Arriva dalla Suprema Corte di Cassazione la conferma delle tesi da sempre sostenute dal nostro sindacato in materia di ricostruzione di carriera in caso di passaggio di ruolo da scuola infanzia a scuola secondaria e conferma che il docente ha comunque diritto alla ricostruzione di carriera integrale degli anni di servizio svolti nel ruolo inferiore. Marcello Pacifico (Anief): “Avevamo ragione e la Corte di Cassazione ha confermato le nostre tesi: in ogni caso in cui l'ordinamento consente il passaggio di ruolo il docente conserva l'anzianità maturata nel ruolo precedente e a tutti gli effetti”. Ancora possibile aderire allo specifico ricorso Anief per il riconoscimento integrale del servizio svolto nella scuola infanzia in caso di passaggio di ruolo nella scuola secondaria.
La Suprema Corte di Cassazione, infatti, con la sentenza pubblicata oggi tiene a evidenziare come “dall’art. 57 della l. 11 luglio 1980, n. 312 - contemplante la possibilità che i passaggi di ruolo di cui all’art. 77 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 siano disposti, oltre che da un ruolo inferiore ad un altro superiore, anche da uno superiore ad uno inferiore - deve trarsi l’ampliamento anche della previsione dell’art. 83 del medesimo d.P.R. n. 417 del 1974, attinente alla valutazione del servizio pregresso mediante ricostruzione della carriera, norma che è destinata a valere anche per i casi di passaggio a ruoli superiori in ipotesi non previste nel testo originale della norma, tra cui i passaggi a ruolo superiore degli insegnanti di scuola materna”. In sostanza, continua la sentenza, in virtù del sopravvenire dell’art. 57 della legge n. 312 del 1980, “l’art. 83 previgente va letto alla luce del rinnovato quadro normativo, dell’introduzione delle diverse tipologie di mobilità che consentono di computare per intero l’anzianità pregressa, della prevista osmosi tra i distinti ruoli del personale della scuola avente specifici requisiti; si è così imposta un’interpretazione univoca di detta norma, nel senso che in ogni caso in cui l’ordinamento consente il passaggio di ruolo, il docente conserva l’anzianità maturata nel ruolo precedente, a tutti gli effetti, giuridici ed economici”.
“Una lettura restrittiva dell’art. 83 del d.P.R. n. 417/74 che è testualmente riferita al personale delle scuole di istruzione secondaria – spiega Marcello Pacifico, presidente Nazionale Anief - tale da ammettere alla ricostruzione di carriera solo i passaggi nella stessa previsti e non anche tutti quelli ammessi dalla sopravvenuta legge n. 312/80, avrebbe implicato una incostituzionalità della norma stessa, per irrazionale disparità di trattamento. Siamo soddisfatti di aver ricevuto ancora una volta conferma dalla Suprema Corte della validità delle nostre tesi che da anni patrociniamo per la tutela dei lavoratori della scuola”. Anief ricorda a tutti gli interessati che è ancora possibile aderire allo specifico ricorso Anief volto al riconoscimento integrale degli anni di ruolo svolti nella scuola infanzia in caso di passaggio di ruolo alla scuola secondaria.