Nel primo ricorso presentato dai legali di Anief per il sindacato e per più di mille ricorrenti è stata respinta la richiesta immediata di sospensione degli atti applicativi dell’entrata in vigore della nuova norma alla luce della sentenza del Cds per il personale sanitario, e comunque fatta salva la possibilità di risarcire il personale eventualmente sospeso con ordinanza cautelare nella prossima camera di consiglio dell’11 gennaio o nel merito.
Il sindacato Anief continua a raccogliere le adesioni entro il 31 dicembre per tutti coloro che, a oggi, non hanno ancora aderito, al fine di poter chiedere, nel caso di accoglimento nella camera di consiglio dell’anno nuovo, l’applicazione degli stessi provvedimenti anche per coloro che hanno aderito entro il 31 dicembre 2021.
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Con ordinanza num. 7394
Il TAR Lazio recita “ [..] la posizione specie sotto l’aspetto patrimoniale dei docenti non vaccinati sospesi è salvaguardata dagli effetti ripristinatori di un’eventuale ordinanza di accoglimento dell’istanza cautelare o da una sentenza di accoglimento del proposto gravame”
Leggi il testo integrare dell’ ordinanza:
Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta da parte ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Avuto presente che:
a) gli impugnati provvedimenti sono meramente applicativi specie per quanto concerne l’obbligo vaccinale dei docenti di quanto disposto dal D.L. n.44/2021, la cui illegittimità costituzionale sotto diversi aspetti è stata peraltro prospettata nel presente gravame;
b) contrariamente a quanto prospettato da parte ricorrente i principi di carattere generale enunciati dalla sentenza del Consiglio di Stato n.7045 del 20 ottobre 2021 in materia di obbligo vaccinale del personale sanitario sembrerebbero applicabili anche al personale scolastico;
N. 13022/2021 REG.RIC.
c) la disciplina introdotta è razionalmente finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento dell’attività scolastica in presenza in condizioni tali da ridurre il più possibile il concretizzarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica in quanto in grado di incentivare l’estendersi della pandemia;
- d) l’obbligo vaccinale risulta correttamente e scientificamente giustificato alla luce dell’autorevolezza degli studi e delle ricerche effettuati dagli Enti statali istituzionalmente competenti in materia di sicurezza sanitaria;
e) in ordine alla prospettata lesione di un diritto costituzionalmente tutelato a non essere vaccinato come già affermato nel Decreto 4531/2021 deve essere rilevato ad una sommaria delibazione che “il prospettato diritto, in disparte la questione della dubbia configurazione come diritto alla salute, non ha valenza assoluta né può
essere inteso come intangibile, avuto presente che deve essere razionalmente correlato e contemperato con gli altri fondamentali, essenziali e poziori interessi pubblici quali quello attinente alla salute pubblica a circoscrivere l’estendersi della pandemia e a quello di assicurare il regolare svolgimento dell’essenziale servizio pubblico della scuola in presenza”;
f) la sospensione tout court dal servizio dei docenti non vaccinati risulta essere una misura corretta in quanto prevista in ragione della tipicità della prestazione lavorativa degli stessi; g) in ogni caso la posizione specie sotto l’aspetto patrimoniale dei docenti non vaccinati sospesi è salvaguardata dagli effetti ripristinatori di un’eventuale ordinanza di accoglimento dell’istanza cautelare o da una sentenza di accoglimento
del proposto gravame;
h) infine nel doveroso bilanciamento degli interessi contrapposti appare in ogni caso di gran lunga prevalente rispetto all’interesse dei docenti che non vogliono sottoporsi al vaccino quello pubblico finalizzato ad assicurare al contempo il corretto svolgimento dell’attività scolastica in condizioni di sicurezza e a circoscrivere il più possibile potenziali situazioni in grado di incrementare la N. 13022/2021 REG.RIC.
circolazione del virus;
Vista l’istanza con cui parte ricorrente chiede di poter essere autorizzata al superamento dei limiti dimensionali, ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del citato Decreto n.167 del 2016;
Visto l’art. 7 del precitato Decreto Presidenziale n.167/2016, il quale recita: “In caso di superamento dei limiti dimensionali non autorizzato preventivamente ai sensi dell’art. 6, per gravi e giustificati motivi, il giudice, su istanza della parte interessata, può successivamente autorizzare, in tutto o in parte, l’avvenuto superamento dei limiti dimensionali; è in ogni caso fatta salva la facoltà della parte di indicare gli argomenti o i motivi cui intende rinunciare ”;
Rilevato che le motivazioni addotte a sostegno dell'istanza de qua, avuto riguardo al notevole numero dei ricorrenti ed agli aspetti tecnico-giuridici ed economici della controversia, appaiono sufficientemente idonee a giustificare -in via del tutto eccezionale- il superamento dei limiti dimensionali, ai sensi dell'art. 5 del DPCS n.
167 del 2016;
Considerato che, pertanto, parte ricorrente può essere autorizzata a usufruire del limite massimo e invalicabile di 100.000 (centomila ) caratteri corrispondenti a n. 50 (cinquanta) pagine, nel formato previsto dall'art. 8 del medesimo DPCS n. 167 del 2016;
Ritenuto che parte ricorrente è onerata di redigere un riassunto preliminare del ricorso, esteso nel massimo a n. 3 (tre) pagine, ai sensi dell’art. 5, comma 3°, del suddetto DPCS n. 167 del 2016;
P.Q.M.
Rigetta la proposta istanza ex art.56 cpa ed accoglie l’istanza di superamento dei limiti dimensionali nei termini di cui in motivazione.