Erronee sono le precisazioni ministeriali riguardo l'assenza per ferie o malattia pervenute con nota odierna. Sono tante le nuove Faq che il giovane sindacato ha aggiornato, alla luce dei pareri del capo dipartimento del MI, in tema di sospensioni. Intanto ondata di nuove adesioni al ricorso al Tar Lazio in scadenza il 31 dicembre in vista della Camera di Consiglio dell'11 gennaio. Per adesioni, vai al link.
È quanto stabilito dall’art. 4-ter c/. 2 del D.L. 44/2021, introdotto dall’art. 2 del D.L. 172/2021, “la vaccinazione costituisce requisito essenziale ed obbligatorio per lo svolgimento dell’attività lavorative dei soggetti obbligati ali sensi della comma 1.” Dei dirigenti scolastici, docenti e personale ATA delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.
Pertanto, chi a decorrere dal 15 dicembre non è in servizio per qualsiasi tipologia di assenza, congedo parentale, aspettativa, non può essere assoggettato a nessun obbligo. Solo al rientro ed entro i termini previsti dal DL 172/2021 art. 2 comma 3, il lavoratore non in regola dovrà comunicare, produrre la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.
Diverse sono le segnalazioni che stiamo ricevendo in queste ore in merito a provvedimenti di sospensione di personale non in servizio per malattia o addirittura assente in congedo biennale straordinario per assistenza a familiare disabile. Questi provvedimenti sono illegittimi e come tali impugnabili in tribunale, perché la norma parla chiaro, se non c’è prestazione lavorativa non ci può essere obbligo vaccinale. Sospendere personale in malattia o addirittura in congedo biennale straordinario per assistenza a familiare disabile oltre che illegittimo è una chiara e manifesta volontà punitiva, non vi sono altre ragionevoli spiegazioni.
Le indicazioni pervenute oggi dal Ministero dell’istruzione non sono corrette e potrebbero portare i presidi in errore.
Il giovane sindacato inviata a segnalare i provvedimenti di sospensione in contrasto con quanto previsto dal DL 172/2021 tramite mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., a chiedere informazioni alla mail dedicata Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e a contattare la sede territoriale Anief più vicina https://anief.org/contatti/sedi-regionali