Cerchiamo di riassumere quel che la normativa prospetta circa il prossimo nuovo concorso nazionale per la stabilizzazione in ruolo dei docenti di religione cattolica
L’art. 47, comma 9, della Legge 29 giugno 2022, n. 79, conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante” ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” modifica l'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.159.
Secondo questa disposizione il Ministero dell’Istruzione è autorizzato a bandire due procedure, una ordinaria ed una straordinaria, ciascuna delle due per il 50% dei posti che si prevedono vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/2023-2024/2025.
Il 100 per cento dei posti messi a bando si calcola naturalmente sul 70 per cento dei posti d’insegnamento complessivamente funzionanti della dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica, articolata su base regionale, secondo quanto disposto dall’art.2, comma 1, della Legge 18 luglio 2003, n. 186.
Ricordiamo che l’intesa sottoscritta dal Ministro Azzolina e dal Cardinale Bassetti il 14 dicembre 2020 prevede quanto segue.
I titoli necessari per accedere al concorso, ai sensi dell’art. 4.2.3. dell’Intesa del 28 giugno 2012, come risulta dalla parte A dell’elenco trasmesso dalla Conferenza episcopale italiana, sono: Baccalaureato e licenza in teologia (con le sue varie specializzazioni); Attestato di compimento del Corso di Teologia in un seminario maggiore; Laurea magistrale in Scienze Religiose; Licenza in Scienze Bibliche o sacra Scrittura; Licenza in Scienze dell’Educazione con specializzazione in “Educazione e Religione”; Laurea Magistrale in Scienze dell’Educazione con specializzazione in “Pedagogia e didattica della Religione” e in “Catechetica e Pastorale giovanile”; Licenza in Missiologia. Le Facoltà e gli Istituti approvati dalla Santa Sede, abilitati a rilasciare i titoli suddetti, sono indicati dalla Conferenza episcopale italiana.
Tra i requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale è prevista la certificazione dell'idoneità diocesana di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 18 luglio 2003, n. 186, rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio diocesano competente nei novanta giorni antecedenti alla data di presentazione della domanda di partecipazione. Come sappiamo, questa “idoneità concorsuale” è altro documento rispetto all’idoneità all’insegnamento della quale i colleghi siano in possesso.
Il candidato deve aver svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione. Viene considerato come anno scolastico intero quello di almeno 180 giorni oppure quello il cui servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
Per quel che riguarda l’accesso ai ruoli di infanzia-primaria e secondaria nel 2004 si poteva concorrere ad entrambi, avendo due idoneità specifiche. All’assunzione del ruolo bisognava scegliere uno dei due. Se il collega successivamente chiede mobilità professionale ad altro ruolo, mantiene il ruolo solo se ha vinto entrambi i concorsi; in caso contrario perde il ruolo. Vedremo il nuovo bando cosa specificherà in merito all’idoneità. Ricordiamo ai colleghi che nel 2004 hanno vinto un ruolo che è necessario concorrere per l’altro ruolo nella nuova procedura concorsuale se sono intenzionati al passaggio.
La novità positiva prevista dalla L. 79/2022 sta nella realizzazione di due graduatorie di merito al termine delle due procedure concorsuali, che andranno a scorrimento dopo il triennio per gli anni scolastici successivi fino all’esaurimento delle stesse, ovvero fino alla pubblicazione di un ulteriore bando concorsuale.
Come sappiamo, il comma 3 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.159, prevede che nelle more dell'espletamento del concorso, continuano a essere effettuate le immissioni in ruolo mediante scorrimento delle graduatorie generali di merito di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella GU, 4ª Serie speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004.
Ricordiamo che i 5116 posti previsti dal DPCM del 20 luglio 2021 secondo quanto pubblicato in GU il 28 settembre 2021 devono essere rivisti da un nuovo computo che dovrebbe prevedere oltre 7000 posti da mettere a bando e da dividere nelle due procedure concorsuali.
Per ciò che riguarda i termini di presentazione delle istanze, le modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa e i contenuti del bando, siamo in attesa della pubblicazione dello stesso.
Dopo sedici anni di attesa, posta la possibilità che l’emanazione del bando venga prorogata al 2023, vale la pena pressare il Ministero anche con i ricorsi per la stabilizzazione, sulla scia della sentenza del 13 gennaio 2022 della CGE e la conseguente sentenza del Tribunale di Napoli, III Sezione Lavoro, del 25 maggio 2022 https://anief.org/ricorsi3/ricorso?id=416:abuso-contratti-a-termine