Ancora una volta ignorate le richieste di aiuto del mondo della scuola. Il testo ritorna in terza lettura al Senato
Dopo la manifestazione promossa da ANIEF Associazione Nazionale Insegnanti E Formatori, il 30 agosto, approvate in Senato alcune modifiche rispetto al testo originario che non rispondono comunque alle urgenze, tra cui la necessità della conferma dell'organico aggiuntivo di 40 mila unità licenziato lo scorso 30 giugno e dell'assunzione dei 20 mila precari candidati idonei dell'ultimo concorso straordinario esclusi dalle graduatorie di merito.
In prima lettura, sono state approvate tre modifiche che hanno soppresso nominalmente il docente esperto, hanno rimesso alla contrattazione la determinazione dell'elemento retributivo legato alla formazione triennale e alla valutazione e hanno incrementato di 32 milioni il fondo di istituto per spese irrisorie legate al Covid.
Per Marcello Pacifico, presidente di #Anief, si tratta di una scelta frutto di miopia politica. Investire nelle risorse umane in un momento così drammatico nella scuola poteva rappresentare la scelta vincente per rilanciare il Paese. Ancora una volta è stato tradito il patto con le parti sociali e ora il 25 settembre saranno i cittadini a esprimere il loro voto. Anief ha presentato #perunascuolagiusta il #manifestoanief25settembre in 13 punti per rispondere al diritto allo studio dei nostri studenti e un altro specifico per mettere al centro della prossima legislatura il personale ATA, da tempo dimenticato.
Le modifiche approvate in Senato in prima lettura, dal dossier alla Camera:
- (CONTRATTO decide quota dell'elemento retributivo su formazione triennale e valutazione positiva PNRR) l’elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, spettante agli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico statale, esso è stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, in ammontare non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale in godimento, ed è riconosciuto al superamento del percorso formativo triennale e solo in caso di valutazione individuale positiva.
- (SCOMPARE DOCENTE ESPERTO MA RIMESSO AL CONTRATTO UNA CARRIERA PER INCENTIVARE IL PERSONALE FORMATO CON TRE CICLI e valutato positivamente) Il testo originale del decreto-legge introduceva la qualifica di docente esperto; durante l’esame al Senato, tuttavia, tale riferimento – pur mantenendo fermi diversi profili sostanziali – è stato soppresso e sostituito da un sistema di incentivazione e progressione di carriera affidato alla contrattazione collettiva. i docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili possono accedere a una stabile incentivazione, nell’ambito di un sistema di progressione di carriera che a regime sarà precisato dalla contrattazione collettiva, maturando conseguentemente il diritto ad un assegno annuale ad personam di importo pari a 5.650 euro che si somma al trattamento stipendiale in godimento. Ai fini pensionistici e previdenziali, tali previsioni operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a partire dalla data di decorrenza del beneficio economico. Fatta eccezione per i docenti in servizio all’estero, il docente beneficiario dell’incentivo (o secondo la terminologia legislativa: “stabilmente incentivato”) è tenuto a rimanere nella istituzione scolastica per almeno il triennio successivo al conseguimento della qualifica.All’incentivo può accedere un contingente di docenti definito con il decreto previsto dal comma 5 dell’art. 16-ter del D.LGS. n. 59/2017, comunque non superiore a 8 mila unità per ciascuno degli anni scolastici 2032/2033, 2033/2034, 2034/2035 e 2035/2036, per un totale massimo, dunque, di 32 mila unità. I criteri di conferimento del beneficio e del sistema di progressione di carriera sono affidati alla contrattazione collettiva e le modalità di valutazione sono individuate con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Per l’ipotesi in cui quest’ultimo regolamento non sia emanato per l’anno scolastico 2023/2024, le modalità di valutazione sono definite in via transitoria con decreto del Ministro dell’istruzione da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Il comma 4-bis reca anche dei criteri di valutazione e selezione, valevoli in sede di prima applicazione, per dare immediata applicazione al nuovo sistema di carriera: 1) media del punteggio ottenuto nei tre cicli formativi consecutivi per i quali si è ricevuta una valutazione positiva; 2) in caso di parità di punteggio diventa prevalente la permanenza come docente di ruolo nella istituzione scolastica presso la quale si è svolta la valutazione e, in subordine, l’esperienza professionale maturata nel corso dell’intera carriera, i titoli di studio posseduti e, ove necessario, i voti con cui sono stati conseguiti detti titoli. Tali criteri sono integrativi rispetto a quelli stabiliti dall’Allegato B, annesso al decreto.
Le coperture finanziarie sia per l’elemento retributivo una tantum di carattere accessorio che per l’assegno annuale ad personam per i docenti incentivati sono quelle stabilite dal comma 5 dello stesso art. 16-ter del D.LGS. n. 59/2017, il quale – si ricorda – prevede nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione un Fondo per l’incentivo alla formazione, con dotazione pari a 40 milioni di euro nell’anno 2026, 85 milioni di euro nell’anno 2027, 160 milioni di euro nell’anno 2028, 236 milioni di euro nell’anno 2029, 311 milioni di euro nell’anno 2030 e 387 milioni di euro a decorrere dall’anno 2031. Infatti, il comma 1, lett. c) dell’articolo 38 in commento modifica il comma 5 dell’art. 16-ter prevedendo che pure il beneficio economico per il docente incentivato sia finanziato a valere sul Fondo per l’incentivo alla formazione. Nella relazione tecnica si legge che «ai fini del calcolo degli oneri, si tiene conto che […] i percorsi formativi saranno attivati nel 2023/2024 e che, a regime, al termine dei tre trienni formativi, a ciascuno dei docenti individuato come “stabilmente incentivato” sia attribuito un beneficio economico pari a 5.650 euro lordo […] Si calcola a regime una spesa massima di 180.800.000 euro per l’onere relativo all’attribuzione dell’assegno ad personam», considerato che il contingente di docenti esperti potrà giungere – come detto – a un massimo di 32 mila unità 3. prevede un incremento di 32,12 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, al fine di contenere il rischio epidemiologico da Covid-19 in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023.
- (32 milioni al MOF) Il Fondo citato è disciplinato dall'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007).
All’incremento di 32,12 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID- 19 per l'anno scolastico 2021/2022 di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021).L’articolo in esame individua le seguenti finalità:
- a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;
- b) acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2. Al riguardo, si ricorda che, a seguito dell’art. 1, co. 11, della L. 107/2015 – che ha previsto la ridefinizione dei criteri di riparto del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche – è intervenuto il DM 834 del 15 ottobre 2015, in base al quale, dall’anno scolastico 2016/2017, per l’assegnazione del Fondo si fa riferimento a: tipologia dell’istituzione scolastica; consistenza numerica degli alunni e numero degli alunni diversamente abili; numero di plessi e sedi in cui si articola la scuola e numero delle classi terminali.