La norma non è mai entrata in vigore, il 1 ottobre, per via del ricorso presentato da un sindacato di polizia che ha chiesto e ottenuto la sospensione e la remissione in Corte costituzionale che il 6 dicembre scorso si è espressa sulla legittimità di una determinazione della condizione di impiego (la vaccinazione Covid-19) per l'esercizio di un lavoro nella funzione pubblica, a fronte di una vaccinazione che non è obbligatoria per tutta la popolazione al pari delle altre.
Anief citerà anche questa pronuncia nel ricorso al Tar Lazio che sarà presentato la prossima settimana per richiedere la sospensione dell’obbligo vaccinale per il personale scolastico, unitamente alle decisioni del tribunale di Padova che ha rinviato delle specifiche questioni alla Corte di giustizia europea e del tribunale distrettuale della Louisiana che ha sospeso l’obbligo per il personale sanitario americano.
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https://anief.org/ricorsi/obbligo-vaccinale/ricorso?id=1256:ricvaccino&cid=142:obbligo-vaccinale
Decisione n. 1/2003 della Corte costituzionale del 20 dicembre U-I-210/21 del 29 maggio 2021
La Corte costituzionale si è pronunciata sulla richiesta di valutazione della costituzionalità e della legalità dell'articolo 10 dell'ordinanza sul modo in cui lo stato delle vaccinazioni e dei test per arginare la diffusione delle infezioni da virus SARS-CoV-2 (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 147/21, 149/21, 152/21, 155/21, 170/21 e 171/21 – di seguito denominata ordinanza), che prevedeva che i dipendenti degli organi dell'amministrazione statale, al fine di svolgere le loro funzioni sul posto di lavoro, nei locali del datore di lavoro o nei locali di un'altra autorità amministrativa statale, dovesse rispettare la condizione di sovra-malattia o vaccinazione (condizione PC). Essa ha constatato che si trattava di una determinazione della condizione di impiego per l'esercizio di un lavoro nella funzione pubblica e, di conseguenza, di una situazione sostanzialmente paragonabile a situazioni in cui la vaccinazione era determinata come condizione di lavoro per l'esercizio di diversi tipi di lavoro o di occupazioni.
La base giuridica per la regolamentazione di tale vaccinazione è l'articolo 22 in relazione all'articolo 25 della legge sulle malattie trasmissibili (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 33/06 – Testo consolidato ufficiale, 142/20 e 82/21 – di seguito denominata ZNB), che disciplina diversi tipi di vaccinazioni (obbligatorie). La Corte costituzionale ha dichiarato che il provvedimento impugnato adottato dal Governo con decreto per i dipendenti della funzione pubblica non è stato adottato in conformità con i requisiti o le condizioni legali previsti dall'articolo 22 dell'articolo 22 della ZNB per la determinazione della vaccinazione dei dipendenti. Essa ha pertanto dichiarato che l'articolo 10 bis del decreto era incompatibile con l'articolo 120, paragrafo 2, della Costituzione. Con tale decisione, la Corte costituzionale non si è pronunciata sulla questione se la misura in esame, se ordinata su una base giuridica adeguata, sarebbe costituzionalmente ammissibile alla luce del principio di proporzionalità e del principio di uguaglianza dinanzi alla legge. Pertanto, la decisione della Corte costituzionale non significa che la vaccinazione dei dipendenti come condizione per l'esercizio di determinate attività o professioni sia una misura sproporzionata. La decisione della Corte costituzionale significa che questa misura dovrebbe essere regolata in conformità con la legge, vale a dire la ZNB, che stabilisce regole e procedure per le vaccinazioni. La Corte costituzionale ha inoltre rilevato che l'articolo 10a dell'ordinanza, contestato, non consente il raffronto con la condizione PC introdotta in Austria, in quanto il legislatore austriaco ha adottato una legge che crea una base giuridica esplicita e specifica per l'adozione di tali condizioni (PC e/o PC). Inoltre, la normativa austriaca sarebbe anche fondamentalmente diversa da quella della normativa slovena controversa. In Austria, la condizione PC limita principalmente una certa vita pubblica, ma in Slovenia la condizione PC è stata introdotta da una misura del ramo esecutivo ed esclusivamente per l'accesso al lavoro, e solo ai dipendenti delle autorità pubbliche. Inoltre, la normativa austriaca sarebbe anche fondamentalmente diversa da quella della normativa slovena controversa. In Austria, la condizione PC limita principalmente una certa vita pubblica, ma in Slovenia la condizione PC è stata introdotta da una misura del ramo esecutivo ed esclusivamente per l'accesso al lavoro, e solo ai dipendenti delle autorità pubbliche.