I giudici assegnano un docente con orario intero rispetto alle 9 ore settimanali inizialmente concordate. E compensano il danno provocato dall’amministrazione, che aveva negato il “supporto necessario a garantire la piena promozione dei bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione a fasi di vita normale”: la didattica rinforzata non può essere solo nominale. Marcello Pacifico (presidente Anief): è davvero avvilente che si debba ricorrere al tribunale per far valere un diritto così macroscopico.
Agli alunni con disabilità grave va garantita la piena promozione dei bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione di vita normale: a ribadirlo è il Tar della Sicilia, che con la sentenza 224/2014 ha stabilito che occorre assegnare il “sostegno didattico per l'intero orario di servizio settimanale del docente specializzato (rapporto 1:1), ossia per complessive 18 ore settimanali, così come espressamente richiesto dal Gruppo di Lavoro per l'Handicap (…) sulla base del Progetto Educativo Didattico Personalizzato (PEI)”.
Nell’esaminare il caso di un siciliano con un notevole handicap, i giudici amministrativi hanno appurato che “il quadro costituzionale e legislativo è nel senso della necessità per l’amministrazione di erogare il servizio didattico predisponendo, per l’ipotesi di disabilità, le misure di sostegno necessarie per evitare che il discente altrimenti fruisca solo nominalmente del percorso di istruzione”. Pertanto, la necessità di supporto didattico non può essere negata, in particolare, in presenza di uno “stato di disabilità grave”, accertato attraverso apposita “valutazione da parte del piano scolastico individualizzato, o di altro documento equipollente”, da cui emerge la “necessarietà di tale rapporto al fine della effettività della frequenza scolastica”.
I giudici, citando “i numerosissimi precedenti” che sono stati “sfavorevoli al Ministero resistente, che, ciononostante, continua, anno dopo anno scolastico, a reiterare provvedimenti all’evidenza non conformi alla normativa in materia di tutela dei disabili”, hanno in qualche modo voluto ‘bacchettare’ l’amministrazione scolastica, poiché “sulla questione centrale esisteva, già in epoca antecedente alla proposizione del ricorso, un orientamento assolutamente incontroverso della giurisprudenza amministrativa, anche di questo Tribunale, favorevole alla parte ricorrente”.
Per questi motivi, il Tar ha deciso che è al “Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, a cui va imputata la responsabilità generale delle scelte gestionali poi effettuate dalle articolazioni periferiche dell'Amministrazione”. Specificando che “il danno è individuabile negli effetti che la, seppur temporanea, diminuzione delle ore di sostegno subita ha provocato sulla personalità del minore, privato del supporto necessario a garantire la piena promozione dei bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione a fasi di vita “normale” e può essere quantificato, in via equitativa in € 1.000,00 (mille/00) per ogni mese (con riduzione proporzionale per la frazione) di mancanza dell’insegnante di sostegno nel rapporto 1/1 con decorrenza dalla notifica del ricorso in epigrafe e sino all’effettiva assegnazione”.
“Ancora una volta – commenta Marcello Pacifico, presidente Anief, il sindacato che da quest’anno scolastico ha deciso di tutelare i diritti dei disabili con l’iniziativa ‘Sostegno: non un’ora di meno – il Ministero dell’Istruzione si rende protagonista di riduzioni immotivate di sostegno: determinando un'inaccettabile violazione del diritto all'istruzione degli alunni con disabilità. Il problema è che le ore di sostegno attivate dall’amministrazione, quindi la quantità di docenti specializzati nell’insegnamento ai disabili, non sono sufficienti a coprire il reale fabbisogno di questi alunni. Ed è davvero avvilente – conclude Pacifico - che si debba ricorrere ai giudici per far valere un diritto così macroscopico”.
Chi voglia coinvolgere le famiglie a ricorrere per garantire il diritto allo studio degli alunni disabili in tutto il territorio nazionale può scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
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