Ignorato ancora il reale fabbisogno di insegnanti di sostegno a livello territoriale, ma questa volta in aperto contrasto a una precisa sentenza del Consiglio di Stato (n. 3655 del 21 maggio 2021) ottenuta dai legali del giovane sindacato. Le soglie per l’accesso alle prove sono tarate su un numero programmato erroneo, segnato dalla sola proposta dell’offerta formativa degli Atenei e non dalle necessità degli alunni e dalla rilevazione della carenza di insegnanti specializzati. Adesioni al link.
Basti pensare che in Piemonte e in Emilia Romagna, ancora una volta, a fronte di 10 mila posti vuoti, sono stati banditi complessivamente 1.250. I legali di Anief già una volta hanno ottenuto l’annullamento del DM 92/19 – oggi richiamato, insieme al DM 90/20) da parte dei giudici di Palazzo Spada per via del mancato dialogo tra l’amministrazione territoriale del ministero dell’istruzione e quella universitaria censurando il difetto di istruttoria. A questa era seguita la nota MEF n. 5882/21 con cui si autorizzava il MI a bandire per il triennio corsi per 90 mila unità, numero indicato da Ufficio legale Anief quale fabbisogno reale. Il problema che il fabbisogno è spalmato dal ministero nel triennio cosicché il numero di 25.874 bandito per il 2021/2022 appare manifestamente erroneo e ancora una volta sproporzionato tra le regioni, scollato dalle effettive esigenze. Alla luce delle considerazioni richiamate, i ricorrenti esclusi dalle prove pre-selettive tra il 24 e il 27 maggio 2022, potranno nuovamente ricorrere al Tar per ottenere “l’obbligo dell’amministrazione di riesaminare la loro situazione ai fini della loro eventuale assegnazione negli ambiti territoriali ai quali aspirano” (CdS, n. 3655/21).
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