La Legge 107/15 è stata approvata da tre anni e mezzo ma tra gli insegnanti c’è ancora molta confusione su come comportarsi in presenza di delibere del proprio collegio docenti che impongono dei corsi di formazione obbligatori a titolo gratuito. Il disorientamento è scaturito dall’approvazione del comma 124 dell’art.1 della Buona Scuola che definisce una condizione di perentorietà e di continuità sul tema della formazione in servizio, facendo rientrare l’aggiornamento professionale annuo all’interno degli adempimenti della funzione docente. È il caso di un insegnante di Taranto, che chiede lumi in proposito, a seguito di una diversa interpretazione della norma all’interno del suo istituto scolastico. Anief ricorda che l'obbligo della formazione, introdotto con la Legge 107, è di per sé “vuoto”, poiché non prevede un limite orario. Detto questo, la formazione obbligatoria va necessariamente somministrata in orario di servizio. Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief: “Fuori dal servizio (obbligatorio) il docente va esonerato o retribuito per la quota eccedente. È bene, tuttavia, che gli insegnanti in fase di quantificazione delle ore da svolgere nell’annualità esplicitino in tale delibera le modalità per l'effettuazione delle attività di formazione”.