ANIEF chiede al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di emendare l'articolo 183 del DPR 18 del 1967, in modo da consentire ai docenti italiani in servizio all’estero a potere restare in Italia nei periodi di sospensione delle attività didattiche, equiparandoli ai colleghi italiani e stranieri delle Scuole Europee
La professione del docente è una professione usurante da un punto di vista fisico e, soprattutto, mentale. La percentuale di docenti che incorre nel burn out è elevatissima. Potere rimanere in Italia durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, consentirebbe ai docenti di ritemprarsi nello spirito e nella mente, non costerebbe allo Stato italiano un solo euro e eviterebbe gli ormai numerosissimi rientri a domanda dopo un paio di anni in territorio metropolitano da parte dei docenti. Rientri, questi si onerosi per lo Stato e dannosi per la qualità del servizio offerto che vede la continuità didattica messa in discussione. Non ci sono ragioni di nessun tipo a costringere i docenti al regime dell'articolo 1883.
È lampante che costringere per legge i docenti a restare in sede quando le attività didattiche sono sospese non ha nessuna utilità pratica, mentre consentire libertà di movimento a costo zero per lo Stato avrebbe certamente un effetto positivo sul benessere mentale e quindi sulla qualità del lavoro dei nostri docenti all’estero.
Costringere i docenti a restare nella circoscrizione consolare di servizio i docenti, oltre a limitare senza nessuna motivazione economica o di altra natura la libertà di movimento sancita dall’articolo 13 della dichiarazione universale dei diritti umani equipara i docenti al personale di ruolo MAECI che ha una indennità di servizio estero molto superiore e altre situazioni molto più favorevoli.
Applicare anche ai docenti un articolo scritto nel 1967 e pensato per regolare il servizio del personale di ruolo MAECI che è inquadrato giuridicamente in modo diverso, non ha in sede periodi di sospensioni delle mansioni lavorative, è ingiusto e anacronistico.
La limitazione attualmente in vigore impedisce qualsiasi libera iniziativa per arricchire la formazione personale e professionale e costringe i docenti a una permanenza coatta nella sede estera. Il lavoro educativo, culturale e umanistico del docente non si interrompe durante la sospensione delle attività didattiche. Esso richiede un impegno costante di ricerca e formazione permanente impedita dalla costrizione a restare in sede anche nei periodi nei quali le attività didattiche sono sospese previste da un articolo di legge che non tiene conto in nessun modo della specificità della professione docente.