In data odierna il ministero annulla la riunione informativa programmata e comunica la bozza di decreto con allegati solo tramite mail, senza dare la possibilità di esprimere osservazioni pertinenti e puntuali sul testo. Anief presenterà un testo correttivo tramite una memoria dettagliata per denunciare tutti gli aspetti già dichiarati illegittimi anche dal TAR del Lazio.
Oggi l’incontro programmato tra ministero e sindacati per informativa sullo schema del Decreto Interministeriale correttivo del DI n. 182/2020 non ha avuto luogo nonostante la presenza per il giovane sindacato del Segretario Generale Stefano Cavallini e della dott.ssa Evelina Chiocca.
A distanza di quasi un mese dai documenti sulla revisione del PEI, discusso nell'Osservatorio sull'inclusione, e a cinque mesi dalla pubblicazione della Sentenza del Consiglio di Stato che rendeva integralmente operativo il DI n. 182/2020, il Ministero dell’Istruzione invia, solo in serata del giorno precedente l’incontro, un testo che poi rifiuta di discutere con la delegazione sindacale Anief presente a causa dell'urgenza della pubblicazione.
Come sindacato non possiamo avvallare un tale comportamento e comunque invieremo una memoria dettagliata per chiedere la modifica di alcuni punti della bozza che, a nostro avviso, sono illegittimi.
L’Anief già da ora preannuncia, nel caso non vengano accolte le proposte di modifica presentate, un nuovo ricorso al Tar per l’annullamento di questo nuovo Decreto di modifica.
Nello specifico i punti ritenuti da modificare sono i seguenti:
- la partecipazione effettiva dei genitori al GLO; nel correttivo, infatti, resta la formulazione iniziale del D.I. 182/2020 e sono modificate solo le Linee guida, lasciando intatta la parte che prevede che il GLO “tiene in massima considerazione ogni apporto fornito da coloro che sono ammessi alla partecipazione ai suoi lavori”; questa formulazione, peraltro non puntuale e contrastante, può incidere negativamente sulla corresponsabilità e sulla collaborazione che devono caratterizzare gli incontri scuola-famiglia, ancor più in fase di definizione del PEI;
- il riconoscimento economico ai docenti per la partecipazione ai singoli GLO; il correttivo sposterebbe il tempo di effettuazione dei GLO in orario “non scolastico”, ovvero in un tempo non di servizio del personale docente; se a ciò poi si aggiungono i vincoli dettati dal d.lgs. 96/2019, che non riconoscono alcun compenso ai docenti impegnati nei GLO, appare evidente che si chieda al lavorare di effettuare la sua prestazione “a costo zero”;
- l’utilizzo di documentazione già abrogata dallo stesso Ministero: è il caso del Profilo dinamico funzionale indicato come “sostitutivo provvisorio” del Profilo di funzionamento che non è ancora stato adottato dal Ministero della salute;
- l’applicazione e l’utilizzo dei modelli di PEI: il decreto legislativo n. 96/2019 stabilisce che essi debbano essere utilizzati per gli alunni nel passaggio di grado di scuola. Il Ministero al riguardo non ha dato alcuna indicazione; appare chiaro che il rispetto della normativa vigente impone l’utilizzo solo nei casi contemplati dalla norma (perché al riguardo si evitano coerenti indicazioni da parte del Ministero?);
- riduzione dell’orario scolastico; pur a fronte di una ricca e documentata normativa, vigente per tutti gli alunni e le alunne della scuola italiana, riguardante le deroghe previste per la validità dell’anno scolastico, il decreto correttivo insiste nel lasciare intatta una misura già dichiarata illegittima dal TAR del Lazio, che riguarda per l’appunto la riduzione dell’orario di frequenza degli alunni con disabilità. Non si tratta di “motivare” con frasi che vengono aggiunte, ma di eliminare una norma che è in palese contrasto con quanto stabilito dalla legge 104/92, all’articolo 12 comma 4. A meno che la finalità non riguardi l’anticipata riduzione annuale di 5000 cattedre di sostegno!
- definizione delle risorse di sostegno affidata al Profilo di funzionamento, un documento che non esiste, sul quale, pertanto, non è possibile effettuare alcuna ricognizione per valutare la proposta di ore di sostegno;
- la predisposizione di un PEI provvisorio da parte di docenti che non conoscono l’alunno (v. art. 16); ai docenti, individuati dal Dirigente, verrebbe chiesto di esprimersi sui punti di forza di un alunno, in ingresso nella scuola, sul contesto che lo accoglierà, indicando le risorse di sostegno, pur non conoscendo l’alunno: come è possibile chiedere ai docenti di esprimersi su ciò che non conoscono?
- i range per la definizione delle risorse per il sostegno: si cambiano le parole (“debito di funzionamento” è modificato con “supporti al funzionamento”), ma non cambi la sostanza. Tutto il provvedimento in relazione alla proposta delle ore di sostegno, come descritta nel DI 182/2020, resta ancora a improbabili “range”, per i quali è stata richiesta l’abrogazione totale. Si aggiunga che la richiesta di proposta si basa sul Profilo di funzionamento, elaborato elaborato da una unità di valutazione multidisciplinare, nell'ambito del SSN. L’intento dei range, è palese, contribuisce alla annuale riduzione di 5000 cattedre di sostegno, come espressamente descritto nel “Di seguito si riporta quanto citato: “Dossier del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”.
- Vi sono poi altre questioni, come per esempio la somministrazione dei farmaci a scuola che verrebbe affidata al personale scolastico, senza precisarne la disponibilità.