La legge di bilancio 2023 ha emendato gli arti 179 e 181 del DPR 18/67, di seguito gli articoli citati in vigore dopo le modifiche
Art 179
(Provvidenze scolastiche.)
1. Al personale in servizio all'estero il quale abbia figli a carico che frequentino nel Paese di servizio regolari corsi di istruzione scolastica primaria o secondaria, è accordato, a domanda, un rimborso delle spese scolastiche sostenute per l’iscrizione e la frequenza fino al completamento dell’anno scolastico;
2. Al personale di ruolo del Ministero in servizio all'estero che e' richiamato in Italia ed abbia figli a carico che stiano frequentando un regolare corso scolastico in una scuola secondaria straniera è riconosciuto un rimborso delle spese sostenute per la frequenza di detti figli presso scuole straniere operanti in Italia, a condizione che l'iscrizione avvenga per l'esigenza didattica di concludere il ciclo secondario di studi già iniziato all'estero nello stesso ordinamento scolastico. Il rimborso ha luogo soltanto nei casi in cui l'iscrizione avviene per le tre classi finali del corso di studi, nei limiti della durata effettiva degli studi.
3. I rimborsi previsti ai commi 1 e 2 verranno riconosciuti in una misura percentuale da determinarsi, all'inizio di ogni anno, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alle disponibilità finanziarie. Tale misura non potrà comunque essere superiore al 90 e al 60 per cento delle spese rispettivamente previste ai commi 1 e 2 del presente articolo. «Nell’ipotesi di cui al comma 1, il rimborso per un anno scolastico completo non eccede i tre mezzi della maggiorazione percepita ai sensi dell’articolo 173, comma 3, per ogni figlio a carico.
Art 181
(Spese di viaggio per congedo o ferie)
1. Al personale in servizio all'estero spetta ogni 18 mesi, ed a quello che si trova in sedi particolarmente disagiate ogni 12 mesi, il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia anche per i familiari a carico. Il relativo diritto è acquisito rispettivamente dopo 12 e 8 mesi, ancorché i viaggi siano stati effettuati precedentemente.
1 Bis. Nelle residenze di cui all’articolo 144, primo comma, secondo periodo, i termini di cui al comma 1 del presente articolo sono dimezzati e il beneficio di cui al medesimo comma spetta due volte l’anno»
Gli effetti delle modifiche riguardano il calcolo delle provvidenze scolastiche per tutte le sedi estere, e il rimborso delle spese di viaggio solo per le sedi disagiate e particolarmente disagiate.
Per i viaggi in occasione della fruizione dei congedi ordinari, relativi alle residenze ex art 144 è stato aggiunto un comma all'articolo 181, c 1bis, tale comma dimezza i tempi di maturazione del diritto al rimborso e raddoppia il numero di viaggi rimborsabili.
Per quanto riguarda le provvidenze scolastiche la precedente formulazione dell’articolo 179 prevedeva un rimborso percentuale (% stabilità di anno in anno) della retta scolastica commisurato alla differenza tra retta pagata e maggiorazione per il figlio/a percepita.
La nuova formulazione prevede il rimborso di una quota che può variare tra il 60% e il 90% della maggiorazione percepita per il figlio/a fiscalmente a carico, tale quota non può superare i 3/2 della stessa maggiorazione.
In pratica se si paga una retta scolastica per un figlio a carico che frequenta all’estero una scuola primaria o secondaria, il rimborso è costituito da una percentuale commisurata sulla maggiorazione ISE percepita per quel figlio. La percentuale di rimborso può variare dal 60 al 90%, viene stabilita annualmente dall’apposita commissione di finanziamento, il rimborso non può superare in nessun modo i 3/2 della maggiorazione stessa.