www.asas.sicilia.it - La Letterina n. 308 - 26 gennaio 2012
“Concorso dd.ss. e Consiglio di Stato: una corsa a ostacoli”.
░ Sul delicato tema, di massima attualità, riportiamo - di una nota del d.s. Salvatore Indelicato - la parte conclusiva, nella quale il vicepresidente regionale ASASi evidenzia l’ingorgo giudiziario dinanzi il quale s’è venuto a trovare il ministro Profumo. Riportiamo, altresì, una nota redazionale dal titolo emblematico: “Che succede adesso ?”
…. il Consiglio di Stato da ragione a un gruppo di ricorrenti che erano stati esclusi nel primo grado e che invece andavano ammessi. Incredibile! E come la mettiamo ora che le prove si sono svolte e che quindi questi signori non vi hanno potuto partecipare? Facciamo una sessione suppletiva solo per loro come si fa agli esami di maturità? E se le ordinanze dovessero continuare a pioggia facciamo una prova suppletiva al mese sino a quando il Consiglio di Stato non esaurisce la batteria di appelli? Oppure si azzera tutto e si ricomincia daccapo come al gioco dell’oca? Leggete bene il dispositivo dell’ordinanza del CdS n. 67 dell’11.1.2012 che dice: “Considerato che, ad un primo esame, l’appello cautelare in epigrafe appare meritevole di parziale accoglimento laddove ha rilevato - per un verso - il carattere obiettivamente erroneo di alcuni dei quiz somministrati e - per altro verso - l’alta probabilità che, in assenza degli errori in questione, l’appellante dott. Cristofari avrebbe potuto accedere al prosieguo delle prove concorsuali. Considerato, tuttavia, che dall’esame degli atti di causa emerge che tale probabilità sussistesse solo per l’appellante dott. Cristofari (il quale aveva totalizzato 75 punti, a fronte degli 80 necessari per essere ammessi alla prova scritta), e non anche per gli altri appellanti, i quali avevano riportato punteggi inferiori. Tenuto anche conto del fatto che gli interessati hanno già partecipato alle prove scritte, in base al decreto cautelare del Presidente di questa Sezione; Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’istanza cautelare in epigrafe, e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare formulata dinanzi al T.A.R. in relazione alla posizione dell’appellante dott. Cristofari. Respinge l’istanza in relazione alle posizioni degli altri appellanti. Spese compensate. Il pallino passa ora al neoministro Profumo che si trova dinanzi a una scelta difficile e cioè mettere delle pezze continue alla procedura con le sessioni suppletive oppure azzerare tutta la procedura e rinnovarla ex novo. CHE SUCCEDE ADESSO?... questo concorso è nato male per la incredibile serie di “pasticci” fatte dal MIUR nell’organizzare i test; il Consiglio di Stato questa volta individua veramente il fumus boni iuris quando dice che il ricorrente poteva superare la preselezione se tutti i test fossero stati formulati correttamente. Chi aveva invece un punteggio troppo basso, per cui non avrebbe mai potuto superare la preselezione, viene escluso. Un’altra cosa: il concorso non può non andare avanti, le ordinanze e le sentenze vanno rispettate, la politica se ne deve stare alla larga, a meno che non debba intervenire per sanare situazioni assurde causate dalla magistratura (Sicilia docet …).
www.aipd.it - Scheda n. 361 - 26/01/2012
“Il TAR Molise aumenta le ore di sostegno, ma nomina un consulente tecnico per l'accertamento del danno esistenziale”
░ Riportiamo la scheda, opera di Salvatore Nocera, responsabile Area Normativo-Giuridica - Osservatorio Scolastico sull’Integrazione dell’AIPD
Il TAR Molise con sentenza n°970 depositata il 19 Dicembre 2011 ribadisce l’annullamento del provvedimento di una scuola primaria che in esecuzione di assegnazione di ore da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale, aveva assegnato 6 ore di sostegno in luogo delle 24 richieste dalla famiglia sulla base delle risultanze del Profilo Dinamico Funzionale. La sentenza definisce in modo analogo altri due casi, ma mi soffermo su questo perché esso è più semplice e sintomatico. La sentenza, come già il TAR Molise aveva fatto in precedenza, è fondata sul “difetto di motivazione” del provvedimento annullato …, dal momento che, malgrado la richiesta conseguente al Profilo Dinamico Funzionale, le 6 ore sono state assegnate senza alcuna motivazione da parte né dell’Ufficio Scolastico né della scuola. Né può dirsi che la motivazione esplicita o implicita stia nella necessità di tagli alla spesa scolastica, dal momento che, come afferma -il TAR, la Sentenza della Corte Costituzionale n° 80/10 stabilisce che nessun vincolo di bilancio può comprimere il nucleo essenziale di un diritto costituzionalmente garantito come quello delle ore di sostegno indispensabili per il diritto allo studio degli alunni con disabilità. Ovviamente la sentenza del TAR condanna l’Amministrazione soccombente alla rifusione delle spese di causa sostenute dalle famiglie. Circa invece la richiesta di risarcimento dei danni biologici conseguenti al mancato numero di ore di sostegno, il TAR, distaccandosi da un orientamento che sembrava ormai consolidato, non ha stabilito equitativamente la condanna dell’Amministrazione ad una somma pecuniaria, … ; ha invece nominato un consulente tecnico di ufficio che dovrà accertare se, dato lo stato di salute indicato nella documentazione sanitaria agli atti, l’alunno ha subito un aggravamento a causa del comportamento omissivo dell’Amministrazione. In vero ciò, pur non pregiudicando l’immediatezza dell’aumento delle ore di sostegno, rende più gravosa la situazione delle famiglie che debbono anticipare le spese per il consulente d’ufficio e, se vogliono, anche di uno di parte; laddove il consulente tecnico d’ufficio ritenesse che non vi siano stati danni, per questa parte del ricorso le famiglie risulterebbero soccombenti, dovendosi non solo accollare le spese sostenute, ma anche quelle di giustizia. OSSERVAZIONI. Questo precedente dovrà fare riflettere le famiglie, prima di inserire in ricorso anche la richiesta di risarcimento del danno, se hanno prove sufficienti o se non convenga rinunciare a tale richiesta. Ciò mi sembra una riduzione della sfera di libertà di esercizio di azione giudiziale, dal momento che comunque un danno in se ipsa sussiste: la sofferenza dell’alunno per essere rimasto non sufficientemente sostenuto in classe; danno fin qui liquidato equitativamente, senza necessità di sottoporre a perizie il minore, cosa che comunque costituisce un’intrusione nella sfera più profonda della sua delicatissima personalità.
www.governarelascuola.it - 29 gennaio 2012
“Il programma annuale 2012. Alcune criticità”.
░ Riportiamo un passo della nota che apre il numero di questa settimana del periodico elettronico diretto da Pietro Perziani:valuta positivamente la proposta di organico “di rete” di cui al Decreto Semplificazioni.
Finalmente anche nella scuola qualcosa si muove e non si tratta di tagli. Alla Camera è ripresa la discussione sul DDL Aprea, sulla base di un Testo Integrato del Relatore senz'altro migliore del testo iniziale; si potrebbe dire che anche questo è uno dei buoni frutti del clima di maggiore collaborazione che si è venuto a creare tra le maggiori forze politiche dopo la nascita del Governo Monti. Nel Decreto Legge sulla semplificazione c’è anche la scuola, con una novità che per chi scrive è fondamentale: oltre all’organico di scuola, è previsto un organico di rete finalizzato “alle esigenze di integrazione degli alunni diversamente abili nonché di prevenzione dell’abbandono e di contrasto dell’insuccesso scolastico e formativo”. Non solo, è prevista una vera e propria istituzionalizzazione delle Reti: “Al fine di favorire la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie, le istituzioni scolastiche costituiscono reti territoriali sulla base di linee guida definite a livello nazionale dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.”
ItaliaOggi - 31 gennaio 2012
“Incidenti, Inail asso piagliatutto”.
░ Saltano gli attuali istituti giuridici, in primis equo indennizzo e pensione privilegiata. Il decreto applicativo del Salva-Italia svelerà perdite e benefici delle nuove procedure. (di Franco Bastianini)
Con un tratto di penna sono stati abrogati istituti giuridici in vigore da oltre 60 anni, ai quali facevano ricorso, in caso di infortunio in servizio o per causa di servizio o per avere contratto una malattia professionale, i pubblici dipendenti, ivi compreso il personale del comparto scuola. L’art.6 del dl 6 dicembre 2011 n.201, come modificato dalla l. di conversione 22 dicembre 2011 n.214, ha disposto, infatti, l’abrogazione degli istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità dacausa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata. Per espressa volontà del legislatore, l’abrogazione non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico…..L’abrogazione non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto, ai procedimenti per i quali alla suddetta data non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima della predetta data…..
Press-IN anno IV / n. 216 - 1 febbraio 2012
“Sostegno. Quella discutibile decisione del tribunale di Udine”.
░ Riportiamo alcune delle valutazioni fatte da Salvatore Nocera (Vicepresidente nazionale della FISH, Responsabile del Settore Legale dell'Osservatorio Scolastico dell'AIPD) in un scheda pubblicata nel sito dell'AIPD, e che ha avuto risonanza su www.superando.it; www.infohandicap.org; Press-IN).
Non è la stessa cosa avere sei ore di sostegno svolte dallo stesso docente specializzato e averle svolte, invece, da due docenti non specializzati: sta in questo l'aspetto più discutibile di una recente decisione del Tribunale di Udine, che ha capovolto il precedente provvedimento del giudice monocratico…. Da questa vicenda processuale, per altro, si possono certamente trarre alcuni utili insegnamenti. Una famiglia friulana viene a sapere solo nel mese di febbraio del 2011 che le ore di sostegno assegnate al figlio - frequentante la scuola primaria - sono state ridotte a sedici, rispetto alle ventidue assegnate nell'anno precedente e riconfermate nel PEI (Piano Educativo Individualizzato) per l'anno in corso. Decide quindi di reagire contro questa palese ingiustizia e scorrettezza di informazione, promuovendo un ricorso al Tribunale Civile per discriminazione, ai sensi della Legge 67/06…
Di fronte al giudice monocratico, la famiglia ottiene ragione, dal momento che la riduzione delle sei ore di sostegno crea discriminazione rispetto agli altri alunni che non hanno subito alcuna riduzione di orario di docenti… Conseguentemente, il Ministero dell'Istruzione viene condannato… E tuttavia l'Amministrazione soccombente decide di proporre reclamo al Collegio il quale, con l'Ordinanza n. 1245/11 del 12 gennaio scorso, capovolge il precedente verdetto… In sostanza, a capovolgere la decisione è la testimonianza resa da due docenti, secondo i quali all'alunno cui erano state tolte le sei ore di docenza specializzata, ne erano state comunque assegnate altre sei (quattro più due) di due docenti non specializzati… Se il ricorso fosse stato trattato avanti al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) - come la quasi totalità delle azioni derivanti dalla riduzione di ore di sostegno - tra i motivi del ricorso stesso sarebbe stato prospettato quello di violazione di legge - nella fattispecie l'articolo 14, comma 1 della Legge 104/92 e l'articolo 1, comma 75 della Legge 662/96 -, che assicurano il diritto alla continuità didattica, nonché la violazione dell'articolo 13, comma 6 della citata Legge 104/92, che stabilisce il diritto alla priorità di ottenere un docente specializzato rispetto a quelli non specializzati…. Nel ricorso per discriminazione, però, questi motivi non possono essere addotti… Personalmente, da questa strana vicenda processuale traggo la convinzione che l'azione antidiscriminatoria per riduzione di ore di sostegno, ai sensi della Legge 67/06, non offra tutte le garanzie processuali che può ottenere un normale ricorso al TAR, dal momento che il Tribunale Civile deve limitarsi ad accertare l'esistenza o meno della discriminazione, senza poter entrare nell'esame di vizi di legittimità dell'attività dell'Amministrazione…. Le famiglie sono costrette a rivolgersi alla Magistratura, per ottenere forzosamente ciò che la scuola dovrebbe spontaneamente fornire, conformemente alla sua natura pedagogica. Ma siamo sicuri che tale natura pedagogica non sia ormai inficiata da ragioni diverse, come quelle di riduzione - a tutti i costi umani - della spesa per la scuola pubblica?
Il Sole 24Ore - 1 febbraio 2012
“Stallo sulle semplificazioni”.
░ I tecnici del ministero della Pubblica Amministrazione e quelli della Ragioneria Generale dello Stato lavorando al testo del “Semplificazioni”, frenano sull’autonomia scolastica; e ci pareva…. E’ una pessima maniera, consueta per il due Tremonti-Gelmini, di delegare questioni di rilevanza politica prioritaria nella Scuola.
Ultime limature tecniche sul decreto Semplifica-Italia approvato venerdì scorso dal CdM…. Le novità contenute nella versione originaria del Dl non erano di poco conto, visto che puntavano a introdurre, per decreto, alcune modifiche dibattute da decenni. A cominciare dalla sostituzione degli organici di diritto e di fatto, oggi esistenti, con un nuovo “organico funzionale”. E proseguendo con la concessione alle scuole di una maggiore autonomia di budget e la creazione di reti di istituti che avrebbero potuto gestire uno staff ad hoc di personale. Complici le obiezioni dell’Economia, alla fine si è optato per una versione soft dell’autonomia scolastica, al cui interno l’organico funzionale, l’autonomia di budget e le reti compaiono solo come principi, rinviando per la loro codificazione a successive linee-guida, da emanarsi entro 60 giorni con decreto interministeriale. A parte questa disposizione, nella versione definitiva del decreto, alla voce istruzione si trovano solo il piano per il risparmio energetico, il nuovo programma di edilizia scolastica, il potenziamento del sistema di valutazione affidato all’Invalsi e la riorganizzazione dei principi che devono governare la gestione degli ITS….
www.aipd.it - Scheda n. 362 - 01/02/2012
“Il danno per insufficiente numero di ore di sostegno va provato (TAR Veneto Sent. 1907/11)”
░ Riportiamo la scheda, opera di Salvatore Nocera, responsabile Area Normativo-Giuridica - Osservatorio Scolastico sull’Integrazione dell’AIPD
Il TAR del Veneto con la sentenza n° 1907/11 ha fornito conferme ad orientamenti precedenti in tema di annullamento dei provvedimenti dell’Amministrazione scolastica a causa di insufficiente assegnazione di ore di sostegno e di conseguente richiesta di risarcimento danni. La decisione è interessante per talune affermazioni .In via preliminare rigetta l’eccezione dell’Amministrazione di ricevibilità del ricorso per difetto di notifica ad un qualunque alunno. In proposito il TAR, confermando un orientamento del Consiglio di Stato, chiarisce che nessuno dei compagni con disabilità di quella scuola può essere considerato controinteressato, poiché il ricorrente richiede un maggior numero di ore aggiuntive all’Amministrazione e non chiede, né potrebbe, di ridurre le ore di sostegno già assegnate ad altri…. Questo orientamento ormai consolidato deve essere tenuto presente da quei Dirigenti Scolastici i quali, appena ricevuta la notifica di una decisione che aumenta le ore di sostegno, invece di chiederle, come per legge all’Ufficio Scolastico Regionale (USR), le sottraggono ad altri alunni della scuola, commettendo un illegittimo abuso di potere; infatti così facendo, in conclusione il ricorrente non vincerebbe contro l’Amministrazione ma contro altri compagni con disabilità che non sono mai stati controparte nel ricorso e sarebbe assurdo che lo fossero. In secondo luogo la decisione conferma l’orientamento che annulla l’assegnazione di ore, non motivata sulla base di una corretta istruttoria e cioè l’analisi della Diagnosi Funzionale (DF) e del Profilo Dinamico Funzionale (PDF), seguita dalla formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) che deve contenere la precisa richiesta delle ore di sostegno corrispondenti alle “effettive esigenze dell’alunno” (L. n° 296/06 art. 1 comma 605 lettera b) e L. n° 122/10 art. 10 comma 5), operata dalla scuola all’USR. Nulla di tutto questo è stato fatto dall’Amministrazione scolastica e quindi l’atto di assegnazione di ore è illegittimo Quanto alla richiesta del massimo di ore di sostegno, trattandosi di un caso di grave disabilità, anche qui il TAR ha confermato un prevalente orientamento del Consiglio di Stato...; e cioè alla certificazione di gravità non segue automaticamente l’assegnazione del massimo delle ore di sostegno; occorre invece verificare tale esigenza con riguardo alla specificità della disabilità; in altre parole la gravità sanitaria non necessariamente coincide con la gravità ai fini dell’apprendimento e questa valutazione, dice il TAR rientra nella discrezionalità delle valutazioni tecniche della scuola….Il diritto ad ore di sostegno "in deroga" non comporta automaticamente il diritto al sostegno per l'intero orario di frequenza (TAR Campania Sent. 1640/11)). Come pure sul risarcimento del danno a causa delle ridotte ore di sostegno, dice il TAR occorre che il danno pecuniario sia dimostrato, cosa che il ricorrente non ha fatto e quindi per questa richiesta risulta soccombente. In conclusione, essendovi stata una vittoria sull’annullamento del provvedimento ed una sconfitta circa il risarcimento del danno, il TAR ha compensato le spese…..
MIUR – Ufficio di gabinetto - 1 febbraio 2012
“Conclusione della call pubblica avviata con avviso del 23 dicembre 2011 per l'acquisizione di candidature per il conferimento di incarichi di collaborazione presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per estranei alla pubblica amministrazione”.
░ Riportiamo, in parte, la comunicazione. Siamo lieti per i giovani.
Con avviso pubblico del 23 dicembre 2011, si è avviata una call pubblica per il conferimento di n. 6 incarichi presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, per soggetti estranei alla pubblica amministrazione. Le candidature pervenute all'Ufficio di Gabinetto sono state complessivamente 596…. L'avviso prevedeva il conferimento di incarichi di collaborazione in quattro aree di competenza:
1. NUOVI MEDIA – nuove forme di comunicazione tra i cittadini e all'interno delle comunità allargate;
2. E-GOVERNMENT – modelli di governo aperto e dematerializzato in organizzazioni pubbliche, in processi decisionali e di servizio;
3. OPEN DATA – semplificazione e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e accesso libero ai dati attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione;
4. SOCIAL INNOVATION – le città intelligenti: modelli di sviluppo e coesione sociale.
….. Si è pervenuti a conferire in data odierna i richiamati incarichi di collaborazione a giovani dottori di ricerca di specifica ed elevata professionalità. In particolare per l'area NUOVI MEDIA i due incarichi, con trattamento economico annuo pari ad euro 24.000,00 lordi ciascuno, sono stati conferiti alle dottoresse:
• Bassoli Arianna nata a Carpi (MO) il 27/11/1977
• Milan Stefania nata a Castel Franco Veneto (TV) il 13/06/1979
Per l'area E-GOVERNMENT l'incarico, con trattamento economico annuo pari a euro 48.000,00 lordi, è stato conferito al dottore:
• Lanfrey Damien nato a Reggio Emilia il 26/09/1979
Due incarichi, con trattamento economico annuo pari a euro 24.000,00 lordi ciascuno, sono stati conferiti nell'area OPEN DATA ai dottori:
• Benussi Lorenzo nato a Verona il 15/05/1977
• Solda Kutzmann Donatella nata a Tricase (Le) il 12/10/1977
Nell'area SOCIAL INNOVATION è stato conferito un incarico, con trattamento economico annuo pari a euro 48.000,00 lordi, al dottore:
• Carrera Dario nato a Taranto il 16/12/1977
In caso di rinuncia da parte dei soggetti sopra indicati, si procederà all'individuazione di altri giovani dottori di ricerca di specifica ed elevata professionalità nell'ambito delle candidature presentate in risposta all'avviso del 23 dicembre 2011.
La Stampa - 2 febbraio 2012
“Una squadra under 40 al ministero dell’Istruzione”.
░ Dal ministro Profumo, una concreta prova di fiducia nei giovani: con una call pubblica (e non, dunque, per conoscenza personale) ha assunto al MIUR, per un anno, alcuni under 40, a formare un team di consiglieri che contribuisca a innovare la macchina ministeriale introducendo tecnologia.
Sono in 6, geniacci: non ancora quarantenni… Li ha voluti il ministro Profumo: saranno i suoi consiglieri e formeranno un pensatoio molto concreto a viale Trastevere, ma non solo… In tre lavoravano già in Italia ma gli altri rientrano dopo lunghi anni all’estero… Lunedì sono convocati al Ministero per il primo appuntamento. … Il 23 dicembre è stata avviata la procedura con un avviso rivolto a persone con meno di 40 anni e un dottorato di ricerca in alcuni settori specifici: Nuovi Media; E-government; Open data; Social innovation… sono arrivate quasi 600 risposte con curriculum e lettera di motivazione… E ora i sei prescelti hanno una missione difficilissima. “Dovranno disegnare un nuovo modello di Ministero dell’Istruzione – chiarisce il Ministro che ha ereditato le competenze che fino a qualche mese fa erano del Ministero dell’Innovazione retto da Brunetta – e sperimentarlo sul campo. Vuol dire trovare un modo per cercare un canale d’ascolto tra i 30 milioni di persone costituiti da famiglie, alunni e professori. Oppure come rendere pubblici e come usare il patrimonio incredibile dei dati della scuola. Oppure come rendere diversi gli uffici pubblici grazie alle nuove tecnologie, e come usarle a livello sociale”. Da lunedì, i magnifici sei saranno all’opera…..
Il Sole 24Ore - 2 febbraio 2012
“Stretta sulla scuola, senza deroghe”.
░ Respinte le richieste di modifica: l’accesso al pensionamento rischia di essere ritardato anche di sei anni, per effetto del combinato tra manovra di Ferragosto e riforma Monti.
Le novità introdotte dall’art.24 della riforma Monti non trovano deroghe nel dl Milleproroghe per il personale del comparto scuola. Nel testo approvato dalla Camera non c’è, infatti, traccia degli emendamenti che puntavano a introdurre il termine del 31 agosto 2012 per il personale della scuola che avesse maturato i requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore del dl Salva-Italia…. L’intreccio delle norme preesistenti con gli inasprimenti introdotti dalla riforma Monti potrebbe prolungare, per i soggetti che avrebbero maturato la quota 96 con i requisiti minimi nel 2012 (60 anni di età e 36 di contributi), l’attività lavorativa anche di 6 anni…
Ufficio Stampa del MIUR - 3 febbraio 2012
“Miur, nominati i Capi Dipartimento Istruzione e Università, AFAM e Ricerca”.
░ Due importanti nomine al Ministero.
Il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro Profumo ha nominato stamattina due nuovi Capi Dipartimento del Miur. A dirigere il Dipartimento per l'Istruzione è stata nominata la dott.ssa Lucrezia Stellacci mentre al Dipartimento per l'Università, l'AFAM e per la Ricerca il dott. Raffaele Liberali. Lucrezia Stellacci, fino ad ora Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico della Puglia ha una lunga esperienza direttiva all'interno dell'amministrazione, dove ha diretto tra gli altri gli uffici regionali di Emilia Romagna, Calabria e Puglia. Raffaele Liberali, fino ad ora direttore per l'Energia presso la Direzione Generale per la Ricerca e l'Innovazione della Commissione Europea, ha invece una consolidata esperienza negli organismi dell'Ue. Il Ministro Profumo, proponendo queste due nomine, ha quindi voluto valorizzare da un lato l'esperienza maturata nei territori a contatto con le diverse problematiche del mondo della scuola, dall'altro portare nell'amministrazione un'esperienza europea, dimensione questa sempre più necessaria nell'attuale fase storica.