Il sindacato Anief è stato audito alla Camera dei deputati sull’A.C: 1086, “Modifica del comma 83-bis dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di esonero dall'insegnamento per i docenti che svolgono funzioni vicarie nelle istituzioni scolastiche affidate in reggenza”
Daniela Rosano, segretaria generale Anief, ha affermato che “vanno bene gli esoneri per colmare le difficoltà create in seguito alla loro soppressione, ma non si riescono a coprire tutte le scuole in reggenza, perché sono più del doppio degli esoneri garantiti da questo provvedimento. Inoltre, serve ripristinare la figura del vicario soppressa nel 2012, le cui funzioni devono essere demandate alla contrattazione nazionale”.
“La figura che deve godere di riconoscimento per il suo impegno in termini di graduatoria di istituto, permanenza nelle fasce stipendiali e accesso al concorso per dirigente scolastico. Ricordiamo, altresì, come la stagione delle reggenze deve essere abbandonata per una piena funzionalità delle istituzioni scolastiche. Non è possibile continuare a erodere il fondo per il miglioramento dell’offerta formativa per valorizzare il personale che svolge funzioni vicarie”, ha concluso la professoressa Rosano.
IL COMMENTO ANIEF
La presente proposta di legge, all'articolo 1, sostituisce l'art. 1, comma 83-bis, della L. 107/2015 (c.d. "Buona scuola"), disponendo che dall'anno scolastico 2023/2024, in aggiunta a quanto previsto a legislazione vigente e a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, i dirigenti delle istituzioni scolastiche affidate in reggenza possono chiedere all'ufficio scolastico regionale competente la concessione di 1 esonero o di 2 semi esoneri dall'insegnamento per docenti da destinare ad attività, a loro supporto, di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative, organizzative e didattiche. l comma 83-bis dell'art. 1 della L. 107/2015 era stato originariamente introdotto dall'art. 45, comma 2, del D.L. 36/2022, nell'ambito di una serie di misure volte alla valorizzazione del personale docente collegate alla M4.C1, Riforma 1.3: Riforma dell'organizzazione del sistema scolastico del PNRR.
Per la copertura di quanto sopra previsto, autorizza la spesa nel limite di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 (limite di spesa che, nel testo vigente, è pari a 12,5 milioni di euro annui) mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.
L'intervento – si legge nella relazione illustrativa - è volto a mitigare almeno in parte gli effetti della reggenza – giudicati negativi sul piano della funzionalità organizzativa soprattutto nelle isole, nelle aree interne e nei territori montani – consentendo l'esonero e il semi-esonero ai docenti adibiti a supporto del dirigente scolastico.
Rispetto al testo attualmente vigente - introdotto dall'art. 45, comma 2, del D.L. 36/2022- prevede:
- la soppressione del rinvio, in sede attuativa, al decreto ministeriale e al criterio prioritario delle istituzioni scolastiche in reggenza con maggior numero di classi;
- l'aumento da 12,5 a 15 milioni annui, a decorrere dal 2023 e sempre a valere sul Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, del limite di spesa delle risorse destinate al meccanismo.
Con l’art. 1 comma 329 della Legge 190/2014 (Legge di bilancio 2015) era stato abrogato l’articolo 459 della legge n. 297/94, riguardante gli esoneri e semiesoneri del vicario: in altre parole per la necessità di bilancio dello Stato - non tenendo conto della Sentenza del CdS del luglio 2020 – è stata cancella la possibilità giuridica dell’esonero creando di fatto una ferita all’autonomia scolastica con il conseguente indebolimento del funzionamento organizzativo e didattico delle comunità scolastiche.
La fine dell’istituto dell’esonero per moltissimi collaboratori vicari ha imposto la necessità della quotidiana ricerca di una complicatissima mediazione tra l’attività di insegnamento e le funzioni organizzative, gestionali e amministrative delegate dal DS. La situazione ormai sempre più ricorrente è la seguente: un dirigente scolastico si fa carico di una istituzione scolastica autonoma e per di più di una reggenza perché coadiuvato nel quotidiano lavoro da tutte le figure di sistema e, in particolare, dal cosiddetto “vicario” che oggi – pur non avendo alcuna identità giuridica e contrattuale - collabora rendendo per un intero anno scolastico sicuramente “sostenibile” un lavoro particolarmente gravoso.
In considerazione della funzione svolta dai docenti che coadiuvano il dirigente è dunque apprezzabile la proposta poiché è evidente la difficoltà a coniugare questo ruolo con l’insegnamento: il mancato esonero ha aggravato il compito del collaboratore.
Sottolineiamo però che il numero complessivo degli esoneri a livello nazionale risulta essere di 397 unità per l’a.s. 2023/24 come risulta dalla bozza di decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito che lo ripartisce su base regionale. Le scuole prive di dirigenza scolastica sono però 1091 perciò l’effetto di mitigare gli effetti della reggenza potrà avvenire solo su una percentuale di istituzioni scolastiche inferiore alla metà di queste.
Va evidenziato come l’esecuzione di mansioni complesse e delicate come quelle organizzative e amministrative che saranno richieste ai docenti assegnati alle scuole in reggenza richieda anche un’indennità adeguata al compito e non prevista dall’attuale proposta normativa. Deve essere rivisto questo istituto senza considerarlo un aggravio di spesa poiché è fondamentale per il buon funzionamento dell’intera organizzazione scolastica.
È urgente un adeguato riconoscimento contrattuale per i docenti che svolgeranno la funzione di “quadri intermedi” che assimili questa figura ai docenti comandati per gli altri incarichi che l’amministrazione scolastica promuove. Questi docenti ai sensi dell’art. 25 comma 5 del D.lgs. 165/2001 e dell’art. 1 comma 83 della Legge 107/2015 opereranno nella visione dell’autonoma Istituzione scolastica al fianco dei dirigenti scolastici, dei docenti, dei DGSA e del personale non docente. Si rammenta che un intervento legislativo ha abolito la vice-dirigenza nelle pubbliche amministrazioni con legge 7 agosto 2012 n.135 art.5, di conversione del Decreto Legge 6 luglio 2002 n.95 di fatto abrogando l’art.17 bis del dlgs.165 del 2001 e che Consiglio di Stato ha ravvisato non infondate alcune eccezioni di incostituzionalità sollevate in ordine all’abolizione della legge sulla vice-dirigenza.
Occorre prevedere oltre l’esonero dall’attività di insegnamento la specifica funzione giuridica e contrattuale del “VICARIO” in tutte le scuole entro i limiti che dovrà prevedere il legislatore, l’orario di servizio settimanale, il vincolo di permanenza nella scuola per almeno tre anni.
Inoltre, la retribuzione dovrà essere prevista con una risorsa economica aggiuntiva nel Fondo per il MOF sulla base di criteri generali definiti in sede di contrattazione nazionale (per es. ore di servizio aggiuntivo, numero di giorni in sostituzione per assenza del dirigente scolastico, servizio in scuola in reggenza, reperibilità, fascia di complessità dell’Istituzione).
Infine, si deve prevedere la valutazione professionale del collaboratore vicario da parte del ds che riteniamo opportuna per la verifica degli obiettivi e dei risultati raggiunti al termine di ciascun anno scolastico.
Non possiamo non evidenziare che l’incarico di vicario deve produrre effetti tangibili nella carriera e, dunque, dopo un triennio e a seguito di valutazione positiva deve conseguire:
- una certificazione formalmente riconosciuta nel curriculum professionale
- un adeguato punteggio nella graduatoria di istituto
- una riduzione del 25% nella permanenza della fascia stipendiale di appartenenza
- il prerequisito per l’accesso al concorso per la carriera dirigenziale se in possesso dei necessari titoli culturali
Nel “Patto per il rilancio della PA” sottoscritto nel mese di marzo 2021 dal Governo e dalle parti sociali è scritto “dare un giusto riconoscimento a chi con merito lavora quotidianamente al servizio dello Stato e nelle sue articolazioni” ponendo l’attenzione alla “VALORIZZAZIONE delle specifiche professionalità non dirigenziali dotate di competenze e conoscenze specialistiche, nonché in grado di assumere specifiche responsabilità organizzative e professionali”.
In aggiunta a quanto già segnalato si sottolinea come la disposizione in esame contenga pericolose assunzioni:
-che le scuole possano essere gestite in reggenza per tempi illimitati;
- che il fondo per il miglioramento dell’offerta formativa possa essere utilizzato ancora una volta per scopi differenti dalla sua costituzione
Relativamente alle reggenze vanno ricordati almeno i più recenti interventi normativi:
- L’articolo 1, comma 978, della L. 178/2020 (così come modificato dall'art.1, comma 343, della L. 234/2021 e poi dall'art. 47, comma 8, del D.L. 36/2022) per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possano essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato e non possa essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi.
- La Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (legge di bilancio 2023, art. 1, co. 557) - ha introdotto un meccanismo per il quale il coefficiente di calcolo applicato dal Ministero per il computo delle autonomie scolastiche non sarà inferiore a 900 e non superiore a 1000 e che a conclusione del procedimento avviato (a.s. 2031/32), il numero delle istituzioni scolastiche autonome risulterà ridotto a 6.885. Tale accorpamento delle scuole non potrà non riverberarsi sul numero dei Dirigenti scolastici, dei direttori s.g.a. e dei collaboratori scolastici.
Oltre a intervenire per mitigare gli effetti delle reggenze occorre interrogarsi su come interrompere la stagione delle reggenze e rivedere i parametri del dimensionamento scolastico che produrrà nei prossimi anni un ulteriore aumento del numero delle scuole prove di una dirigenza.
Relativamente all’utilizzo del Fondo per l’Offerta formativa è inaccettabile che venga ancora eroso per la gestione delle scuole in reggenza: se si vuole valorizzare il personale servono risorse ulteriori per la contrattazione integrativa e non altre decurtazioni soprattutto alla luce dell’ipotesi di contratto sottoscritta il 14 luglio scorso che ha previsto l’aumento delle quote orarie e nuovi istituti che richiedono l’utilizzo delle risorse del fondo che non ha previsto incrementi.
22 novembre 2023 Ufficio Stampa Anief