Non vanno imputati al Fondo d’Istituto, ma direttamente all’erario.
La sostituzione del dirigente scolastico derivante da ferie consecutive superiori ai 15 giorni o l’attribuzione di una reggenza di una scuola dimensionata non possono essere qualificate come semplici attribuzioni di incarichi da parte dello stesso capo d’istituto. Questo genere di compiti vanno assimilati, piuttosto, a prioritarie motivazioni d’ufficio. E come tali trattate dal punto di vista della copertura economica.
Secondo l’Anief, quindi, la nuova normativa sulla materia introdotta attraverso la spending review non può influire sul contenzioso attivato presso il tribunale del lavoro per far riconoscere il diritto all’attribuzione dell’indennità di reggenza, prevista dal Contratto collettivo nazionale, e dell’attività sostitutiva del dirigente.
“Ha fatto bene il legislatore – dichiara il presidente dell’Anief, Marcello Pacifico – a chiarire che l’attribuzione degli incarichi specifici da parte del dirigente scolastico al vicario debba essere pagata con il Fis. Ma ciò non può compromettere l’ordinario funzionamento dell’amministrazione pubblica, dal momento in cui il vicario deve sostituire lo stesso ds per motivi legati a ferie, lunghe malattie o a incarichi impegnativi, come gli esami di Stato oppure la presa in carico della gestione di diversi punti di erogazione del sevizio scolastico”.
“Se il Miur pensa che una scuola possa essere governata senza la presenza del dirigente scolastico – conclude Pacifico – lo dica allora chiaramente. Ed in tal caso licenzi subito coloro che non ritiene indispensabili a condurre la scuola autonoma”.