orizzontescuola - 8 giugno 2015
“Quanti giorni di ferie spettano ai docenti assunti a t.d.”
░ Quanti giorni spettano. In quali periodi dell’anno possono essere fruite. Come avviene la monetizzazione. FAQa firma Paolo Pizzo.
L’art. 19/2 del CCNL/2007 dispone che “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato”. La formula per calcolare le ferie è la seguente: 360 : 30 = n° dei giorni di servizio : x (30 per il numero di giorni prestati diviso 360). Si ricorda che le ferie spettanti devono essere calcolate non in base all’orario di servizio settimanale (che può essere anche uno spezzone orario) ma in riferimento al totale dei giorni inclusi nel contratto (sono ovviamente esclusi eventuali giorni non retribuiti es. permessi per motivi ersonali, aspettativa per famiglia ecc.). L’art. 1 comma 54 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013) ha uniformato per tutti i docenti (di ruolo, supplenti brevi o fino al 30/6-31/8) i periodi fruizione delle ferie disponendo che il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Per tutti i docenti (compresi quelli assunti a tempo indeterminato) è possibile quindi fruire delle ferie maturate: - dal 1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l’inizio delle lezioni; - durante le vacanze natalizie e pasquali; - durante l'eventuale sospensione delle lezioni per l'organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi; - dal giorno dopo il termine delle lezioni fino al 30 giungo esclusi ovviamente i giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all’insegnamento (es. collegi dei docenti o altri impegni inseriti nel Piano delle attività deliberato ad inizio anno); - dal 1° luglio al 31 agosto, per i docenti con contratto annuale (31/8) o per chi è assunto a tempo indeterminato (tali docenti possono comunque fruire delle ferie anche nei periodi di cui ai punti precedenti). Ricordiamo invece che durante il normale periodo di svolgimento delle lezioni è possibile fruire di 6 gg. ferie che non devono però determinare oneri per l’Amministrazione. È utile premettere che in materia di ferie i docenti assunti a tempo determinato fino al 31/8 sono paragonati ai docenti di ruolo. Nel senso che per loro non vi è la possibilità di non fruire delle ferie (a meno che ovviamente non ci siano degli impedimenti oggettivi es. malattia, maternità ecc.). Per tali docenti quindi il problema di non fruizione delle ferie o di monetizzazione delle stesse non si pone (se il docente assunto al 31/8 non ha voluto fruire delle ferie durante la sospensione delle lezioni, dovrà richiederle nei mesi di luglio ed agosto). Per tutti gli altri docenti assunti a tempo determinato (supplenza breve o fino al 30/6) non vi è invece “obbligo” di fruire delle ferie, pertanto la monetizzazione delle ferie avviene nella misura data dai giorni di ferie spettanti detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale. È (purtroppo) utile rilevare che ci si riferisce ai giorni complessivi di ferie spettanti e non a quelli in cui dette ferie siano effettivamente fruite. A nulla rileva, dunque, ai fini della (non) “monetizzazione”, se il dipendente abbia o meno richiesto le ferie nei giorni in cui aveva facoltà di chiederle in quanto si dovrà tener unicamente conto della mera astratta facoltà di poterne fruire. In breve: se il docente durante la sospensione delle lezioni in cui è possibile fruire delle ferie (vacanze di Natale, Pasqua ecc.) di fatto non richiede di fruirle,tali giorni saranno comunque sottratti al monte ferie spettantegli. Il principio è quello di sottrarre dal monte ferie spettante tutti i giorni di sospensione delle lezioni in cui il docente avrebbe potuto fruire delle ferie (indipendentemente quindi se ne abbia effettivamente fruito o meno). Ciò che rimane (se rimane) andrà monetizzato. A tal fine non possono essere considerati come giorni da sottrarre al totale delle ferie spettanti quelli relativi ai giorni di chiusura della scuola (anche quelli disposti dal Consiglio di Istituto) compresi ovviamente i giorni festivi. Giova infatti ricordare che c’è una differenza tra giorni di “sospensione delle lezioni” ovvero giorni in cui il docente potrebbe fruire delle ferie e quelli invece di totale chiusura della scuola. In un giorno festivo, infatti, come può essere per esempio il 25 dicembre o la domenica, oppure quando la scuola attua una totale chiusura per altri motivi, non sarebbe possibile fruire delle ferie. Tali giorni quindi non possono essere sottratti. Per esempio nel periodo di sospensione delle lezioni delle vacanze di Natale la scuola non potrà sottrarre dal numero di ferie spettanti il 25 e il 26 dicembre, le domeniche, l’1 e il 6 gennaio. Così come non potrà sottrarre eventuali altri giorni festivi compresi in un periodo di sospensione delle lezioni o quando la scuola è totalmente chiusa per altre cause (es. chiusa per neve o disinfestazione). Ovviamente non andranno sottratti neanche i giorni di sospensione delle lezioni in cui comunque il docente è impegnato in attività già programmate (collegi docenti, consigli di classe o altre attività previste) o negli scrutini e negli esami…. È illegittimo collocare in ferie d’ufficio il personale. Il calcolo della eventuale (non) monetizzazione delle ferie deve avvenire, come in precedenza, solo alla fine del contratto. Giova infatti ricordare che la possibile/effettiva fruizione delle ferie e la monetizzazione delle stesse sono due aspetti che vanno distinti. Alla scuola spetta solo il secondo, e dal momento che, come già detto, l’operazione di sottrazione delle ferie rispetto ai periodi di sospensione delle lezioni avviene indipendentemente se le ferie siano state effettivamente fruite, la scuola non deve preoccuparsi di altro ed effettuare il calcolo solo alla fine del contratto….
ItaliaOggi - 9 giugno 2015
“Blocco dei contratti pubblici. Il governo teme la Consulta”
░ Secondo l'Avvocatura dello Stato si prospetterebbe un buco nei conti di 35 mld. Di Antimo di Geronimo.
Se la Consulta dichiarerà incostituzionale il blocco delle retribuzioni dei dipendenti pubblici (e dunque anche dei lavoratori della scuola statale) nelle casse dello stato si aprirà un buco stimato in 35 miliardi. Il monito viene dall'Avvocatura dello stato, che lo ha fatto presente in una memoria difensiva depositata in vista di un giudizio previsto per il 23 giugno prossimo. In quella data la Corte costituzionale dovrebbe pronunciarsi su due ordinanze di remissione presentate dal Tribunale di Roma (ordinanza 76/2014 del 27 novembre 2013) e dal Tribunale di Ravenna (ordinanza 125/2014 del 28 febbraio 2014). Le ordinanze argomentano l'incompatibilità costituzionale tra le norme che bloccano i rinnovi contrattuali. E lo fanno ponendo l'accento sul fatto che ciò risulterebbe in rotta di collisione con il principio di proporzionalità e sufficienza delle retribuzioni. In pratica, a fronte di una maggiore onerosità della prestazione derivante dal blocco del turn over e dell'aumento del costo della vita, le retribuzioni degli statali sarebbero rimaste ferme. Ciò da una parte ha determinato una perdita salariale secca, pari al mancato recupero dell'inflazione. E dall'altra parte, ha precluso la retribuzione dei maggiori oneri che ogni dipendente è costretto ad accollarsi, per fare il lavoro dei colleghi andati in pensione che non sono stati rimpiazzati. Il ragionamento dei giudici remittenti non fa una grinza. Ma bisogna fare i conti con la borsa della spesa pubblica, i cui cordoni, di anno in anno, diventano sempre più stretti. Di qui il monito dell'Avvocatura. Che però potrebbe anche cadere nel vuoto. Se è vero, infatti, che il pareggio di bilancio è ormai entrato in Costituzione, è vero anche che il blocco delle retribuzioni ha riguardato solo i dipendenti pubblici. Il che, sempre secondo il giudice remittente, sembrerebbe collidere con il principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Va detto, inoltre, che la Consulta, in altre occasioni, ha cancellato norme simili a quelle del blocco dei contratti. Recentemente, quelle sul blocco delle pensioni, ricevendo forti critiche da ambienti governativi e da parte della dottrina. Proprio per la faccenda del pareggio di bilancio. Ma va anche detto che la Corte costituzionale è l'unico organo ad avere titolo a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale delle leggi.
lastampa.it - 10 giugno 2015
“Riforma della scuola, tutti i motivi di incostituzionalità secondo sindacati e costituzionalisti”
░ Flavia Amabile riporta il giudizio del costituzionalista Michele Ainis circa l’incostituzionalità del provvedimento La buona scuola.
Arriva il primo stop dal Parlamento alla riforma della scuola ed arriva dalla commissione Affari Costituzionali che boccia il parere di costituzionalità. Proprio l’incostituzionalità del provvedimento è una delle accuse che arrivano da più parti e per numerosi motivi. Eccoli riassunti dagli Unicobas e dalle associazioni che rappresentano gli idonei al concorso del 2012; queste ultime hanno chiesto un parere al costituzionalista Michele Ainis. 1. «Tutti hanno un posto fisso, anche chi è impiegato su di una linea di autobus, mentre con il ddl 2994 gli insegnanti verrebbero inseriti in un organico ‘funzionale’ senza una scuola fissa, per coprire le assenze dei colleghi o per piccole supplenze. La disparità riguarderebbe tutti i docenti, sia quanti andassero in esubero che quanti avessero necessità di procedere a trasferimento». 2. Il ddl viola «unilateralmente, contro ogni norma del diritto del lavoro, il contratto nazionale vigente e tutte le norme poste costituzionalmente a garanzia della funzione docente in ordine alla salvaguardia della libertà di insegnamento. Inoltre quest’operazione è volta esplicitamente non solo a disapplicare il contratto vigente, bensì a spostare sul terreno della “riserva di legge” istituti di natura tipicamente contrattuale, come l’orario di lavoro, le ferie, la retribuzione (premiale), lo stato giuridico». 3. Valutazione impropria della funzione docente da parte di chi non ne ha le competenze. Innanzitutto da parte di genitori ed alunni del Comitato di valutazione. «E’ come se ai medici venisse imposto di scrivere anamnesi e terapie dietro dettatura dei pazienti. Stessa cosa per il POF (piano dell’offerta formativa), che verrebbe‘delineato’ dal dirigente ed approvato dal Consiglio d’Istituto cancellando di fatto l’organo professionalmente preposto, che è il Collegio dei Docenti». 4. Non competente a valutar ei professori è anche il dirigente scolastico, «mai formato all’uopo (neanche sotto l’aspetto ‘tecnico’, poiché dovrebbe allora avere competenze quantomeno interdisciplinari certificate in campo metodologico didattico e su tutte le singole materie), che comunque non potrà mai avere una posizione estranea perché interno alle dinamiche di gruppo presenti nell’istituto. 5. «Assenza assoluta si qualsiasi criterio di riferimento, assenza assoluta di qualsiasi bilanciamento dei poteri». 6. Per quel che riguarda gli idonei al concorso del 2012, il rinvio della loro assunzione è incostituzionale perché viola l’articolo 97 della Costituzione che stabilisce che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. E viola il principio d’eguaglianza previsto nell’articolo 3 e lede il principio dell’affidamento dell’articolo 2.
orizzontescuola.it - 10 giugno 2015
“NASpI Inps 2015: guida completa alla nuova indennità di disoccupazione”
░ La Legge di Stabilità 2015 ha allargato la platea dei destinatari dell’indennità di disoccupazione anche ai lavoratori precari. Di Lucrezia Di Dio
Con il decreto approvato il 20 febbraio si è previsto che a partire dal 1 maggio 2015 l’indennità di disoccupazione costituita da Aspi e Mini Aspi è stata sostituita dalla NASpI. La durata della NASpI sarà calcolata in base alla contribuzione versata dal lavoratore per un massimo di 24 mesi per chi ha versato almeno 4 anni di contributi. …La NASpI è il sussidio di disoccupazione universale erogato dall’INPS per eventi di disoccupazione involontaria successivi al 1 maggio 2015. A partire dal 1 maggio, quindi, i lavoratori che perdono il lavoro ed hanno lavorato almeno 3 mesi hanno diritto a percepire l’assegno. La NaSpI è destinata a tutti i lavoratori che perdono involontariamente il lavoro. Esclusi dal trattamento sono i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato (entrambe le categoria sono tutelate da altra regolamentazione). Anche i lavoratori che hanno presentato le dimissioni per giusta causa potranno beneficiare dell’indennità di disoccupazione. La circolare Inps 94 del 12 maggio 2015 chiarisce quello che si intende per giusta causa: tutte le cessazioni del rapporto di lavoro che sono motivate dal mancato pagamento della retribuzione;dall'aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro; dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative; dal c.d. mobbing; dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda (art.2112 co.4 codice civile); dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall’art. 2103 codice civile; dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente. Il lavoratore che voglia usufruire della NASpI deve possedere i seguenti requisiti: -Stato di disoccupazione; - Almeno 13 settimane contributive accreditate nei 4 anni precedenti l’evento di disoccupazione; - nei 12 mesi precedenti l’evento di perdita involontaria del lavoro, 30 giornate di lavoro effettivo a prescindere dal minimale contributivo. La durata della NASpI varia in base ai contributi versati dal lavoratore e può arrivare ad un massimo di 24 mesi per lavoratori che posano vantare 4 anni di lavoro precedente alla disoccupazione. La durata massima prevista, andando a guardare nel particolare, è pari alla metà delle settimane contributive maturate nei 4 anni precedenti (massimo 24 appunto). L’importo della NASpI viene calcolato dividendo il totale delle retribuzioni imponibili degli ultimi 4 anni per il numero delle settimane di contributi accreditati. Il risultato deve poi essere moltiplicato per il coefficiente 4,33. Se la retribuzione mensile che risulta da tale operazione dovesse essere pari o inferiore all’importo di 1195 euro, l’importo dell’assegno mensile sarà calcolato al 75% della retribuzione stessa, se invece l’importo ottenuto supera i 1195 euro al 75% sarà aggiunto il 25% della differenza tra detto importo e la retribuzione mensile. L’importo mensile della NASpI, in ogni caso non potrà superare i 1300 euro. La NASpI verrà corrisposta per intero per i primi 4 mesi, a decorrere dal quinto mese l’importo dell’assegno sarà ridotto del 3% al mese. Si precisa che alla NASpI non sarà applicata la trattenuta del 5,84% che si applica alle prestazioni a sostegno del reddito….
latecnicadellascuola.it - 11 giugno 2015
“Ddl scuola. Da lunedì si vota con l’incognita Azzolini. La situazione”
░ Sul voto del disegno di legge di riforma della scuola pesa la questione giudiziaria del presidente della Commissione Bilancio, Antonio Azzolini.
Si è concluso in commissione Istruzione al Senato l'iter per l'illustrazione degli emendamenti al DdL di riforma della scuola e si riunirà lunedì alle 14 per iniziare a votare le proposte di modifica. Ci sono però diverse incognite sul voto. La prima riguarda quella dei pareri che la commissione Bilancio deve esprimere sugli emendamenti con la vicenda giudiziaria che ha coinvolto il presidente, Antonio Azzollini, di Ap-Ncd. Alle 14 si è riunita la giunta per l'immunità di Palazzo Madama, che dovrà decidere sull'autorizzazione a procedere all'arresto ai domiciliari per l'esponente Ncd coinvolto nell'inchiesta sul crac della Divina Provvidenza di Bisceglie. La giunta ha deciso il calendario dei lavori sul caso Azzolini: si inizia martedì 16 giugno, con l'obiettivo di concludere i lavori mercoledì 24 giugno. Oltre alla questione tecnica, però, c'è l'incognita politica e dei numeri della maggioranza.Dopo l'annuncio del presidente Pd, Matteo Orfini, circa l'intenzione del partito di votare a favore dell'arresto, la votazione sembrerebbe orientata verso un esito negativo per Azzollini. Questo naturalmente stando ai numeri sulla carta: il Pd conta 8 componenti in giunta, a cui si aggiungono i 4 di M5S e visto che la giunta conta 22 componenti, tutto sembra deciso, ma lo scenario potrebbe cambiare. Poi abbiamo anche l'incognita del gruppo dei cosiddetti "verdiniani" (una dozzina o poco più) cioè i fuoriuscita da Forza Italia capitanati da Verdini che potrebbero essere "assoldati" da Renzi. La sensazione è che potrebbero arrivare nuovi colpi di scena nei prossimi giorni.
tuttoscuola.it - 12 giugno 2015
“Ddl: da lunedì si vota, ecco le possibili modifiche”
░ Le modifiche qui presentate come possibili non sono, a nostro avviso, sufficienti a riqualificare il disegno di legge al livello di quella riforma della Scuola che Renzi aveva annunziato, né sono sufficienti anche solo rispetto agli obblighi imposti al Governo dalla CGUE.
Si è conclusa in commissione Istruzione al Senato l'illustrazione degli emendamenti al ddl Scuola. Ora, per l'inizio delle votazioni atteso per lunedì dalle 14, la VII commissione Istruzione attende il parere della V commissione, Bilancio, che oggi pomeriggio (compatibilmente con i problemi del suo presidente Azzollini) dovrebbe votare il parere al testo del ddl Scuola e che si sarebbe impegnata a far arrivare il parere almeno su una prima parte dei 2.200 emendamenti entro domani sera. Intanto, come riferisce l’agenzia Public Policy, continua la riflessione e la mediazione tra i gruppi (in primis tra maggioranza e minoranza del Pd) sulle possibili modifiche. Ecco le ipotesi al vaglio. Chiamata diretta insegnanti: se l'iter parlamentare del ddl dovesse andare troppo per le lunghe, i relatori Francesca Puglisi (Pd) e Franco Conte (Ap) presenteranno un emendamento per rimandare al prossimo anno la possibilità per i presidi di chiamata diretta degli insegnanti. Incarico presidi: il dirigente scolastico potrà rimanere in una stessa scuola per un triennio, rinnovabile una sola volta per altri tre anni. Tetto a school bonus: potrebbe essere introdotto un limite massimo alle erogazioni liberali alle scuole su cui fruire dello sgravio fiscale. Il tetto sarebbe di 5mila euro annui per le persone fisiche e di 50mila euro annui per le imprese. Assunzioni: potrebbe essere prevista una quota di riserva, fino al 40%, per i precari che hanno raggiunto i 36 mesi di servizio con contratti a tempo determinato. Ancora in piedi l'ipotesi di prevedere un nuovo piano pluriennale di assunzioni per il prossimo anno per esami e titoli. Comitato valutazione insegnanti: la composizione del comitato di valutazione degli insegnanti potrebbe cambiare limitando la presenza di rappresentanti di genitori e studenti. Tetto ad alunni per classe: verrebbe introdotto un tetto massimo di 25 alunni dalle primarie alle superiori; questo intervento costerebbe 456 milioni di euro. Valutazione del preside: tra i parametri valutativi entrerebbero il successo formativo degli studenti e il lavoro collegiale del corpo docenti. Ambiti territoriali: potrebbero essere stabiliti ambiti territoriali limitati per l'incarico dei docenti, dal secondo anno di assunzione in poi. Più collegialità in offerta formativa: nella formulazione del piano dell'offerta formativa il dirigente sarebbe affiancato dal collegio docenti e dal consiglio d'istituto.
orizzontescuola.it - 13 giugno 2015
“Unicobas: ritiro del DDL Scuola! Il popolo della scuola in manifestazione permanente il 15, 16, 17 giugno”
░ Stefano d'Errico, Unicobas - Il 15, 16 e 17 Giugno dalle h. 14.00 alle h. 19.00, manifesteremo in Piazza delle 5 Lune (davanti al Senato), al momento del voto degli emendamenti sul ddl Scuola.
La Prima Commissione del Senato ci ha dato ragione. Elementi di incostituzionalità del ddl Scuola da noi segnalati in audizione al Senato: 1. Palese disparità di trattamento sulla titolarità d'istituto tra docenti e personale ata, nonché rispetto al diritto alla permanenza sul posto di lavoro fra docenti e resto del pubblico impiego (violazione dell'obbligo della parità di trattamento nei confronti degli amministrati). Tutti hanno un posto fisso, anche chi è impiegato su di una linea di autobus, mentre con il ddl 2994 gli insegnanti verrebbero inseriti in un organico cd. 'funzionale' senza una scuola fissa, per coprire le assenze dei colleghi o per piccole supplenze. Questo vulnus, a regime, investirebbe tutti docenti, sia quanti andassero in esubero che quanti avessero necessità di procedere a trasferimento. I più 'fortunati' avrebbero un incarico triennale. Su triennalità del nuovo tipo di 'contratto' ed ambiti territoriali, va anche sottolineato che, come stabilisce il codice civile: "ogni lavoratore ha diritto, superato un periodo di prova e salvo comprovate esigenze, a permanere nel suo luogo di lavoro". Alcuni sprovveduti citano a confronto l'attuale DOP (dotazione organica aggiuntiva) già esistente su base provinciale: tale paragone è del tutto destituito di senso, visto che la DOP non è certo regionale (come invece sarebbe l'organico funzionale previsto dal ddl Renzi), ma soprattutto dal momento che ne fanno parte solo una minoranza di docenti in esubero, ai quali è comunque possibile far domanda per ottenere la titolarità di istituto. 2. Intervenire per legge, come questo ddl si propone per molti istituti economici, normativi e di stato giuridico, in sostanza come ente datoriale ('inaudita altera parte'), significa anche violare unilateralmente, contro ogni norma del diritto del lavoro, il contratto nazionale vigente e tutte le norme poste costituzionalmente a garanzia della funzione docente in ordine alla salvaguardia della libertà di insegnamento. Inoltre quest'operazione è volta esplicitamente non solo a disapplicare il contratto vigente, bensì a spostare sul terreno della 'riserva di legge' istituti di natura tipicamente contrattuale, come l'orario di lavoro, le ferie, la retribuzione (premiale), lo stato giuridico. 3. Valutazione impropria della funzione docente da parte di chi non ne ha le competenze: a) genitori ed alunni del Comitato di valutazione. Tralasciando l'evidente conflitto d'interessi è come se ai medici venisse imposto di scrivere anamnesi e terapie dietro dettatura dei pazienti. Stessa cosa per il POF (piano dell'offerta formativa), che verrebbe 'delineato' dal dirigente ed approvato dal Consiglio d'Istituto cancellando di fatto l'organo professionalmente preposto, che è il Collegio dei Docenti. Complessivamente, verrebbe realizzata una 'strategia' valutativa inaudita, assolutamente diseducativa e destrutturante dell'autorevolezza dell'istituzione scuola, mai invalsa in sistemi formativi di pregio; b) un dirigente scolastico, mai formato all'uopo (neanche sotto l'aspetto 'tecnico', poiché dovrebbe allora avere competenze quantomeno interdisciplinari certificate in campo metodologico didattico e su tutte le singole materie), che comunque non potrà mai avere una posizione di terzietà, essendo interno alle dinamiche di gruppo presenti nell'istituto. Una cosa del genere, esclusa 'ab origine' da qualsiasi manuale in dotazione agli studenti del primo anno di qualsiasi facoltà di psicologia, non avviene in nessun paese del mondo; c) assenza assoluta si qualsiasi criterio di riferimento, assenza assoluta di qualsiasi bilanciamento dei poteri. La discrezionalità assoluta ricorda quei sistemi totalitari intesi a mettere la funzione docente al proprio servizio per il tramite di presidi compiacenti. Ricordiamo in proposito, ai cd. fautori del 'nuovismo' di Renzi, che la nota di qualifica funzionale venne introdotta in Italia dal fascismo: tramite questa descrizione particolareggiata dell'iter pedagogico e comportamentale dei docenti, Mussolini chiedeva ai presidi dell'epoca di segnalare coloro i quali non fossero in linea col regime…. Non s'accorgono, gli estensori, della violazione palese, ma quotidiana, del diritto allo studio, che interessa tutte le 8.400 istituzioni scolastiche del Paese, con la divisione delle classi. Una vergogna che andrebbe denunciata, caso per caso, all'autorità giudiziaria, resa pressoché inevitabile da norme che consentono ai precari (anche temporanei e, ad es. nella Primaria, per supplenze giornaliere) la presenza contemporanea nelle graduatorie ad incarichi e supplenze di 30 istituti, non impongono la residenza (almeno) nella provincia e prevedono il rifiuto della supplenza senza penalità. Un sistema introdotto nella scuola dal Ministro Moratti, che ha modificato le normative che imponevano un massimo di 3 scuole, residenza nel comune e passaggio in fondo alla graduatoria in caso di rifiuto dell'incarico. Tutto ciò ha reso ingovernabile la scuola pubblica (a tutto vantaggio delle private)…..