Più (Tempi) marzo 2012
“Didattica all’avanguardia”
░ Sul periodico milanese, un’intervista, realizzata da Claudio Mercandelli, a Emanuele Fidora, quaranta anni, direttore generale dell’Ufficio Studi, statistica e sistemi informativi del MIUR, responsabile del Piano Nazionale Scuola Digitale che porterà novità tecnologiche nella Scuola. L’aspetto più intrigante è quello della editoria digitale per la scuola; allo stato attuale la maggior parte dei testi adozionali hanno, per legge, il supporto informatico, e alcuni hanno tutto o parte del testo in formato digitale. Si tratta tuttavia, per lo più, di parti digitalizzate che sono derivate dal testo cartaceo e sono costruite secondo la struttura sintattica e semantica del formato originario. Gli e book di seconda generazione nasceranno invece secondo una logica nuova, con la struttura aperta on line, attingendo al web i percorsi tematici e alle biblioteche informatiche specialistiche, offrendo materiali video e risorse ragionate delle più diverse origini.
“Rischiamo di perderci i ragazzi, perché loro viaggiano a una velocità doppia rispetto ai loro insegnanti, e se non troveremo il modo di portare tra i banchi loro linguaggi, la scuola se la faranno da soli...”. Indigeni digitali, gli adolescenti sono abituati ad essere raggiunti ovunque da una quantità esorbitante di informazioni, ogni giorno, fatta eccezione per il luogo dove quelle informazioni avrebbero più senso… non usare i software di interazione tra docenti e studenti è come insegnare a nuotare senza piscina. “Ci stiamo attrezzando da anni per fornire alle scuole gli strumenti per un cambiamento della didattica… Il Piano Nazionale Scuola Digitale consiste in una pluralità di azioni coordinate finalizzate a creare ambienti di apprendimento nuovi e innovativi, in cui il tradizionale concetto di classe si arricchisca delle dotazioni tecnologiche specifiche per la didattica, dove sperimentare la trasformazione dei modelli, dell’organizzazione e dell’utilizzo di nuovi contenuti, materiali e strumenti…. Equipaggiata di dotazioni tecnologiche, l’aula diventa un laboratorio i cui confini possono trascendere la fisicità delle pareti… Abbiamo previsto a tal fine alcune azioni: la LIM (lavagna interattiva multimediale) in classe, l’azione Classi 2.0, l’azione Scuol@ 2.0. Nonché incoraggiare il ricorso all’editoria digitale… La realizzazione di queste azioni prevede l’uso, oltre alla lavagna multimediale, di un notebook per i docenti, nonché di un altro portatile per gli studenti… Si potrebbero utilizzare tablet poco reclamizzati ed economici, e magari qualche smartphone. La nostra ambizione è quella di capovolgere il concetto di scuola. La lezione non dovrà più svolgersi in classe. Il ragazzo seguendo le lezioni dei docenti studierà a casa per poi verificare in classe quanto ha appreso. Questo potrebbe consentire la creazione di percorsi di apprendimento personalizzati… i docenti potrebbero creare profili twitter, blog didattici, e farsi seguire dai propri studenti interagendo con essi in tempo reale… Stiamo poi cercando di creare un portale dove raccogliere le iniziative locali, come le lezioni virtuali messe in rete… I contenuti di una lezione potranno essere facilmente messi a confronto con altri reperiti sulla rete… Con il progetto Scuola in chiaro, nell’ottica della filosofia degli open data, sono stati messi a disposizione degli utenti tutti i dati già presenti nel sistema informativo del Ministero, ai quali si vanno ad aggiungere quelli che le scuole intendono pubblicare… Stiamo incoraggiando la ricerca nel campo della editoria digitale… vogliamo arrivare a testi digitali di seconda e terza generazione, con i quali non solo lo studente potrà trovare il link per accedere a contenuti da internet, con le lezioni scaricabili dai siti delle principali università ma potrà anche creare un proprio avatar con il quale girare, ad esempio, lungo il sistema circolatorio o calarsi in un ambiente storico”. Per stimolare, il Ministero ha bandito una ventina di gare da 150 mila euro per progettare nuovi strumenti con libri liquidi. Liquidi e mutevoli, come liquida è la realtà dove gli studenti di oggi sono nati e vivono… Liquidi come la società dove la scuola spesso annaspa. Liquidi come il bagno di umiltà che occorre… I contenuti del mondo liquido e della rete sono lì. Cercare di tenerli fuori a oltranza è come cercare di fermare le onde con le mani.
www.asas.sicilia.it - La Letterina n. 314 – 8 marzo 2012
“Il giudice vuole ribattere sulle occupazioni studentesche”
░ Riportiamo un articolo a firma di Roberto Tripodi, Presidente regionale ASASi, Consulente della V Commissione legislativa dell’A.R.S.
A un anno e tre mesi di distanza dai fatti, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Palermo, dott.ssa Valeria Spadafora, ha deciso di fissare per il 26 marzo l’udienza per ascoltare, nella qualità di imputato, uno studente minorenne che aveva partecipato all’occupazione del proprio istituto. Desta meraviglia il fatto che ci siano voluti un anno e tre mesi per arrivare alla prima udienza di un procedimento semplicissimo, con prove evidenti e con un solo imputato…. Il procedimento si presenta appassionante e interessante per diversi motivi. Innanzitutto il G.I.P. attribuisce allo studente i reati di cui agli artt. 81 cpv, 110 e 340 c.p., 633 e 639 bis c.p.. In pratica lo accusa di aver impedito l’accesso ai locali a professori, studenti e impiegati, e di aver interrotto un servizio pubblico mediante la chiusura della porta d’ingresso con catene e lucchetti. Inoltre attribuisce allo studente l’aggravante di aver occupato un edificio destinato ad uso pubblico. Meraviglia, in tale procedimento, la posizione del Pubblico Ministero, che avrebbe il compito di sostenere l’accusa, che “chiede dichiararsi il non luogo a procedere per irrilevanza del fatto”…. Un semplice calcolo economico sulla mancata attività didattica per 20 giorni, se si considerano gli stipendi di docenti e ATA, porta a quantificare un danno all’Erario di circa € 296.000,00 solo come stipendi erogati senza la relativa prestazione, per non parlare degli studenti che si sono ritirati a seguito dell’occupazione, di quelli che hanno perso l’anno per aver superato il numero minimo di assenze e di quelli che arrivavano il mattino da paesi lontani e se ne dovevano tornare indietro senza poter entrare a scuola. Non parliamo poi dei progetti PON e POR bloccati, degli impegni istituzionali saltati, della dignità dei lavoratori calpestata….
www.istruzione.it – 8 marzo 2012
“Conferma degli incarichi di presidenza per l’a.s. 2012/2013”.
░ La D.G. per il Personale Scolastico ha trasmesso la direttiva n. 21 - 8 marzo 2012 (in corso di registrazione) concernente la conferma degli incarichi di presidenza nelle scuole primarie e secondarie di I grado, nelle secondarie di II grado e negli istituti educativi. Diamo l’abstract
Il Ministro dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca… emana la seguente direttiva per l’applicazione dell’art. 1 sexies D.L. 31/01/2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 31.3.2005, n. 43.
Articolo 1 1. In applicazione dell’art. 1 sexies … dall’anno scolastico 2006/2007 non sono più conferiti incarichi di presidenza, fatta salva la conferma degli incarichi già conferiti. 2. La conferma dei suddetti incarichi è disciplinata per l’anno scolastico 2012/2013 dalle disposizioni che seguono. 3. Le disposizioni contenute nella presente direttiva sono pubblicate dagli Uffici Scolastici Regionali – Uffici scolastici provinciali mediante affissione all’Albo il 20 marzo 2012 e diramate a mezzo reti INTERNET e INTRANET. Articolo 2 1. Gli incarichi di presidenza conferiti negli anni precedenti sono confermati a domanda sui posti residuati dopo eventuali nomine in ruolo e autorizzazioni allo accoglimento di istanze di riammissione e trattenimento in servizio. 2. Qualora si verifichi una riduzione dei posti vacanti e disponibili rispetto al numero degli aspiranti alla conferma sul posto ricoperto nell’a.s. 2011/2012, gli stessi possono essere assegnati a scuola o istituto in ambito di regione, secondo modalità previste art. 3, comma 2.
Articolo 3 1. Il Dirigente preposto all’USR o suo delegato fornisce alle OO.SS. l’informazione in merito alla situazione degli organici delle province e delle sedi vacanti e disponibili. 2. Gli aspiranti alla conferma dell’incarico debbono presentare domanda, in carta semplice, all’USR – Ufficio scolastico provinciale della provincia in cui hanno la sede di servizio in qualità di preside incaricato nel corrente a.s., nel periodo dal 21 marzo al 19 aprile 2012. Nella domanda sono indicati il punteggio conseguito nella graduatoria per il conferimento degli incarichi di presidenza relativo all’a.s. 2005/2006, le sedi preferite e le istituzioni scolastiche in cui gli aspiranti desiderino essere assegnati, e il possesso di eventuali titoli di precedenza nella scelta della sede di cui all’art. 3, c. 4, dell’O.M. n. 40/2005. 3. Va altresì espressamente indicata l’eventuale preferenza a essere prioritariamente confermati in sede di servizio occupata nell’a.s. 2011/12, ove disponibile, ovvero ad essere assegnati ad altra sede. Gli interessati, nel caso di mancanza di sedi nella provincia di appartenenza, devono dichiarare la propria eventuale disponibilità ad essere assegnati ad istituti disponibili in altra provincia della regione, indicando, nell’ordine, le province nell’ambito delle quali gli stessi desiderino essere assegnati. 4. Gli aspiranti che abbiano chiesto di permanere nella stessa scuola o istituto in cui ricoprano l’incarico di presidenza nell’a.s. in corso, qualora, in relazione ai posti disponibili, rientrino nel novero di coloro che abbiano titolo a conferma secondo la graduatoria formulata in base al punteggio attribuito nell’a.s. 2005/2006 e sia disponibile la sede di cui trattasi, sono confermati nel medesimo incarico, per esigenze di continuità di direzione. 5. Successivamente si procede alla assegnazione della sede in relazione ai posti conferibili - secondo il turno di nomina e tenendo conto delle precedenze di cui all’art. 3, c. 4, della cit. O.M. n. 40/2005 - sia per coloro la cui attuale sede d’incarico non sia più disponibile per conferma e sia nei confronti di coloro che desiderino essere assegnati ad altra sede. 6. Dopo le conferme degli incarichi di presidenza, in caso di riduzione dei posti vacanti e disponibili, il Direttore Generale dell’U.S.R, o suo delegato, acquisisce i nominativi degli eventuali docenti che non hanno trovato conferma sul posto ricoperto nell’a.s. 2011/2012 e che abbiano dichiarato di voler essere confermati anche in altra provincia, il punteggio ad essi attribuito nelle graduatorie relative all’a.s. 2005/06 e le province per le quali i medesimi abbiano espresso la disponibilità ad essere assegnati. 7. Il Direttore Generale dell’U.S.R. o suo delegato, acquisite le sedi vacanti e disponibili nell’ambito delle province della Regione, convoca i docenti che non hanno trovato conferma sul posto ricoperto nell’a.s. 2011/2012 e li invita a scegliere, seguendo l’ordine di punteggio, tra le sedi residue delle varie province, quella in cui gli stessi desiderino essere assegnati. 8. Gli interessati che abbiano ottenuto l’incarico negli anni precedenti a quello in corso possono presentare domanda, nei termini previsti dalla presente direttiva, direttamente al Direttore Generale dell’U.S.R. di appartenenza, indicando il punteggio conseguito nella graduatoria per il conferimento degli incarichi di presidenza relativa all’a.s. 2005/2006, il possesso di eventuali titoli di precedenza di cui all’art. 3, c. 4, dell’O.M. n. 40/2005, la sede di attuale titolarità, la sede nella quale hanno prestato l’ultimo incarico di presidenza, le province nell’ambito delle quali siano disponibili ad ottenere la conferma dell’incarico. 9. La fase di cui ai precedenti commi 6, 7 e 8 segue quella relativa alla conferma degli incarichi in atto nell’a.s. 2011/2012. 10. Ai fini delle conferme nelle scuole aventi particolari finalità hanno precedenza coloro i quali siano in possesso dei titoli di specializzazione di cui all’art. 325 del D.lgs. n. 297/1994. Articolo 4 1. I posti disponibili non assegnati per conferma ai sensi delle disposizioni contenute nei precedenti artt. sono successivamente conferiti con incarico di reggenza. La presente direttiva sarà trasmessa alla Corte dei Conti per il visto e registrazione.
La tecnica della scuola – 10 marzo 2012 nn.13/14
“Diventare maestri di inglese”.
░ A firma Amelia De Angelis, informazioni e considerazioni sul corso di formazione per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria, attivato ai sensi del V comma art.10, D.P.R. n.81/2009.
Entro il prossimo 2 aprile prenderanno avvio i corsi di formazione per il 2° contingente di docenti di scuola primaria cui affidare l’insegnamento della lingua inglese. Questo è quanto indicato nella nota Miur del 20 febbraio 2012, prot. n. 1188…. Il Piano per la specializzazione “forzata” dei docenti di scuola primaria nella lingua d’Oltremanica, voluta dall’ex ministro Gelmini, ha già coinvolto 5.140 insegnanti. Il suo 1° contingente sta al momento, frequentando la sua seconda annualità di un percorso triennale, ma è già abilitato, per il dicastero, a svolgere attività di insegnamento della L2 (preferibilmente, specifica però il Miur, nelle prime due classi). Organizzato in modalità blended (parte in presenza e parte on line), il Piano di formazione triennale - che coinvolgerà questa volta circa 16.000 maestri - è articolato in due distinti percorsi: linguistico-comunicativo e metodologico-didattico. Il primo percorso, suddiviso in tre moduli (ca. 100 ore di formazione, di cui 60 in presenza, per i primi due e ca. 140 ore, di cui 60 in presenza, per il terzo), è finalizzato al raggiungimento del livello di competenza linguistica B1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (Qcer). A tal fine, ciascun docente verrà inserito nei moduli a seconda del livello di competenza posseduto in ingresso e sarà tenuto, alla conclusione della formazione linguistica, a sostenere un esame di accertamento presso i Centri linguistici di ateneo (Cla). Al secondo percorso, metodologico-didattico (20 ore in presenza e 20 on line), invece, avranno accesso (preferibilmente, specifica però il documento) i corsisti che avranno raggiunto una competenza di livello A2…. Nella nota ministeriale viene tuttavia specificato che “i docenti in possesso di certificazioni nella lingua inglese almeno di livello B1 del Qcer, rilasciate da Enti certificatori riconosciuti dai governi dei Paesi madrelingua, nelle abilità di ascolto, parlato/interazione, scrittura, lettura” potranno accedere direttamente al percorso metodologico-didattico, e pertanto saranno esonerati anche dall’esame di accertamento delle competenze linguistiche presso il Cla…. Toccherà poi agli Usr individuare i docenti da formare tra quelli segnalati…: otterranno la precedenza i docenti neoimmessi in ruolo sprovvisti del titolo per l’insegnamento dell’inglese, i docenti con un livello di competenza superiore ad A1 ed i docenti la cui sede di titolarità risulta in province sprovviste di docenti specializzati. Per ognuna di queste categorie, inoltre, saranno favoriti i docenti più giovani.
www.ceripnews.it – 10 marzo 2012
“I motivi per impugnare urgentemente i preavvisi di pensionamento coatto”.
░ La Letterina ASASi n. 314 – 8 marzo 2012 pubblica l’articolo di Elio Palumbo già pubblicato su Ceripnews, periodico telematico di Informazioni scolastiche, diretto da Antonino Bonacasa. Lo riportiamo a nostra volta.
Primo - Il preavviso di pensionamento coatto non può essere general-generico, ma circostanziato nella forma e nella sostanza e, al di là degli errori formali rilevati in qualche nota, l’assenza di una fonte primaria di riferimento consente l’inapplicabilità parziale e-o totale del provvedimento stesso. Resta fino ad oggi una incognita la nota specifica che dovrebbe essere emanata dal MIUR d’intesa con la F.P.
Secondo - C’è una netta distinzione tra coloro che chiedono il pensionamento raggiunti i 40 anni al 31 dicembre 2011 e coloro che vengono obbligatoriamente collocati in quiescenza dall’Amministrazione loro malgrado. Il testo coordinato del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 all’art. 72 recita testualmente: “per gli anni 2009, 2010, 2011 il personale in servizio (…) può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell’anzianità massima contributi di 40 anni”. Il che non significa, per transitività, che coloro che hanno maturato 40 anni di contribuzione debbano essere pensionati d’ufficio ignorando tutto il disposto del citato decreto-legge che diventa cogente per l’Amministrazione mentre resta discrezionale per gli interessati in presenza di una sola condizione. Se così non fosse il provvedimento non darebbe facoltà alla stessa di accogliere o meno l’istanza a richiesta individuale. …
Terzo - Ne consegue che hanno titolo ad essere collocati in pensione coloro che hanno maturato 40 anni di anzianità contributiva e che al 31 dicembre 2011 hanno compiuto 65 anni di età e-o coloro che entro la stessa data sono in possesso del requisito combinato, e raggiungono quota 96 (anni contributivi + età). Situazione ben diversa è quella di coloro che hanno solo i 40 anni di contributi presunti, come vedremo appresso.
Quarto - Scontato che l’accertamento dell’età anagrafica sia di facile accesso per l’Amministrazione, molto meno quello dell’accertamento dei 40 anni certi di contribuzione. Si dà il caso che in questi giorni stiano fioccando preavvisi molto pasticciati in cui oltre agli anni pieni sono calcolati come riscattati, e quindi validi nel computo, anche i servizi pre-ruolo, gli anni di laurea e il servizio militare, ecc. calcolando quelli appena chiesti a riscatto ma non ancora accettati dal lavoratore…
Quinto - È legittima la rescissione unilaterale da parte della Amministrazione per i Dirigenti Scolastici che sono in vigenza di contratto triennale che scade il 1° settembre 2013? … In conclusione è appena il caso di ricordare che dal 1° gennaio 2012 il requisito minimo di anzianità contributiva per la quiescenza passa a 42 anni + 1 mese
per gli uomini e 41 anni + 1 mese per le donne ovvero 66 anni di età anagrafica per uomini e donne.
www.governarelascuola.it - 11 marzo 2012
“Ancora in tema di pensionamento coatto”
░ Riportiamo un altro articolo di Pietro Perziani in materia di pensionamento coatto: nel primo, segnalava che molti USR hanno inviato lettere di preavviso di rescissione del rapporto di lavoro, pur mancando disposizioni di livello nazionale; adesso che le disposizioni sono state emanate, con Circolare n.2/2012 della Funzione Pubblica, il responsabile del periodico telematico torna sull’argomento, in chiave critica .
Diciamo subito che le disposizioni relative al pensionamento coatto non ci convincono per niente; a nostra memoria è la prima volta che viene data una simile interpretazione in merito ad una normativa sui diritti acquisiti praticamente identica a tante altre emanate in passato. Analizziamo comunque la Circolare, punto per punto.
1-AMBITO DI APPLICAZIONE. La F.P. si occupa degli aspetti della riforma che impattano sul rapporto di lavoro, mentre gli aspetti relativi al trattamento pensionistico sono di competenza dell’INPS/INPDAP.
2-LIMITI DI ETA’ PER LA PERMANENZA IN SERVIZIO. La Circolare analizza la nuova normativa sui requisiti di accesso alla pensione, nelle nuove forme di pensione di vecchiaia e di pensione anticipata in modo analitico, dando disposizioni in linea con le interpretazioni finora prevalenti; la novità sta nella determinazione dei limiti di età per il collocamento a riposo d’ufficio. Seguiamo il ragionamento della F.P.: 1.Coloro che entro il 31/12/2011 hanno maturato i requisiti per la pensione a qualsiasi titolo (Vecchiaia, anzianità, massimo di contribuzione) rimangono soggetti al vecchio regime. 2.Di conseguenza, a costoro non si applica la nuova normativa, anche a loro richiesta, fatta eccezione per il contributivo pro-rata dal 01/01/2012. 3.La nuova normativa si applica solo a coloro che maturano i requisiti per l’accesso alla pensione a decorrere dal 01/01/2012. Le considerazioni della F.P. appaiono del tutto opinabili; la riforma Monti/Fornero avrebbe infatti creato due mondi incompatibili, cosa che se fosse vera sarebbe extra-costituzione: la legge è uguale per tutti, fino a prova contraria. Diverso è il discorso che la legge stessa riconosca un trattamento più favorevole a qualche categoria di persone su materie specifiche, sulla base di una motivazione che giustifichi tale trattamento di maggior favore. Naturalmente, il “trattamento privilegiato” è limitato alla fattispecie prevista dalla legge, per tutto il resto si applica la norma generale. Nel nostro caso, il trattamento più favorevole è motivato dal fatto che alcune persone hanno già maturato un diritto e viene loro riconosciuta la facoltà di continuare ad usufruirne, mentre per tutto il resto si applica anche a loro la normativa generale;nel 2012, quindi, sono in vigore le norme della Legge 214/2011, salvo che alcune categorie di persone non decidano di far valere un diritto soggettivo che la stessa legge riconosce loro.
I due mondi quindi non esistono, c’è un unico mondo…. Come esplicitamente riconosce la stessa Circolare, le norme di cui si sta parlando riguardano le condizioni per l’accesso alla pensione, non altro… Con un autentico volo pindarico, però, la F.P. passa dal diritto di accesso alla pensione al collocamento a riposo d’ufficio: continuando nel ragionamento dei due mondi, a chi rientra nella vecchia normativa per quanto riguarda i requisiti di accesso alla pensione si applicano anche i vecchi limiti di età per il collocamento a riposo d’ufficio. Per coloro quindi che hanno maturato il diritto a pensione entro il 31/12/2011 secondo la vecchia normativa, anche nel caso della pensione di anzianità a quota 96 o della pensione di vecchiaia per le donne a 61 anni, vale ancora anche il limite dei 65 anni per il collocamento a riposo d’ufficio, anche se i 65 anni li compirà fra dieci anni! Ad avviso di chi scrive, questo nella legge non c’è assolutamente: i diritti acquisiti riguardano l’accesso alla pensione e i diritti non possono essere trasformati in obblighi, un trattamento di miglior favore non può essere trasformato in una penalizzazione. Dal 2012, infatti, si va in pensione di vecchiaia a 66 anni, di conseguenza il limite per il collocamento a riposo sono appunto i 66 anni, per tutti…
3-I LIMITI ORDINAMENTALI. Al personale del Pubblico Impiego non si applica l’incentivazione della permanenza in servizio fino a 70 anni, perché rimangono i limiti ordinamentali per il collocamento a riposo propri di ciascun settore, in genere fissati a 65 anni come nella scuola, ora naturalmente innalzati a 66. Del pari, non esiste più il concetto di anzianità massima contributiva, per cui non vale più la possibilità di rimanere in servizio fino a 70 per chi era in servizio nel 1974 e non abbia maturato i 40 anni di contributi. In questo caso i due mondi non esistono… Dal primo gennaio 2012, però, il contributivo pro rata vale per tutti, per cui tutti possono migliorare la loro posizione e l’Amministrazione ci dovrebbe pensare bene prima di collocare a riposo d’ufficio delle persone che potrebbero avere una pensione più alta rimanendo in servizio. Questo però la F.P. non lo dice…
4-RESCISSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. In linea con quanto finora detto, per la F.P. i due mondi esistono anche per quanto riguarda la rescissione unilaterale del rapporto di lavoro; per chi usufruisce dei diritti acquisiti il limite rimane a 40 anni, mentre per chi rientra nella nuova normativa va rimodulato secondo le nuove disposizioni per l’accesso alla pensione anticipata. Quanto abbiamo detto per il pensionamento coatto a 65 anni di età vale naturalmente a maggior ragione per la rescissione unilaterale del rapporto di lavoro a 40 anni di contribuzione; ha ricevuto il preavviso gente che neanche arriva a 60 anni di età, alla faccia dell’incentivazione alla permanenza in servizio! A questo punto, mancano ancora le disposizioni specifiche per la scuola, confidiamo che il MIUR le emani al più presto, anche per evitare ulteriori comportamenti difformi da parte degli USR e conseguenti disparità di trattamento. Quanto disposto dalla F.P., però, vale anche per la scuola, per cui chi è stato colpito da provvedimenti che francamente riteniamo assurdi ed ha intenzione di rivolgersi al giudice del lavoro, farebbe bene a dare inizio ai ricorsi d’urgenza ex art. 700, in modo di avere un pronunciamento che gli permetta di organizzare la propria vita prima della fine dell’anno scolastico.
Scheda n. 371 AIDP Onlus12/03/2012
“Il TAR Liguria afferma il diritto al sostegno per tutta la
durata dell'orario scolastico (Sent. 350/12)”
░ La scheda è redatta da S. Nocera, responsabile dell’Area Normativo-Giuridica Osservatorio Scolastico sull’Integrazione dell’AIPD Nazionale.
La Sentenza n° 350/2012 del TAR Liguria ha riconosciuto ad un alunno con grave disabilità di seconda media, al quale erano state ridotte da 18 a 15 le ore di sostegno, il diritto per l'anno in corso e quello conclusivo del primo ciclo il diritto al sostegno per tutte le ore di frequenza scolastica. Il TAR si è basato, oltre che sulle norme citate in ricorso (Costituzione e L. n° 104/92), anche sulla sentenza n° 80/10 della Corte Costituzionale e sulla sentenza n° 2231/10 del Consiglio di Stato che non escludono tale possibilità. La sentenza, basandosi su un accertamento sanitario ordinato, ha inoltre stabilito che, non essendovi prognosi di miglioramento dello stato di salute dell'alunno per il prossimo anno, le ore di sostegno in deroga massima vadano assegnate anche per l'anno successivo conclusivo degli studi del primo ciclo. Il tutto, ha precisato, senza contemporanea riduzione delle ore di sostegno assegnate ad altri alunni con disabilità. Ha invece negato il diritto al mantenimento dello stesso docente di sostegno per l'anno successivo, ostandovi il diritto al lavoro di altri docenti che avrebbero potuto avere punteggi superiori in base alla graduatorie. OSSERVAZIONI. La sentenza si segnala per la conferma dell'orientamento ormai consolidato al diritto alle deroghe nei casi certificati di gravità. Da sottolineare positivamente il riconoscimento del diritto allo stesso numero di ore di sostegno per l'anno successivo, sino alla fine del grado di studi, se è accertato che non vi sono possibilità di miglioramenti; e ciò in contrasto con quanto aveva invece affermato in modo un po' troppo frettoloso la sentenza n° 2231/10 del Consiglio di Stato. Lascia invece perplessi, come si è già sottolineato per altre sentenze, l'affermazione che il sostegno sia l'unica risorsa per l'integrazione scolastica e la mancanza di qualunque riferimento al ruolo didattico dei docenti curricolari, sia pure in via di principio. È vero che l'amministrazione scolastica non è in grado di provare che i docenti curricolari ricevano una formazione iniziale e/o in servizio idonea a svolgere tale compito, però la deriva della giurisprudenza degli ultimi anni, che si concentra solo sull'insegnante per il sostegno, crea preoccupazioni per l'affievolimento della stessa logica dell'integrazione costituita dalla presa in carico di tutto il consiglio di classe. Discutibile infine è il mancato accoglimento della richiesta alla continuità didattica con lo stesso docente per il sostegno in forza del pari diritto al lavoro di altri docenti e del diritto alla scelta alla sede del posto di lavoro. Infatti la conferma dell'attuale docente per continuità non preclude il diritto al lavoro di altri docenti, ma solo il loro diritto alla scelta di quella sede, se collocati in posizione migliore in graduatoria. L'attuale decisione del TAR Liguria contrasta con la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il quale già con la sentenza n° 345/01 aveva affermato che nell'assegnazione del docente per il sostegno l'Amministrazione Scolastica può anche prescindere dalle graduatorie quando ciò giovi all'interesse dell'alunno e con la sentenza n° 3104/2009 aveva recentemente stabilito che l'Amministrazione Scolastica, nell'interesse dell'alunno, ha l'obbligo di garantire la continuità didattica dell'insegnante di sostegno, obbligo affermato anche nei confronti degli Enti Locali per la nomina degli assistenti educativi.
Il Sole 24Ore - 12 marzo 2012
“I sindacati: ora le nuove regole sul reclutamento”.
░ La necessità di stabilire il quadro delle regole, mentre già è avviata la procedura di attivazione dei corsi TFA
Il via libera del Tesoro, dopo quello di Palazzo Vidoni, farà partire entro giugno le prove preselettive per formare – probabilmente tra un anno)20mila nuovi abilitati all’insegnamento a Medie e Superiori. Tutto questo mentre Viale Trastevere non ha ancora sciolto il nodo del reclutamento (concorso pubblico, o chiamata diretta dei professori da parte delle scuole). … Di qui l’urgenza di correre nel definire le nuove regole sul reclutamento… Il coordinatore nazionale della Gilda, Rino Di Meglio è critico sull’organizzazione dei TFA che, nell’attuale formulazione dei decreti attuativi, affida la formazione dei futuri professori prevalentemente alle università…
ItaliaOggi – 13 marzo 2012
“Pensioni: tutto pronto per 60mila”.
░ ItaliaOggi anticipa i contenuti della CM che fissa modalità e termini per il pensionamento del personale scolastico; ad averne i requisiti ci sono 60mila dipendenti.
Conto alla rovescia per i 60mila, dirigenti scolastici, docenti, assistenti amministrativi, tecnici e ausiliari che, potendo fare valere alla data del 31 dicembre 2011 i requisiti anagrafici e contributivi richiesti, devono decidere se presentare domanda di cessazione dal servizio, e di essere collocati a riposo, unitamente al trattamento pensionistico a valere, per gli effetti, dal primo settembre 2012…. Il decreto, e la relativa circolare, di cui ItaliaOggi è in grado di anticipare i contenuti, stanno per essere firmati dal ministro Profumo. Disco rosso, invece, alla richiesta sindacale di spostare al 31 agosto 2012 il termine entro il quale maturare i requisiti richiesti prima della riforma, per accedere al trattamento pensionistico il primo settembre 2012…. Nel senso richiesto dai sindacati c’è un ordine del giorno accolto dal Governo alla Camera…. La domanda di cessazione dal servizio deve essere inoltrata utilizzando la procedura web Polis “Istanze on line” disponibile sul sito del Miur (www.istruzione.it). Restano valide le domande presentate tramite Polis prima della pubblicazione del decreto ministeriale. Se presentate, invece, in forma cartacea devono essere ripresentate con la suddetta procedura….La domanda di accesso al trattamento pensionistico deve essere inviata direttamente all’ente previdenziale utilizzando gli appositi moduli predisposti dall’Istituto di previdenza mediante una delle seguenti modalità: 1- compilazione delle domande attraverso l’assistenza gratuita di un Patronato; 2- compilazione della domanda on line accedendo al sito dell’Istituto di previdenza, previa registrazione … nell’apposita sezione del sito www.inpdap.gov.it, a partire dal 12 maggio 2012. Due sono le condizioni per accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità con effetto dal primo settembre: 1) presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 30 marzo; 2) avere maturato alla data del 31 dicembre 2011 i requisiti anagrafici richiesti dalla normativa in essere prima del 6 dicembre 2011…; 3) maturare al 31 dicembre 2012 i nuovi requisiti richiesti dall’art.24 del d.l. 201/2011. …Pensione e servizio a part time. Coloro che potevano fare valere alla data del 31 dicembre 2011 i requisiti anagrafici e contributivi richiesti per accedere al trattamento pensionistico di anzianità possono, in alternativa alla cessazione dal servizio, chiedere entro il 30 marzo la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, come dispone il decreto 29 luglio 1997 n.331…..
“Salta il trattenimento fino al massimo”.
Tra le domande che possono essere presentate dai docenti e dal personale Ata entro il 30 marzo c’è anche quella per il trattenimento in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di età. All’istituto del trattenimento in servizio del personale della scuola, disciplinato dai commi 2,3 e 5 dell’art.509 del decreto legislativo 294/94 sono state apportate alcune rilevanti modifiche. Ad avviso del Miur non sarebbe più applicabile il disposto del citato comma 2, il quale consentiva al dipendente scolastico di essere, a domanda, trattenuto in servizio oltre i limiti di età (65 anni) fino alla maturazione dell’anzianità contributiva massima possibile, e comunque non oltre il settantesimo anno d’età. Resta invece in vigore il comma 3 che consente al dipendente di proseguire il servizio fino alla maturazione dell’anzianità contributiva minima (20 anni) utile ai fini del trattamento di pensione. Seppure con le limitazioni introdotte dal comma 7 dell’art.72 Legge 133/2008, rimane ancora in vigore il comma 5 del decreto 509 che riconosce al dipendente scolastico la facoltà di chiedere di permanere in servizio oltre i limiti di età e per un massimo di un biennio.L’accoglimento di tale domanda rimane soggetta alla discrezionalità dell’amministrazione scolastica…
www.repubblica.it – 13 marzo 2012
“Un esercito di prof imboscati? Ira dei sindacati: dati senza senso”.
░ Il dato di 41mila docenti distaccati, circolato in questi giorni dopo le prime dichiarazioni del capo dipartimento dell'Istruzione, viene contestato. La Cisl fa i conti e spiega che è un numero "fuori dalla realtà" anche se si tenesse conto di malati e dei tanti distaccati per coprire i buchi nell'organico dei provveditorati (di SALVO INTRAVAIA).
Sono davvero 41 mila i prof "imboscati" nella scuola, pagati anche se non mettono piede in classe da anni? L'accusa sta facendo rumore da giorni nel mondo della scuola, creando non poca irritazione. Ora la Cisl contesta il dato, citato dal neocapo dipartimento all'Istruzione, Lucrezia Stellacci. Il sindacato lo definisce "fuori dalla realtà". Eppure 41.503 unità di personale "distaccato" per le ragioni più disparate non può essere un numero inventato. E - dicono i sindacati - va chiarito, anche perché ad esso vengono legate le possibili 10 mila assunzioni della scuola, molto attese dai precari e su cui lo stesso ministro Francesco Profumo si è impegnato nelle scorse settimane. Il primo sindacato a rifare i conti, dicevamo, è la Cisl scuola: "Può darsi - dice Francesco Scrima - che l'emozione degli esordi abbia giocato un brutto scherzo al neo capo dipartimento, ma quel numero davvero non sta in piedi". Conteggiando tutto, dicono da via Bargoni, "e forse qualcosa in più, arriviamo a meno di 9 mila unità". Vediamo come. Innanzitutto, ci sono 5 mila docenti inidonei all'insegnamento per ragioni di salute, "per i quali sono state avviate procedure di mobilità verso altre mansioni o altri tipi di impiego". A questi vanno aggiunti 500 docenti "comandati" presso gli uffici centrali e periferici del ministero, di cui 120 a viale Trastevere, "200 in comando presso associazioni, 200 in aspettativa
per mandato parlamentare o amministrativo". In più, "500 insegnanti sono operanti negli staff di segreterie e gabinetti di ministri e sottosegretari, mentre non arrivano a mille - e non sono nemmeno tutti assegnati a docenti - i distacchi sindacali". Che potrebbero anche essere solo 500: erano mille tre anni fa, ma il governo Berlusconi li ha ridotti del 15 per cento ogni anno. Cioè del 45 per cento. Da dove esce fuori, quindi, il dato citato dal capo dipartimento, che ha fatto imbufalire sindacati e docenti stessi? Il motivo della protesta è semplice. La Stellacci ha detto chiaro e tondo che le immissioni in ruolo non si possono fare perché il ministero dell'Economia, sulla richiesta di autorizzare 10 mila assunzioni a tempo indeterminato, si è messo di traverso perché ci sono appunto oltre 41 mila "imboscati" che fanno sballare i conti del ministero dell'Istruzione. Una vera e propria doccia fredda per 244 mila precari in attesa della "buona novella" che consenta loro la stabilizzazione dopo anni di supplenze in giro per l'Italia. Non è che tra i 41 mila in questo modo si conteggiano anche i tanti docenti distaccati presso gli ex provveditorati e gli Uffici scolastici regionali, che i dirigenti chiamano per coprire i vuoti degli organici sottodimensionati del 50/70 per cento, ma che lavorano sempre per la scuola? O c'è ancora dell'altro?
ItaliaOggi – 13 marzo 2012
“Organico funzionale: paga il Merito”.
░ Un compromesso al ribasso: per assumere i docenti si userà null’altro che i soldi risparmiati nella Scuola, e sottraendo risorse alla valorizzazione economica riferibile a forme di carriera meritocratica. Insomma: la mediazione riuscita al gruppo PD in Commissione Bilancio poggia comunque sulla architrave di cui alla tremontiana legge 133/2008.
L’organico funzionale di scuola si farà, e a partire dal 2013, ma senza intaccare i tagli operanti con la Riforma Gelmini. E senza indicare numeri certi sui nuovi organici. Salta infatti l’assunzione a tempo indeterminato di 10.000 professori destinati a combattere il disagio e il bullismo. E’ con queste novità che l’emendamento presentato alla Camera dai Democratici, al Decreto Semplificazioni è stato approvato, e ora è all’esame del Senato per il via libero definitivo. L’emendamento finale… prevede che con decreto del ministro dell’Istruzione, di concerto con L’Economia, ogni tre anni, “nei limiti dei risparmi di spesa accertati con la procedura di cui al comma 9 dell’art.64 del d.l. n.122/2008, è definita la consistenza numerica massima degli organici delle autonomie di rete, sulla base della previsione dell’andamento demografico della popolazione in età scolare”. Si tratta di nuovi organici che superano la tradizionale distinzione tra organico di fatto e di diritto. Dovranno soddisfare tutte le esigenze, comprese le supplenze, senza più ricorrere al balletto dei contratti annuali, ma con assegnazioni almeno triennali sulle singole scuole o reti di scuole…. Se il numero dei ragazzi dovesse crescere e richiedere più personale, a questo si provvederà attraverso l’utilizzo del 30% dei tagli che il decreto Tremonti destinava a valorizzare il personale fino al 2012, e che il decreto semplificazioni dirotta sull’organico funzionale dei prossimi anni. E’ previsto anche un fondo aggiuntivo finanziato dai giochi, ma non è quantificato.
ItaliaOggi – 14 marzo 2012
“Premiato l’impegno del sindacato”.
░ All’indomani delle elezioni nel pubblico impiego per il rinnovo delle RSU, del 5-7 marzo, Massimo Battaglia, il segretario generale della CONFSAL UNSA Federazione della Confsal che opera nel comparto dei ministeri, rilascia un’intervista segnalando il successo nella tornata elettorale per il rinnovo delle RSU nei diversi comparti della P.A., e invitando stampa e TV ad accendere i riflettori sulla Federazione.
“Queste elezioni periodiche… garantiscono democraticità al mondo del lavoro perché l’operato delle diverse sigle sindacali è valutabile dai lavoratori con cadenza periodica attraverso il voto. Inoltre consentono di ridefinire i rapporti tra le organizzazioni sindacali sulla base della rispettiva rappresentatività… La Confederazione Confsal Unsa ha ottenuto un successo straordinario. Rispetto al 2007 nel comparto ministeri abbiamo aumentato il numero di consensi… Alla stampa chiedo più attenzione. Siamo la quarta forza sindacale del Paese… Per quanto riguarda il governo, abbiamo una lunga lista di richieste, per altro già direttamente espresse al ministro Patroni Griffi
www.repubblica.it - 15 marzo 2012
“A scuola con l'iPad: così l'hi-tech farà rinascere i vecchi manuali”.
░ (di MICHELE SMARGIASSI)Cominciano ad uscire le versioni per tablet di molti testi. L'Apple negli States e qui la Zanichelli hanno già lanciato i loro volumi in questo formato. E la didattica cambia
Nella Cyber-Classe multistrato e multi-supporto, dove analogico e digitale cercano di convivere, nella scuola 2.0 ancora incompiuta, arriva uno strepitoso ritrovato tecnologico che mette d'accordo tutti, attenua il digital divide, fa dialogare didattica analogica e digitale. Si chiama "libro". E ha più vite di un gatto….. sembrava dover evaporare nella nuvola di Internet, ed eccolo invece tornare al centro dell'aula, trionfalmente arricchito dalle sue appendici multimediali, ma ancora riconoscibilissimo. Richiamato in servizio, ed è uno dei paradossi del nuovo che avanza, dall'ultimo dispositivo sceso in campo: il tablet. La notizia è che, dal prossimo anno scolastico, gli insegnanti potranno adottare libri di testo multimediali che "girano" anche sulle tavolette digitali. Apple ha presentato la sua libreria scolastica con clamore (e polemiche con gli editori) qualche settimana fa negli Usa, in Italia è l'editore Zanichelli ad allungare il passo mettendo in catalogo quattordici titoli, di cui tre per le medie inferiori… Ogni studente che comprerà il libro di carta avrà in omaggio anche l'app con lo stesso libro da scaricare in versione per iPad o Android…. Per quanto riguarda i materiali di studio, dunque, una classe media italiana oggi somiglia a un sandwich con cinque o sei strati diversi: chi usa solo i libri di carta, chi infila il cd nel portatile, chi nel pc di casa, chi si collega online, per non parlare delle scuole fortunate che dispongono anche della Lim, la lavagna interattiva. In questo caos, l'arrivo del mobile textbook poteva aumentare l'entropia. Invece, a quel che sembra, potrebbe riportare miracolosamente la concordia. In formato tavoletta, i libri tornano infatti a sembrare libri: hanno pagine da sfogliare e le pagine hanno numeri, e quei numeri corrispondono alle pagine dello stesso testo nelle altre versioni, carta, cd, cloud… Il libro di testo versione touch è in omaggio, ma la tavoletta bisogna ancora farsela comprare… perfino negli Usa il tablet è per ora presente solo sull'1% cento dei banchi di scuola e sul 14% di quelli universitari.