Il paradosso di uno strumento nato in Europa con il Regolamento n, 953 del 14 giugno 2021 per i trasferimenti transfrontalieri nel rispetto dei diritti individuali, esteso dall’Italia alla cittadinanza e al lavoro con la violazione delle libertà personali. Anief non si ferma e presenta nuovo ricorso C-679/21 a Lussemburgo per tutelare i lavoratori della scuola e dell’università e affermare il rispetto del principio di non discriminazione. Il Garante Privacy dice no alla consegna della certificazione verde al datore di lavoro.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief: “Per la Commissione europea, il green pass italiano non centra con il regolamento comunitario. Vogliamo sia fatta chiarezza e sia rispettato il diritto. Tutti i cittadini europei devono essere trattari allo stesso modo indipendentemente dal lavoro che svolgono, dal ruolo politico e dall’istituzione che rappresentano. Sono le elementari regole della democrazia”.
L’ordinanza del Consiglio di Stato (11 novembre)
Con ordinanza n. 6097 dell’11 novembre 2021, il Collegio della terza sezione del Consiglio di Stato conferma il decreto di rigetto di misure monocratiche del suo presidente nell’appello presentato per la riforma dell’ordinanza del Tar Lazio della terza bis avverso la sospensione perché ritiene il diritto alla salute collettiva superiore a quello della salute individuale, pur in assenza di un obbligo vaccinale, perché sostiene che in ambito comunitario e costituzionale il dovere di solidarietà sociale sia superiore alle convenzioni personali in spregio al principio di non discriminazione, perché considera la vaccinazione un dovere della funzione docente senza alcun riferimento al contratto, perché esclude nella fase cautelare una irreparabilità del pregiudizio rispetto persino allo stato di indigenza in caso di sospensione del servizio tanto da disporre anche una inspiegabile condanna alle spese.
L’ordinanza della Corte di giustizia europea (5 novembre)
La pronuncia avviene dopo che il 5 novembre, il presidente della Corte di giustizia europea nel ricorso C-711/21 presentato da alcuni parlamentari europei “ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à exécution de la décision du Bureau du Parlement européen, du 27 octobre 2021, sur des règles exceptionnelles en matière de santé et de sécurité régissant l’accès aux bâtiments du Parlement européen sur ses trois lieux de travail,” ha sospeso per i ricorrenti l’obbligo di possesso “le certificat COVID numérique de l’UE”, rinvenendo “un préjudice grave et irréparable” nello svolgimento delle loro attività.
La risposta della Commissione europea (20 ottobre)
La decisione avviene dopo che la Commissione europea in risposta a diverse interrogazioni scritte presentate da alcuni parlamentari italiani sulla compatibilità delle norme italiane relative al possesso e all’esibizione del green pass per i lavoratori nonché per i cittadini per l’utilizzo di alcuni servizi pubblici di ristorazione, già il 20 ottobre 2021, ha chiarito come “l'uso nazionale dei certificati COVID-19 per scopi diversi dall'agevolazione della libera circolazione all'interno dell'UE non rientra nell'ambito di applicazione di tale regolamento. Gli Stati membri possono effettivamente utilizzare il certificato COVID digitale dell'UE a fini nazionali, ma sono tenuti a prevedere una base giuridica nel diritto nazionale che rispetti, tra l'altro, i requisiti in materia di protezione dei dati”.
Il parere del garante della privacy (11 novembre)
A tal proposito, peraltro, giova ricordare il parere critico del Garante della Privacy in merito al rispetto “al principio di esattezza cui deve informarsi il trattamento dei dati personali (art. 5, par.1, lett. d) Reg. Ue 2016/679”, in relazione ad alcuni emendamenti approvati, al Senato, al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 127 del 2021 (AS 2394), in relazione alla possibilità di consegna, da parte dei lavoratori dei settori pubblico e privato, di copia della certificazione verde, al datore di lavoro, con la conseguente esenzione, dai controlli, per tutta la durata della validità del certificato. Il Garante richiama il Considerando 48 del Regolamento UE 953/21 secondo cui “i dati personali ai quali viene effettuato l'accesso durante il processo di verifica non devono essere conservati” affermando, altresì, che “in tal modo, dunque, una scelta quale quella sulla vaccinazione -così fortemente legata alle intime convinzioni della persona- verrebbe privata delle necessarie garanzie di riservatezza, con effetti potenzialmente pregiudizievoli in ordine all’autodeterminazione individuale (in ordine all’esigenza di evitare possibili discriminazioni in ragione della scelta vaccinale, cfr. anche risoluzione 2361 (2021) del Consiglio d’Europa)”.
Il ricorso di Anief in Corte di giustizia europea (20 ottobre)
Ed è proprio sulla violazione di un altro Considerando del Regolamento 953/21, che Anief ha presentato un nuovo ricorso in Corte di giustizia europea per il mancato controllo sull’omissione della Gazzetta ufficiale europea in lingua italiana della parte finale del Considerando 36 che così nel testo originario integralmente e fedelmente tradotto recita : “E’ necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perchè non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti Covid- attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perchè non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate. Pertanto, il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l'uso di uno specifico vaccino anti Covid-19, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l'esercizio del diritto di libera circolazione o per l'utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri quali linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto. Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati”.
Estratto delle motivazioni del Consiglio di Stato
[omissis]
- che la pretesa degli appellanti poggia su premesse indimostrate in fatto, come l’affermazione secondo la quale il rifiuto di sottoporsi a vaccinazione sarebbe funzionale alla tutela del diritto alla salute individuale (trattandosi di misura in realtà volta a fronteggiare sia la salute collettiva, sia la salute individuale, secondo le evidenze scientifiche poste a fondamento dei provvedimenti gravati, non superate dalle contrarie asserzioni su cui poggia il gravame);
- che tale pretesa appare anche sfornita di apprezzabile supporto in diritto, dal momento che quand’anche fosse fondata la richiama premessa fattuale, in ogni caso una malintesa concezione unilaterale della tutela dei diritti trascura di considerare che la necessità di una comparazione e di un bilanciamento fra interessi potenzialmente antagonisti, e la gerarchia ricavabile anche in ambito comunitario e costituzionale fra il dovere di solidarietà sociale correlato alla tutela collettiva del diritto alla salute e le contrarie “convinzioni personali” dei singoli, si frapporrebbero al suo accoglimento;
- che comunque proprio il contenuto della misura contestata, che in luogo dell’obbligo vaccinale ha ricondotto tale adempimento alla categoria dell’onere, indebolisce strutturalmente l’argomento facente leva sulla prospettata violazione dei princìpi di proporzionalità, parità di trattamento, uguaglianza e non discriminazione;
- che alle superiori considerazioni si aggiunge, nello specifico, il duplice dato sottolineato dal richiamato provvedimento monocratico, per cui per un verso le mansioni svolte dagli appellanti implicano “una responsabilità specifica e rafforzata verso i propri studenti, che costituisce componente essenziale della funzione (se non addirittura missione) di ogni docente”; e, per altro verso, “la natura meramente economica del lamentato pregiudizio relativo alla sospensione retributiva” è comunque “tale da escludere la irreparabilità e irreversibilità” del pregiudizio.