Con la legge di bilancio cambiano le modalità di rimborso delle spese di viaggio del personale scolastico all’estero che presta servizio in sedi distanti oltre 3.500 km da Roma.
Si passa dal vecchio regime che prevedeva il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia per il personale avente diritto e i familiari a carico ad una maggiorazione forfettaria dell’ISE commisurata all’indennità di servizio mensile prevista per il posto di primo segretario o di console. La percentuale di maggiorazione verrà determinata dalla commissione prevista dall’articolo 172 del DPR 18/67.
La novità rilevante è che sembrerebbe che anche il personale nominato per un anno avrà diritto alla maggiorazione per sopperire alle spese per un viaggio di congedo, scriviamo sembrerebbe perché sarebbe in contrasto con un articolo del D.lgs 64/17.
La maggiorazione spetta una volta l’anno per le sedi non classificate come particolarmente disagiate e, per queste sedi è commisurata ai due terzi di quella spettante a chi è in servizio nelle sedi particolarmente disagiate. Anche questa è una novità positiva perché prima spettava ogni 18 mesi.
Il personale in servizio nelle sedi di cui all'articolo 144, primo comma, secondo periodo, cioè sedi particolarmente disagiate con particolari criticità, ha diritto a due maggiorazioni l’anno.
Dopo l’approvazione della legge di bilancio l’Ufficio V invierà alle sedi un messaggio di chiarimento e istruzioni per la corretta applicazione della riforma. Di seguito il nuovo articolo 181.
«Art. 181
(Viaggio di congedo o ferie)
1. Per fare fronte agli oneri per un viaggio di congedo, da e per la sede di servizio, al personale che presta servizio per almeno 185 giorni in ciascun anno solare in residenze classificate come disagiate o particolarmente disagiate situate a distanza maggiore di chilometri 3.500 da Roma, spetta una volta l’anno una maggiorazione forfettaria dell’indennità di servizio all’estero commisurata all’indennità di servizio mensile prevista nella stessa sede per il posto di primo segretario o di console. Nelle residenze di cui all'articolo 144, primo comma, secondo periodo, i termini di cui al presente comma sono dimezzati e il beneficio di cui al presente comma spetta due volte l'anno.
2. La percentuale della maggiorazione è definita per ciascuna sede con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la commissione di cui all’articolo 172, in misura parametrata al prezzo del volo di andata e ritorno in alta stagione dalla sede a Roma, in classe superiore all’economica per il personale con qualifica pari o superiore a consigliere d’ambasciata in servizio negli uffici situati in località raggiungibili da Roma con un volo di durata superiore a cinque ore.
3. La maggiorazione è riconosciuta per ciascuno dei familiari a carico per almeno 185 giorni nello stesso anno solare. Per il coniuge o per la parte di unione civile spetta nella medesima misura del titolare e per i figli in misura corrispondente alla classe economica.
4. Per il personale in servizio in sedi non qualificate come particolarmente disagiate, la maggiorazione è pari a due terzi di quella determinata in base ai commi 1, 2 e 3.»;
b) all’articolo 193, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per i viaggi di trasferimento in aereo dei capi delle rappresentanze diplomatiche spetta il pagamento delle spese di viaggio in classe superiore all'economica, qualunque sia la durata del viaggio. Per il restante personale, il pagamento delle spese di viaggio in classe superiore a quella economica spetta nel caso di viaggi di durata superiore alle 5 ore.».