In fase di conversione in legge del D.L. "fiscale" 146/2021 (avvenuta con la Legge 2015/2021) è stato approvato un emendamento, articolo 5 bis, che prevede modifiche al trattamento economico del personale in servizio all'estero
L’articolo approvato modifica la quota di ISE tassabile e l’articolo 199 del DPR 18/67 relativo al trasposto delle masserizie.
La quota tassabile della ISE passa da due volte e mezzo l’indennità di base a ottanta sette quarantesimi della indennità di base.
Il contributo per il trasposto delle masserizie, fino ad oggi erogato appunto, come contributo e tassato per intero, con l’articolo approvato diventa una maggiorazione della ISE e quindi praticamente non tassato.
Ad una primissima lettura degli effetti della norma approvata, risulta che con l'applicazione del comma 1. si avrà un aumento della ISE che va da circa 50 a circa 70 euro mensili, a seconda del grado di scuola di servizio.
In realtà non si tratta di un aumento, questi soldi in più sulla ISE saranno si reali, ma dovuti all’effetto della diminuzione dell'imponibile tassato ai fini Irpef.
L’abbassamento dell’imponibile mensile della ISE tassabile, determinerà anche un effetto positivo sui conguagli fiscali che annualmente falcidiano gli stipendi metropolitani di febbraio/marco e a volte anche oltre, in quanto anche l’imponibile annuale tassato (cioè quello che vediamo sul CU), diminuirà.
Con il secondo comma si avrà un effetto positivo sul trasporto masserizie, che sarà tassato in misura molto ridotta rispetto a quanto è tassato adesso.
Infatti le spese per il trasporto masserizie non verranno più erogate sotto forma di contributo interamente tassato, ma diventano una maggiorazione dell’assegno di sede calcolata, che non verrà in pratica tassata e non concorrerà come voce autonoma ad incrementare l’imponibile annuale.
Il terzo comma cambia i tempi di presentazione della documentazione di avvenuto trasloco che passa da sei mesi a tre mesi. L’articolo approvato si applica a partire dal 1 gennaio 2022.
Di seguito l’articolo approvato:
((Art. 5 bis Rideterminazione della base imponibile del trattamento economico dei dipendenti pubblici in servizio all'estero 1. All'articolo 51, comma 8, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «due volte l'indennità base» sono sostituite dalle seguenti: «ottantasette quarantesimi dell'indennità base o, limitatamente alle indennita' di cui all'articolo 1808, comma 1, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, due volte l'indennità base». 2. All'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alinea, le parole da: «un contributo fisso onnicomprensivo» fino a: «richiamato in Italia» sono sostituite dalle seguenti: «una maggiorazione dell'indennità di servizio all'estero la cui misura è rapportata all'indennita' personale spettante per sessantacinque giorni, calcolata con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2»; b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La maggiorazione di cui al comma 1 non e' in ogni caso superiore a un nono dell'indennita' personale annuale, calcolata, a parita' di situazione di famiglia, per il posto di capo di missione diplomatica, con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2, e rapportata alla distanza conformemente al comma 1»; c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Entro sei mesi dal trasferimento a sede estera, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettivo ricevimento dei propri effetti, rilasciata dalla sede di destinazione. Entro tre mesi dal rientro all'amministrazione centrale, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettiva spedizione dei propri effetti, rilasciata dalla sede di provenienza. La sede all'estero rilascia le attestazioni su richiesta del dipendente, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di verifiche in loco. La mancata presentazione delle attestazioni entro i termini stabiliti dal presente comma comporta la perdita del diritto alla maggiorazione di cui al presente articolo e la restituzione degli importi già percepiti». 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022 e con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla predetta data).