Attualmente la gran parte dei docenti in tale situazione utilizzavano l’art. 18 comma 3 del CCNL Scuola del 29/11/2007 che consente di usufruire dell’aspettativa per un anno scolastico, senza assegni, per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova. Tale aspettativa, oltre a non essere reiterabile, ha il problema dello sfasamento tra la fine dell’anno scolastico (31 agosto) e fine dell’anno accademico (31 ottobre), variamente e diversamente affrontato dalle istituzioni coinvolte creando anche disparità di trattamento nei confronti dei docenti.
ANIEF dipartimento AFAM in realtà aveva evidenziato che il problema poteva essere superato dalla legge 56/2019 che ha introdotto una importante novità anche in seno alla norma disciplinante un’altra fattispecie di aspettativa, ma mai presa in considerazione per il comparto scuola, ovvero quella prevista dall’art. 23-bis del d.lgs. 165/2001. Infatti L’art. 4, comma 1, della legge 56/19 ha sostituito agli originali beneficiari di tale aspettativa (che erano nella stesura originaria i soli dirigenti) tutti i dipendenti pubblici, ma a causa della mancanza di uno specifico codice assenza SIDI, non era presa in considerazione dai Dirigenti Scolastici.
Ora, grazie anche al nostro intervento in ARAN la Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica del Ministero dell’istruzione con la nota 4576 del 22 dicembre 2022, comunica che nell’area SIDI Variazioni di Stato Giuridico‐Posizioni di Stato è disponibile un nuovo codice per la gestione dell’aspettativa art. 23‐bis commi 1,4,5,6, D. Lg165/2001:
P072 ‐ Aspettativa senza assegni presso soggetti ‐ organismi pubblici o privati.
Quindi a decorrere dall’entrata in vigore della modifica (7/7/2019), che ha ampliato enormemente la platea dei possibili interessati, tutti i pubblici dipendenti sono titolati a richiedere l’aspettativa di cui al richiamato art. 23-bis del TUPI DL.165/2001.Tale aspettativa, ha durata di un anno probabile una sola volta ai sensi dell’art. 18 LEGGE 4 novembre 2010, n. 183 sempre modificato dalla legge 56/19.
Si tratta di una notizia particolarmente importante in quanto consente di superare l’attuale situazione che riguarda in particolare i docenti di ruolo del settore scuola a cui viene conferito un contratto a tempo determinato nel settore Afam. Con l’istituzione del nuovo codice finalmente le scuole potranno concedere l’aspettativa fino al 31 ottobre.