Anna Maria Bernini, ministra ministro dell'Università e Ricerca, ha incontrato i sindacati: presente Anief con il suo presidente Marcello Pacifico, con la segretaria generale Stefania la Mantia, la delegazione dei dipartimenti Anief Università (Luigi Guerriero vice capod.), Enti di Ricerca (Roberto Papi capod.) e Afam Anief (Nuccio Santochirico vice capod.).
Tra le richieste: ripristino ruoli ricercatori a tempo indeterminato, tavolo su personale policlinici, finanziamento FFO ed enti di ricerca, confronto decreto ministeriale, salario accessorio università, risorse per salario accessorio ricercatori e tecnologi enti non vigilati, proroga riconoscimento titolo AFAM in scadenza e ancora nuove figure professionali, assunzioni precari.
Ecco la memoria presentata dal sindacato
ENTI DI RICERCA:
Misure a sostegno delle Assunzioni negli Enti e istituzioni di Ricerca.
In occasione di nuove assunzioni di personale previste dalla legge, è necessario consentire l’adeguamento proporzionale dei fondi del salario accessorio negli Enti e nelle Istituzioni di Ricerca.
- Misure a sostegno del processo di stabilizzazione del personale negli Enti e istituzioni di Ricerca. (Vedi Art. 2)
E’ necessario modificare l’art. 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 nel senso di estendere anche agli Enti e Istituzioni di Ricerca quanto previsto dall’art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonché modificare l’art. 12-bis dello stesso D.Lgs. per consentire la stabilizzazione del personale amministrativo di supporto alle attività di ricerca e tecnologiche.
- Misure a sostegno degli Enti e istituzioni di ricerca e della valorizzazione del personale. (Vedi Artt. 3 e 4)
Occorre dare immediato seguito a quanto previsto dall’articolo 8 dell’accordo sottoscritto il 10 novembre 2022 dal Ministro dell’Istruzione e del Merito e dalle Organizzazioni Sindacali rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca. E’ necessario prevedere specifici finanziamenti per gli Enti e le Istituzioni di Ricerca non vigilate dal MUR, esclusi dagli interventi e finanziamenti definiti nella Legge di Bilancio 2022.
- Misure a sostegno della contrattazione integrativa negli Enti e Istituzioni di Ricerca. (Art. 5)
Nel rispetto dei vincoli di bilancio degli Enti, è necessario consentire l’adeguamento dei fondi per il salario accessorio finalizzato alla realizzazione e sviluppo delle attività istituzionali di ricerca.
In ultimo una richiesta specifica riguarda gli “assegni di ricerca” che la norma (L.79/2022) modifica in “contratti di ricerca”. In assenza della prevista normativa contrattuale specifica, ancora da definire, è necessaria una proroga dei termini per il conferimento degli assegni di ricerca. Si sottolinea che a parità di risorse l’utilizzo del contratto di ricerca estromette buona parte delle ricercatrici e ricercatori oggi impegnati negli Enti.
UNIVERSITA’:
Diversi e importanti sono i temi rispetto ai quali riteniamo fondamentale intervenire:
- FFO delle Università, che ancora oggi ci vede fanalino di coda nel contesto europeo.
- Utilizzo delle risorse del PNRR, che rappresentano una grande opportunità di rilancio per il settore ma, nello stesso tempo, pongono interrogativi rispetto al mantenimento delle attività avviate in un arco temporale più ampio rispetto a quello previsto per i finanziamenti, tema che impatta inevitabilmente anche sul futuro del personale impegnato nei progetti.
- Altro tema di importanza strategica per il Paese è certamente quello che riguarda un bilancio degli investimenti sul diritto allo studio, anche in considerazione del triste primato in Europa che ci vede precedere solo la Romania come numero di laureati nella fascia di età di 25-34 anni.
- Riteniamo importante capire gli orientamenti sul personale Universitario che opera nelle aziende ospedaliere universitarie . Dal confronto avviato con l’Aran sono emerse specifiche problematicità del nostro settore che potrebbero in buona parte essere risolte con un intervento del ministero.
- Utilizzo dei 50 mln destinati al personale TAB sul tabellare.
AFAM:
- Individuazione, in area diversa dal personale Amministrativo e Tecnico, delle nuove figure professionali del pianista accompagnatore e clavicembalistica accompagnatore: preferibilmente in area apposita con equiparazione ai ricercatori e docenti;
- Erogare un bonus per gli studenti e il personale per l’acquisto di strumenti, come per il bonus di 500 euro del personale scolastico, e sospendere tutti pagamenti di rette e tasse per aiutare gli studenti e famiglie in difficoltà;
- Superamento del blocco del comma 73 dell'art. 4 legge di stabilità per il 2012 che congela la carriera economica per tre anni a tutto il personale docente, tecnico e amministrativo delle accademie, conservatori di musica e ISSM, ISIA e ripristino permessi artistici e anno sabato;
- Mantenimento della mobilità (trasferimenti) a livello nazionale ed attivazione della mobilità professionale per tutto il personale docenti di ruolo dei conservatori e delle accademie su altri settori disciplinari nonché regolamentazione della mobilità intercompartimentale.
- Riforma della Governace dell’amministrazione delle istituzioni AFAM e Graduale Equiparazione dello status giuridico ed economico del personale docente all’analogo personale del settore Universitario;
- Proroga equipollenza titolo studio AFAM Vecchio Ordinamento;
- Rivisitazione di tutti i percorsi di primo e secondo livello, Attivazione del terzo livello ovvero dei dottorati, Previsione della figura dei ricercatori in campo artistico, musicale e coreutico;
- Previsione di nuove aperture di istruzioni AFAM anche con la formula della sezione distaccata per omogenizzare l’offerta su tutto il territorio nazionale.
Proposte ed emendamenti alla legge di Bilancio
ENTI DI RICERCA
Art. (1) – Misure a sostegno delle assunzioni negli Enti e nelle Istituzioni di Ricerca
Nel rispetto dei vincoli di bilancio e in coerenza con la normativa contrattuale vigente, per il personale degli Enti e le Istituzioni di Ricerca di cui all’articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, all’articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e all’art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, il limite complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale fissato all’art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato a seguito delle assunzioni previste dalla legge, prendendo a riferimento il personale in servizio al 31 dicembre 2022, garantendo l'invarianza del valore medio pro-capite del fondo per la contrattazione integrativa.
Motivazione: in considerazione delle misure finanziarie a sostegno della ricerca pubblica e in previsione quindi di nuove assunzioni di personale previste dalla legge, è necessario garantire l’adeguamento dei fondi del salario accessorio negli Enti e nelle Istituzioni di Ricerca.
Art. (2) - Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218
- All'art. 12 comma 4-Ter, le parole "al 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle parole " al 31 dicembre 2022".
- All'art. 12 comma 4-Quater, le parole "al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle parole "al 31 dicembre 2024".
- All'art. 12 comma 4-Quinquies, le parole "al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle parole "al 31 dicembre 2022".
- All'art.12-bis comma 1, le parole "abbiano avuto ad oggetto lo svolgimento" sono sostituite dalle parole "siano finalizzati allo svolgimento".
Motivazione: L’articolo intende estendere anche agli Enti e Istituzioni di Ricerca quanto previsto dall’art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Inoltre la modifica all’art. 12 bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 è finalizzata a consentire la stabilizzazione del personale amministrativo di supporto alle attività di ricerca e tecnologiche.
Art. (3) – Misure a sostegno della valorizzazione professionale del personale degli Enti e istituzioni di Ricerca
- Per la valorizzazione professionale del personale degli enti e delle istituzioni di ricerca CREA, ENEA, INAPP, ISIN, ISTAT, ISS, ISPRA e del personale di ANPAL, INAIL e Consorzio LAMMA afferente al CCNL Istruzione e Ricerca, è costituito un fondo di 78 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 di cui:
- a) 45 milioni di euro sono destinati alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo e al secondo livello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e secondo le procedure selettive previste dal CCNL Istruzione e Ricerca;
- b) 30 milioni di euro sono destinati alla valorizzazione del personale tecnico e amministrativo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge secondo le procedure selettive ed i criteri previsti dal CCNL Istruzione e Ricerca in materia di progressioni economiche e di livello;
- c) 3 milioni di euro sono vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i pareri dei Ministeri vigilanti di CREA, ENEA, INAPP, ISTAT, ISS, ISPRA, ANPAL e INAIL da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo.
Motivazione: con il presente articolo si intende dare seguito all’accordo sottoscritto il 10 novembre 2022 dal Ministro dell’Istruzione e del Merito e dalle Organizzazioni Sindacali rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca. In particolare, al punto 8 di detto accordo si specifica che “Al fine di determinare le migliori condizioni affinché si possa arrivare alla chiusura del CCNL Istruzione e Ricerca, sentito il Ministro per la Pubblica Amministrazione, si ritiene altresì necessario porre rimedio al problema del finanziamento della valorizzazione professionale di tutto il personale degli EPR, attualmente limitato al solo personale degli enti vigilati dal MUR, attraverso un interventi in un prossimo veicolo normativo disponibile.”
Art. (4) – Misure a sostegno degli Enti e istituzioni di Ricerca
- Per il finanziamento dei bilanci degli enti e le istituzioni di ricerca CREA, ENEA, INAPP, ISIN, ISTAT, ISS e ISPRA è costituito un fondo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 50 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2025.
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i pareri dei Ministeri Vigilanti degli Enti e delle Istituzioni di Ricerca di cui al comma 1, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui al presente articolo.
Motivazione: in considerazione della specificità delle attività di ricerca, in ambiti rilevanti per lo sviluppo sociale ed economico del Paese, appare necessario predisporre finanziamenti per gli Enti e le Istituzioni di Ricerca non vigilate dal MUR, esclusi dagli interventi e finanziamenti definiti nella Legge di Bilancio 2022.
Art. (5) – Misure a sostegno della contrattazione integrativa negli Enti e le Istituzioni di Ricerca All’art. 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 2018, dopo le parole “predetto termine” al comma 4 quinquies, è inserito il seguente comma 5:“Nel rispetto dei vincoli di bilancio e in coerenza con la normativa contrattuale vigente, al fine di assicurare la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza nelle attività di ricerca, gli Enti e le Istituzioni di Ricerca di cui all’articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, all’articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e all’art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio”. Motivazione: nel rispetto dei vincoli di bilancio degli Enti, la norma consente di adeguare i fondi per il salario accessorio finalizzato alla realizzazione e sviluppo delle attività istituzionali di ricerca.
AFAM
- Al comma 892 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 dopo “ in misura pari all'attuale profilo EP1 del comparto” è aggiunta la seguente frase “tra le figure di elevate qualificazioni nell’area didattica.”
Motivazione Si richiede la determinazione contrattuale in specifica area didattica come figure di elevata qualificazione delle posizioni di accompagnatore al pianoforte e di accompagnatore al clavicembalo. La specifica serve, in fase di determinazione delle posizioni nella procedura di istituzione di tali profili nel prossimo CCNL di riferimento, per delineare meglio le posizioni di accompagnatore al pianoforte, di accompagnatore al clavicembalo che svolgono funzioni di elevato profilo per la specificità della mansione tecnico pratica di supporto alla didattica.
- Al comma 107 bis dell’art 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che le paole “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2023”.
Motivazione Per questo intervento non si prevedono costi per l’Amministrazione. La previsione consente di ultimare negli oltre 400 corsi ancora attivi il percorso V.O. AFAM rallentato anche a causa della pandemia da covid 19, e garantisce che i diplomandi acquisiscano un titolo in effetti che altrimenti non sarebbe spendibile a causa della mancata equipollenza. Non si prevedono costi per l’Amministrazione.