Il riallineamento della carriera non sempre viene riconosciuto in automatico al lavoratore anche se la normativa lo prevede trascorsi da 16 a 24 anni dall'immissione in ruolo. I legali Anief Fabio Ganci, Walter Miceli, Giovanni Rinaldi, Francesca Lideo e Giuseppe Massimo Abate – patrocinando i ricorsi proposti dal nostro sindacato - hanno ottenuto ragione presso i Tribunali del Lavoro di Milano e Marsala (TP) con la conferma che il riallineamento è un diritto da riconoscere immediatamente alla scadenza dei termini di legge. Sempre aperte le adesioni allo specifico ricorso Anief sul riallineamento della carriera.
Il nostro sindacato ha già da tempo promosso uno specifico ricorso per ottenere il riallineamento della carriera che le Amministrazioni dovrebbero effettuare in automatico al compimento del periodo previsto dalla normativa vigente (dal 16° al 24° anno di ruolo a seconda dell'inquadramento professionale del dipendente) in modo da rivendicare immediatamente la progressione di carriera spettante. “Ai sensi dell’art. 4, comma 3, del DPR 399 del 23 agosto 1988 – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief - la decurtazione di 1/3 giuridico della anzianità maturata deve essere integralmente recuperata e, conseguentemente, i dipendenti immessi in ruolo devono essere collocati nella fascia stipendiale spettante computando anche il periodo non riconosciuto ai fini giuridici all'atto della ricostruzione di carriera”. In caso di inerzia o ritardi da parte del Ministero dell'Istruzione e delle Amministrazioni competenti, l'Anief ha predisposto le procedure di adesione al ricorso per rivendicare in tribunale i propri diritti.
I Tribunali del Lavoro di Marsala e Milano – in conformità con la giurisprudenza favorevole già ottenuta dal nostro sindacato in tutta Italia – hanno accolto, dunque, le tesi patrocinate dai legali Anief ed evidenziato come “Non vi è, quindi, dubbio, sulla scorta dell’interpretazione letterale e sistematica delle norme predette, che in modo automatico al compimento nella specie del 18° anno di servizio il Ministero convenuto avrebbe dovuto computare il periodo di servizio riconosciuto ai soli fini economici “ai fini dell’attribuzione delle successive posizioni stipendiali” in favore della ricorrente” e condannato il Ministero dell’Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione in favore di una docente della somma di circa 7.000 Euro e di più di 11.000 per l'altra, oltre agli interessi di legge dalla maturazione delle singole differenze mensili al saldo effettivo, con l'ulteriore condanna del Ministero dell’Istruzione alla rifusione delle spese di lite, per un totale che supera, per le due cause promosse per altrettante docenti dai legali Anief, i 20mila Euro tra risarcimenti e spese di soccombenza.
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