
Arrivano dal Tribunale del Lavoro di Catania (Avv. Di Pietro) e dalle Corti d'Appello di Palermo e Bologna le ultime sentenze che accolgono le ragioni di altrettanti lavoratori la cui tutela è stata affidata dall'Anief agli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Tiziana Sponga. Il personale che ha prestato servizio a tempo determinato prima dell'anno scolastico 2011/2012 ed è stato successivamente immesso in ruolo, ha diritto all'applicazione della clausola di salvaguardia contenuta nel CCNL 2011 e al conseguente riconoscimento, in sede di ricostruzione di carriera, del gradone stipendiale 3-8 anni che la contrattazione, illegittimamente, ha riconosciuto solo al personale già in servizio a tempo indeterminato. “Sin dalla contrattazione 2011 abbiamo evidenziato l'illegittimità di una palese discriminazione posta in essere a discapito del personale che aveva lavorato con contratti a tempo determinato – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – ormai le nostre ragioni sono state sposate anche dalla Corte di Cassazione e insisteremo perché all'apertura del tavolo per il prossimo CCNL, cui finalmente anche il nostro sindacato parteciperà, le previsioni contrattuali si uniformino alle nostre tesi eliminando ogni discriminazione tra lavoratori precari e di ruolo. Come sindacato non siamo mai stati disposti a barattare la dignità dei precari e ora li rappresenteremo direttamente ai tavoli della trattativa”.
La stessa Corte d'Appello di Palermo, infatti, ricorda che “deve ritenersi che la limitazione della clausola di salvaguardia ai soli assunti a tempo indeterminato non trovi giustificazione in alcuna ragione oggettiva, talché va disapplicata perché contrasta con il principio di non discriminazione. Ed invero, l’effetto della prospettata divaricazione applicativa sarebbe che, a differenza di docenti di ruolo titolari della prevista anzianità di servizio alla data dell’1.9.2010, i docenti a termine, titolari della medesima anzianità di servizio pre-ruolo maturata e riconosciuta sulla scorta di plurimi contratti a tempo determinato, riceverebbero, in assenza di una plausibile ragione oggettiva, un trattamento deteriore rispetto ai primi destinatari del beneficio della conservazione “ad personam” dell’abolito gradone stipendiale, così perpetuando quella disparità di trattamento nelle “condizioni di impiego” tra le due categorie di docenti che la portata del principio di non discriminazione intende evitare” e, per questo motivo, accoglie il ricorso Anief e condanna il Ministero dell’Istruzione a corrispondere al docente “le conseguenti differenze retributive oltre interessi legali dalla data di maturazione dei singoli ratei fino al soddisfo”. L'Anief ricorda a tutti i propri iscritti che è ancora possibile ricorrere per vedersi riconosciuto il diritto all'integrale ricostruzione di carriera commisurata agli effettivi anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato e per ottenere immediatamente il corretto inquadramento stipendiale anche con l'applicazione del gradone 3-8 anni per gli immessi in ruolo dopo il 2011.
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