Il giorno dopo lo sciopero organizzato dall'Anief e a seguito dell'alto numero di consensi in termini di adesioni e presenze nei sit-in organizzati dal sindacato nelle maggiori città d’Italia a favore dei docenti in possesso di diploma magistrale cui l'Adunanza Plenaria ha negato il diritto all'inserimento in GaE, lanciata una nuova iniziativa per sensibilizzare tutte le forze politiche al problema e inviare loro la bozza del testo di decreto legge proposto da Anief con la richiesta al Governo di approvarla per riaprire le Graduatorie a Esaurimento con urgenza e sanare anche la posizione dei docenti già immessi in ruolo. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “La soluzione c'è ed è semplice: riaprire le GaE come già si è fatto nel 2008 e nel 2012 e sciogliere la riserva a quanti hanno già ottenuto l'immissione in ruolo”.
Questo il testo del Decreto proposto da Anief:
DECRETO LEGGE
Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico e la continuità didattica
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità di adottare misure d'urgenza volte a garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico sull'intero territorio nazionale;
Ritenuta, in particolare, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare, nelle more dell’attuazione del nuovo sistema di formazione e reclutamento del personale docente di cui all’art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, a seguito della sentenza n. 11 del 20 dicembre 2017 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, disposizioni finalizzate a consentire, nell’a.s. 2017/2018, nelle sedi di assegnazione, la continuità didattica del personale docente assunto a tempo indeterminato e determinato, già inserito nelle Graduatorie ad Esaurimento con riserva, nonché a garantire ai docenti in possesso di abilitazione entro la data di conversione del presente decreto, l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui al comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’atto dell’aggiornamento previsto dal comma 10-bis dell’articolo 1 della legge 25 febbraio 2016, n. 21;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _________;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni urgenti per il corretto svolgimento dell'attività scolastica e per garantire la continuità didattica.
1. Al fine di garantire la continuità didattica del personale docente in servizio presso le Istituzioni scolastiche dell’intero territorio nazionale, a seguito della sentenza n. 11 del 20 dicembre 2017 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, e nelle more del processo di attuazione del nuovo sistema di reclutamento di cui all’art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è disposto per l’a.s. 2017/2018, all’atto dell’aggiornamento, l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento di cui al comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a domanda, di tutto il personale in possesso di abilitazione conseguita entro la data di conversione del presente decreto. A tal fine, l’art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si interpreta nel senso che hanno diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento gli insegnanti in possesso di un’abilitazione all'insegnamento comunque conseguita, ivi compresi gli insegnanti in possesso del diploma magistrale abilitante conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002.
2. Conseguentemente, è garantita per l’a. s. 2017/2018, nelle sedi di assegnazione, la continuità didattica del personale docente del primo e del secondo ciclo d’Istruzione assunto a tempo indeterminato e determinato con clausola rescissoria in attesa di definizione del giudice di merito, in quanto inserito nelle graduatorie ad esaurimento con riserva, a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo o del lavoro, purché in possesso dell’abilitazione all’insegnamento, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002. Nel caso di superamento dell’anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche se intercorso successivamente alla data di conversione del presente decreto, per il personale docente assunto in ruolo con riserva, è disposto il mantenimento in servizio e lo scioglimento della riserva con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno successivo alla conferma in ruolo. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal personale di cui al presente comma.
3. Dall'attuazione dei commi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì ___________