Piena conferma dalla Suprema Corte di Cassazione per l'Anief sulla validità delle tesi che da anni porta avanti per la tutela dei diritti dei docenti precari inseriti nelle Graduatorie d'Istituto o nelle Graduatorie ad Esaurimento o Permanenti riguardo la piena riconoscibilità del punteggio per il servizio militare di leva o servizio civile equiparato svolto anche se non in costanza di rapporto di lavoro con il Ministero dell'Istruzione. L'Avvocato Fortunato Niro, infatti, ottiene l'Ordinanza n. 33151/2021 che conferma tale diritto e l'illegittimità di qualsiasi previsione differente contenuta nei provvedimenti amministrativi che regolano le graduatorie del personale precario. Marcello Pacifico (Anief): il Ministero attribuisca il giusto punteggio nel rispetto della normativa primaria anche per il servizio militare svolto non in costanza di nomina.
Nell'Ordinanza della sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione, infatti, viene confermato come “anche in una logica di complessiva coerenza del sistema e di linearità rispetto al disposto dell'art. 52 Cost., il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni latu sensu concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010”. Lungo questa linea interpretativa, infatti, si legge nell'Ordinanza, “l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, d.lgs. 297/1994 sicché il sistema generale ne resta riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit.), in ogni settore” anche se non prestati in costanza di rapporto di lavoro “in misura non inferiore rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizio prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, “dovendosi infine disapplicare, perché illegittimo, l'art. 2, co. 6, D.M. 44/2001, così come ogni altra norma regolamentare che, disponendo diversamente, consenta la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro”.
“La Suprema Corte di Cassazione – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – ancora una volta ci dà ragione e specifica a chiare lettere la correttezza delle ragioni sostenute dal nostro sindacato anche richiamando la giurisprudenza ricorrente e confermando che il servizio militare deve essere sempre valutabile ai sensi dell’art. 485 comma 7 del D.lgs 297/94 che prevede testualmente che il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti riconoscendo espressamente la portata assolutamente generale del 7° comma dell’art. 485 D.Lgs. n. 297/1994 che non è connotata da limitazioni di sorta. La norma, infatti, è di portata generale e non può, quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate da tutti i decreti ministeriali che riconoscono il punteggio nelle graduatorie solo se il servizio militare è prestato in costanza di nomina, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione in tal senso”.
Già il Consiglio di Stato, dunque, e ora anche la Corte di Cassazione, in pieno accoglimento degli appelli Anief, hanno bacchettato il Ministero dell'Istruzione ricordando come, nel rispetto dei principi generali sulla gerarchia delle fonti, una fonte di rango inferiore, come un decreto ministeriale, non possa derogare in pejus rispetto a fonti di rango superiore come una legge o un decreto legislativo.