Arrivano dal TAR Lazio le sentenze targate Anief che confermano il diritto dei docenti con diploma magistrale immessi in ruolo “con riserva” dalle graduatorie a esaurimento per ricorso pendente a non essere depennati da nessuna graduatoria, neanche dalle GPS finalizzate alla stipula di contratti a tempo determinato. I legali Anief Fabio Ganci e Walter Miceli hanno impugnato i provvedimenti di depennamento dalle GPS emanati da alcuni Ambiti Territoriali Provinciali in esecuzione della circolare del Ministero dell'Istruzione n. 24335/2020 nei confronti del personale in possesso di diploma magistrale, già iscritto nelle graduatorie ad esaurimento con riserva per effetto di provvedimenti giurisdizionali favorevoli, e successivamente immesso in ruolo con clausola risolutiva per ricorso pendente e hanno ottenuto la conferma che i ricorrenti, non avendo conseguito la stabilità lavorativa visto che l’amministrazione potrebbe decidere – a seguito dell’esito del ricorso che ha determinato l’iscrizione con riserva in GaE – di risolvere il contratto a tempo indeterminato, non possono essere depennati dalle GPS.
Il sindacato Anief, infatti, da sempre in prima linea per la tutela dei diritti dei docenti in possesso di diploma magistrale abilitante conseguito entro l'a.s. 2001/2002, ha avuto conferma anche dal Tribunale Amministrativo riguardo l'illegittimità della loro cancellazione dalle GPS a seguito di un'immissione in ruolo che lo stesso Ministero non vuole confermare in via definitiva perché conseguita a seguito di ricorso pendente per l'inserimento dei docenti nelle Graduatorie a Esaurimento. “L'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 2020 – spiega il presidente Marcello Pacifico – prevedeva appositamente che che “Ai fini di cui all’articolo 4 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, i soggetti immessi in ruolo con riserva possono fare domanda di inclusione nelle corrispettive GPS. L’inclusione diviene effettiva all’esito del relativo contenzioso, qualora lo stesso porti alla risoluzione del contratto a tempo indeterminato”, ma la Nota Ministeriale emanata successivamente prevedeva illegittimamente di escluderli dalle graduatorie a prescindere da ogni valutazione, cosa che alcuni ATP italiani avevano già fatto e contro cui il nostro sindacato ha promosso specifico ricorso”. Il TAR del Lazio, infatti, dà ragione piena ai legali Anief evidenziando proprio come “In sostanza, la nota impugnata ha reso inoperante le disposizioni dell’ordinanza ministeriale sopra citata”, evidenziando “anzitutto che, sul piano delle fonti, l’ordinanza ministeriale deve considerarsi prevalente rispetto alla nota che oltretutto ignora completamente il disposto dell’ordinanza, con la conseguenza che quest’ultima non può ritenersi caducata da quanto disposto nelle nota ministeriale impugnata” e, inoltre, specifica come “anche a prescindere da quanto sopra è da rilevare che l’ordinanza, e non la nota ministeriale, è conforme alla ratio del d.lgs. 297/1994, che deve essere individuata nell’eliminare dalle graduatorie i soggetti che hanno ottenuto l’immissione in ruolo, e quindi hanno ottenuto una stabilità professionale, in modo tale da mantenere in graduatoria solo i soggetti che ancora non hanno un incarico”.
In sostanza, dunque, pieno accoglimento da parte del TAR Lazio per il ricorso Anief perché “il d.lgs. 297/1994, quindi, si riferisce a situazioni oramai divenute definitive, attraverso la stipula del contratto e il superamento del periodo di prova, mentre l’ordinanza ministeriale si dà carico di regolare proprio quelle situazioni che non possono essere valutate ancora come definitive” e, dunque, i ricorrenti possono permanere in GPS nella posizione loro spettante. Gli iscritti Anief direttamente interessati dalle nuove sentenze del TAR Lazio dovranno essere, dunque, reinseriti nelle GPS laddove cancellati perché immessi in ruolo a seguito del ricorso pendente. L'Anief, ancora una volta, si è dimostrato unico sindacato che si batte e tutela fino in fondo i diritti dei docenti abilitati con diploma magistrale anche riguardo la loro illegittima cancellazione dalle graduatorie dopo un'immissione in ruolo che, ad avviso del nostro sindacato, dovrebbe essere confermata senza alcuna riserva per stabilizzare la loro posizione lavorativa in via definitiva visto che da anni, con impegno e professionalità, garantiscono il corretto andamento delle attività didattiche nella scuola dell'Infanzia e Primaria.