L'Anief continua la sua battaglia al fianco dei supplenti, docenti e ATA, destinatari di contratti per “supplenze brevi e saltuarie” e vince nei tribunali di tutta Italia ottenendo il riconoscimento del diritto dei supplenti temporanei a percepire la Retribuzione Professionale Docenti e il Compenso Individuale Accessorio per il personale ATA. Ancora possibile aderire gratuitamente allo specifico ricorso promosso dal nostro sindacato per vedersi riconosciuto l’assegno mensile aggiuntivo dal valore di 164,00 euro fino a 257,50 euro per i docenti e da 58,50 fino a 64,50 euro per gli ATA per ogni mese di servizio prestato.
Non si fermano le vittorie Anief in tribunale sul diritto dei precari con supplenza “breve e saltuaria” a ottenere l'assegno aggiuntivo mensile per la Retribuzione Professionale Docenti o per il Compenso Individuale Accessorio se personale ATA. Ancora una volta le vittorie sono inarrestabili dopo la giurisprudenza già consolidata dalla sentenza Anief ottenuta in Corte di Cassazione. Infatti i Tribunali del Lavoro di Bari (Avv. Maria Rosaria Calvio), Catania (Avv. Marco Di Pietro), Cosenza (Avv.ti Ida Mendicino e Donatella Longo), Pisa (Avv. Simona Rotundo), Reggio Emilia (Avv. Irene Lo Bue), Venezia (Avv.ti Densi Rosa e Maria Maniscalco) e Verona (Avv. Maria Maniscalco) confermano la piena ragione dei nostri legali che con la loro indiscussa professionalità ottengono la conferma che l'emolumento rientra senza dubbio “nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato»”.
“Le sentenze ottenute dal nostro sindacato – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – chiariscono quanto da sempre abbiamo sostenuto: il principio di non discriminazione di derivazione eurounitaria non può essere interpretato in modo restrittivo e non si può impedire ad un lavoratore a tempo determinato con supplenza breve e saltuaria di richiedere il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione. Non è sufficiente, infatti, che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto interni, né contano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la discriminazione nel trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate, cosa che ovviamente non si concretizza per i supplenti brevi che svolgono le medesime mansioni dei loro colleghi di ruolo e, dunque, i tribunali, Corte di Cassazione in primis, ci stanno dando pienamente ragione riconoscendo ai lavoratori il giusto risarcimento per la discriminazione subita. Anche questa stortura, comunque, dovrà essere sanata nel nuovo CCNL e noi ci batteremo per eliminare tutte le discriminazioni contenute nella contrattazione nazionale in modo da armonizzare la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario”.
Il principio di non discriminazione, sancito dalla clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE e recepito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 368/2001, dunque, impone al Ministero di non discriminare il lavoro svolto con contratti a termine e questo deve essere applicato, ovviamente, anche per quanto riguarda il diritto alla corresponsione della RPD per i docenti e del CIA per il personale ATA. Anief ricorda a tutti i propri iscritti che è ancora possibile aderire gratuitamente allo specifico ricorso promosso dal nostro sindacato e che è fondamentale evitare la prescrizione delle somme dovute. Il ricorso è rivolto al personale docente e ATA che ha svolto supplenze temporanee, anche le cosiddette “supplenze Covid”, e al personale di ruolo che vuole recuperare le somme mai percepite per gli anni di precariato svolti con contratti per supplenza breve e temporanea.