Com’è ormai noto, dal 1° gennaio 2024 è in vigore la disciplina relativa alla digitalizzazione delle procedure relative ai contratti pubblici dettata dal nuovo Codice di cui al D. Lgs. n. 36/2023
Senza voler riprendere punto per punto le singole disposizioni, è bene soffermarsi sulle competenze ora meglio definite: la figura del Dirigente scolastico è in primo piano, anzi, precisamente, è l’unica figura competente ad agire come responsabile dell’attività negoziale dell’Istituto. Si definiscono nettamente i contorni del “chi fa cosa, dove, come”: il Dirigente, titolare delle funzioni definite dal D. Lgs. n. 165/2001, le esercita presso le varie piattaforme digitali di approvvigionamento accedendovi tramite identità digitale.
Ecco che la prassi seguita dalla maggior parte degli Istituti di far utilizzare al Direttore o all’Assistente amministrativo di turno le credenziali del Dirigente, diventata quasi una consuetudine nel senso giuridico del temine (ossia un comportamento seguito nella convinzione della sua obbligatorietà), non ha più modo di esistere.
Per una realtà anomala come la scuola (che ama definirsi più delicatamente “sui generis”), dove la gestione amministrativo-finanziaria è sempre stata relegata ad attività secondaria, prendere atto di doversi definire come una pubblica amministrazione a tutti gli effetti non sarà senz’altro semplice, soprattutto quando l’attività prettamente dirigenziale è stata di fatto delegata per anni ad altre figure. Ma la scuola è una pubblica amministrazione e, come tutte le pubbliche amministrazioni, segue la normativa sui contratti pubblici.
Andiamo dunque ad approfondire cosa prevede tale normativa quanto alle procedure amministrative dirette alla stipula dei contratti pubblici, per il caso in cui partecipino più figure oltre al dirigente responsabile.
L’art. 45 del Codice prevede che le funzioni tecniche esercitate dai dipendenti che partecipano alle procedure sono remunerate con oneri “a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti”; tali risorse sono stabilite “in misura non superiore al 2% dell’importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento (…) Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell’appalto il limite (…) è aumentato del 15 per cento”.
Prevede, altresì: “È fatta salva, ai fini dell’esclusione dall’obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.”
A completamento della disciplina, l’allegato I.10 elenca le funzioni tecniche da retribuirsi, tra cui rilevano:
“– Programmazione della spesa per investimenti;
– Responsabile unico del progetto;
– Collaborazione all’attività del Responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento)
– Redazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali;
– Redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica;
– Redazione del progetto esecutivo;
– Predisposizione dei documenti di gara;
– Collaudo tecnico-amministrativo;
– Regolare esecuzione;
– Verifica di conformità”.
Il Codice vigente, pertanto, conferma il riconoscimento economico già previsto precedentemente per le funzioni tecniche coinvolte nelle procedure in questione, semplificandone la disciplina. Come esposto nella Relazione al Codice, la ratio di “una disciplina non limitata alle linee generali, ma estesa a profili di dettaglio” si individua nello “stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, l’incremento delle professionalità interne all’amministrazione e il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni”. Sempre la Relazione precisa che gli incentivi sono dovuti anche per il caso di affidamenti diretti e che, le Amministrazioni potranno in ogni caso prevedere “una modalità diversa di remunerazione delle funzioni tecniche del proprio personale. In tal caso, l’incentivo non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione”.
Appare dunque evidente come la disciplina codicistica preveda una remunerazione per il personale dipendente non dirigenziale che sia coinvolto nella gestione delle procedure di affidamento, definendolo un obbligo dell’Amministrazione, cui può sottrarsi solo prevedendo modalità diverse di remunerazione delle funzioni tecniche, modalità chiaramente semplificatorie rispetto al calcolo della percentuale di ogni singolo importo.
Poste queste considerazioni, e appurato che da oggi, a maggior ragione, la scuola non potrà più considerarsi sui generis, i Dirigenti scolastici che vorranno assegnare funzioni tecniche all’unica figura con competenze amministrativo-finanziarie presente negli Uffici, ossia il Direttore SGA (e Assistenti Amministrativi in possesso di adeguate competenza, se presenti), non potranno sottrarsi all’obbligo della remunerazione previsto dal Codice.
Ed è giunto il momento di interrogarci sul perché quell’essere sui generis sia stato sempre a fondamento di mancati riconoscimenti e attività lavorativa non considerata o, peggio, data per scontata. Un sui generis che ha contribuito a delineare lo stipendio tabellare dei Direttori amministrativi come omnicomprensivo e le funzioni in capo a loro, specularmente, non definite.
Molte di quelle funzioni tecniche che nelle altre Amministrazioni pubbliche (dove sono presenti più figure direttive) sono remunerate d’obbligo, nella scuola sono state esercitate finora mediante utilizzo di credenziali d’accesso del Dirigente dal Direttore SGA, unica figura direttiva per ogni Istituto con plurime competenze e molteplici responsabilità.
Dopo un susseguirsi di CCNL dove la figura dei Direttori non ha mai ottenuto il giusto riconoscimento, grazie al lavoro di Anief Condir inizia a prendere forma una figura Direttoriale con l’aumento dell’indennità di direzione parte fissa e l’assoluta necessità di raddoppiare la parte variabile anche accedendo alle risorse per la valorizzazione del personale scolastico dando in tal modo piena attuazione a quanto previsto dall’art. 56 del CCNL.
Tuttavia, si può fare ancora di più, arrivando a collocare il Direttore in area V in una sezione separata riconoscendo in tal modo una vera valorizzazione dal punto di vista economico e giuridico.
Alla luce di quanto detto, come Dipartimento dei Direttori SGA di Anief, visto il nuovo Codice dei contratti pubblici invitiamo tutti i Direttori e gli assistenti amministrativi a non utilizzare le credenziali del DS ed a pretendere in caso di abilitazione alle piattaforme il dovuto riconoscimento economico come previsto dall’art. 45 Dlgs 36/2023.