Dal 15 dicembre, così come stabilito dall’art 2 del DL 172/2021 del 26 novembre 2021, la vaccinazione costituirà requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative di tutto il personale scolastico. La scuola italiana, fra poco meno di 15 giorni, dovrà fare i conti con i prevedibili effetti di una imposizione che a quanto pare non riuscirà a convincere l’irriducibile 5/7 % di personale scolastico non ancora vaccinato. Migliaia le richieste di supporto e consulenza che su tutto il territorio nazionale stiamo ricevendo presso le nostre sedi territoriali
Mantenendo ferma la volontà di impugnare dinanzi ai giudici dal TAR Lazio il DL 172/2021, dopo un approfondito studio del DL e delle segnalazioni ricevute, abbiamo formulato delle osservazioni, delle richieste, che nella giornata odierna abbiamo inviato al MI affinché, già nella circolare applicativa di prossima emanazione ed anche con le opportune rettifiche da aaportare al DL, in sede di conversione in Legge, possano essere recepite quelle indicazioni necessarie alla corretta applicazione delle procedure relative alla rilevazione dell’obbligo ed ai successivi adempimenti.
Servono istruzioni chiare che consentano ai dirigenti scolastici di operare senza incorrere in errore e garantiscono al personale interessato la corretta applicazione delle norme.
Di seguito alcune delle osservazioni e delle richieste fatte pervenire oggi al ministro Bianchi per il tramite del suo capo Dipartimento Dott. Stefano Versari.
- - Il personale scolastico che a decorrere dal 15 dicembre non è in servizio per qualsiasi tipologia di assenza, congedo parentale, aspettativa, malattia, non è soggetto a nessun obbligo. E Fino al rientro in servizio non potrà ricevere nessun invito a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l’esenzione della stessa ai sensi dell’articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dall’invito.
- - Il comma 4 dell’art 4 ter, introdotto dall’art. 2 del dl 172/2021 stabilisce che: “I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a, provvedono alla sostituzione del personale docente sospeso mediante l'attribuzione di contratti i tempo determinato”. È necessario prevedere la sostituzione di tutto il personale sospeso, in caso contrario sarebbe impossibile la sostituzione del personale ATA sospeso. Inoltre è necessario stabilire preventivamente le modalità di rientro in servizio del personale sospeso dopo aver ottemperato all’obbligo vaccinale, garantendone il rientro immediato o, quanto meno, l’immediata riattivazione del pagamento degli stipendi e di ogni altro emolumento spettante.
- - Il comma 2. dell’art. 4 ter, introdotto dall’art 2 del DL 172/2021, ultimo capoverso, stabilisce che “si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 7”. Pertanto anche per il personale scolastico, per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita, il datore di lavoro dovrà adibire i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione.
- - In caso di sospensione si chiede di prevedere, anche in sede di conversione del DL, il riconoscimento del servizio giuridico ai fini della maturazione del punteggio massimo consentito, ed in relazione alla durata del rapporto di lavoro, per il personale assunto a tempo determinato e della progressione della carriera per il personale a tempo indeterminato.
- - Si segnala l’evidente contrasto delle sanzioni previste dal comma 5 con le previsioni previste dal comma 2 dello stesso art. 4 ter, introdotto dall’art 2 del dl 172/2021. Il personale scolastico non vaccinato, che su invito del datore di lavoro provvede alla produzione della documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l’esenzione della stessa ai sensi dell’articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dall’invito, ha il diritto di esercitare la propria prestazione lavorativa con il green pass base, senza incorrere nelle sanzioni di cui al comma 5. Per le stesse previsioni di cui al comma 2 dell’art. 4 ter, introdotto dall’art 2 del dl 172/2021, il personale scolastico che non vorrà adempiere all’obbligo vaccinale, fino all’atto della sospensione dovrà poter esercitare la propria prestazione lavorativa.
- - Dai combinati disposti di tutte le norme richiamate all’art. 5 del DL 172/2021 relativo all’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione si evince che, a partire dal 6 dicembre 2021 fino al 15 gennaio 2022, il green pass rafforzato è necessario per lo svolgimento delle seguenti attività: spettacoli, spettatori di eventi sportivi, ristorazione al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche, pertanto non dovrà essere richiesto in occasione dello svolgimento delle prove concorsuali già calendarizzate e relative al concorso ordinario infanzia e primaria.
- - Secondo le previsioni di cui al comma 1 dell’art. 4 ter, lettere a), b), c), d), introdotto dall’art 2 del DL 172/2021, è da escludersi dall’obbligo vaccinale lo studente universitario in attività di tirocinio presso ogni istituzione scolastica.
In caso di sospensione si chiede di prevedere, anche in sede di conversione del DL, l’erogazione dell’assegno alimentare previsto dall’art. 82 del DPR n. 3/1957, estendendolo quindi anche al personale scolastico sospeso anche se non soggetto a sanzione disciplinare