Si è svolto in modalità telematica l’incontro tra l’Amministrazione e le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL Istruzione e Ricerca, durante il quale sono stati raggiunti vari accordi per stipulare quanto demandato dal Contratto sottoscritto il 18 gennaio scorso
In questa occasione è stato raggiunto l’accordo per sottoscrivere in particolare la pre-intesa relativa al Contratto Integrativo Nazionale per il triennio accademico 2024/2027 sul fondo di istituto (di cui all’art. 149, comma 3, lett. a2) e sulle specifiche professionali delle nuove figure di supporto diretto alla didattica (artt. 162,163 e 164 del CCNL 18 gennaio 2024) nonché l’Accordo in materia di linee di indirizzo per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro (di cui all’art. 149, comma 3, lett. a1) del CCNL 18 gennaio 2024).
Nello stesso incontro si è svolto il confronto in materia di
- criteri generali per l’attuazione della didattica a distanzadi cui all’art.149 comma 8 lett. a5)
- criteri per l’effettuazione delle procedure delle progressioni verticali del personale TAdi cui all’art.149 comma 8 lett. a2)
- criteri generali per la graduazione degli incarichi al personale dell’Area delle Elevate Qualificazionidi cui all’art.149 comma 8 lett. a3)
- criteri per il conferimento e la revoca degli incarichial personale dell’Area delle Elevate Qualificazioni di cui all’art.149 comma 8 lett. a4)
In attesa dei testi ufficiali desideriamo condividere una prima sintesi sui punti principali.
In primo luogo il CCNI sarà operativo solo con la firma definitiva dopo il passaggio della pre-intesa sottoscritta dalle parti e inviata per le verifiche ai ministeri competenti, MEF e Ministero per la Pubblica Amministrazione; inoltre, salvo diverse decorrenze negli articoli, avrà validità giuridica per il triennio 2024-2027.
Risorse disponibili: Euro 16.126.945,16
Alle quali si aggiungono:
- la quota dedicata dalle risorse derivanti dall’ampliamento della dotazione organiche delle istituzioni statizzate
- la quota dedicata dalle risorse derivanti dall’ampliamento delle dotazioni organiche relativo alle nuove figure
Si precisa che il fondo di istituto può essere incrementato a decorrere dal 2022 nel limite dello 0,22% del monte salari anno 2018 relativo al personale Afam destinatario del CCNI. I criteri di ripartizione per gli anni 2022 e 2023 di tali ulteriori risorse saranno oggetto di successivo accordo.
Al personale tecnico e amministrativo deve essere destinato una quota parte del fondo di natura contrattuale non inferiore al 25%, che aumenta ad un minimo del 30% nelle istituzioni in cui il numero di posti riferiti ai profili tecnici e amministrativi siano superiori al 30% del totale dei posti in organico e arriva ad un minimo del 50% nelle istituzioni in cui il numero di posti riferiti ai profili tecnici e amministrativi siano superiori al 50%.
Riguardo all’attribuzione degli incarichi del personale docente si segnalano due nuovi criteri: la realizzazione di ciascun progetto di ricerca e di produzione artistica è affidata prioritariamente al docente o al ricercatore proponente ove presente, e il supporto al funzionamento delle strutture didattiche in relazione alla programmazione della didattica, della ricerca e della produzione è affidato prioritariamente ai componenti di ciascuna struttura didattica attiva
I Direttori non possono accedere al fondo d’istituto, essendo l’indennità loro attribuita omnicomprensiva; possono accedere a retribuzioni su specifici fondi esterni o per attività conto terzi, solamente se l’incarico progettuale o conto terzi sia stato attribuito prima dell’elezione a Direttore dello stesso e che non vi siano conflitti di interesse tra tali attività e l’incarico di Direttore
Nel caso in cui sia già stipulata l’ipotesi di contratto integrativo d’istituto relativo all’anno accademico 2023/2024, le disposizioni sopra elencate si applicano, per le parti con esso incompatibili, a decorrere dall’anno accademico 2024/2025.
Come più volte segnalato da ANIEF, viene chiarito che tutti gli incarichi, le iniziative e le attività, compreso il tutor specializzato, in materia di disabilità e DSA, devono essere attribuite a docenti o ricercatori adeguatamente formati. L’ANIEF, visto lo storico interesse al riguardo delle disabilità nel campo scolastico, monitorerà con particolare attenzione queste situazioni specifiche.
Rispetto alla didattica aggiuntiva, il costo orario minimo passa a 55 euro, e ciascun docente non può effettuare oltre le 140 ore annue di tale attività. Ad ogni modo, nessun compenso può essere erogato se non previa verifica del completamento dell’orario d’obbligo da parte del docente incaricato, a decorrere dall’anno accademico 2024/2025.
Rispetto al personale tecnico amministrativo, nel caso di attribuzione d’incarichi di coordinamento il compenso da erogare in misura forfettaria non può essere inferiore a: euro 500 per il personale dell’Area degli Operatori, a 1.000 per l’Area degli Assistenti e a 1.200 per l’area dei Funzionari
Per gli incarichi assegnati a personale appartenente all’area dei Funzionari, sarà possibile prevedere incarichi di durata non superiore a tre anni qualora gli stessi richiedano lo svolgimento di compiti di maggiore responsabilità e professionalità. Per tali incarichi il compenso forfettario non può essere inferiore a euro 1.800 annui.
Questi gli importi delle indennità orarie per le prestazioni aggiuntive del personale TA:
Accompagnatori al pianoforte e al clavicembalo 30 euro, area dei Funzionari (compresi i Tecnici di laboratorio) 20 euro, area degli Assistenti (compresi i Modelli viventi) 18 euro, area degli Operatori 16 euro.
La contrattazione integrativa di Istituto potrà̀ definire importi maggiori in misura non superiore al 25% in relazione ad attività̀ che si svolgono in orari notturni e/o festivi.
Nel caso in cui sia già stipulata l’ipotesi di contratto integrativo d’istituto relativo all’anno accademico 2023/2024, le disposizioni sopra elencate si applicano, per le parti con esso incompatibili, a decorrere dall’anno accademico 2024/2025.
Il verbale di confronto sui criteri generali per la graduazione degli incarichi al personale dell’Area delle Elevate Qualificazioni prevede tre livelli di complessità dell’incarico e cinque categorie dimensionali relative alle Istituzioni, per un totale di quindici diverse posizioni.
Rispetto alle indennità si passa da un minimo da 10 mila euro ad un massimo di 15 mila euro per gli incarichi di alta complessità, da un minimo di 7500 euro a un massimo di 11 mila euro per gli incarichi di media complessità, da un minimo di 5 mila euro a un massimo di 7 mila euro per gli incarichi di bassa complessità.
A ciascuna unità di personale EQ già in servizio al momento della stipula del presente contratto è garantito, in prima applicazione e a parità di incarico, il mantenimento dell’indennità attuale.
A decorrere dall’anno accademico 2024/25 la contrattazione integrativa di istituto dovrà essere avviata e conclusa prima dell’inizio del primo anno accademico cui si riferisce, con la possibilità di concludere la contrattazione entro e non oltre il 15 dicembre del primo anno accademico del triennio di riferimento solo in casi eccezionali e motivati. Inoltre a decorrere dall’anno accademico 2024/2025 nessun incarico potrà essere conferito e/o retribuito se non previsto precedentemente dal contratto integrativo di istituto relativo al triennio in cui ricade l’anno accademico di svolgimento dell’incarico medesimo.
Rispetto alle nuove figure di supporto alla didattica, sono definite le specifiche professionali degli accompagnatori al pianoforte e al clavicembalo, tecnici di laboratorio e modelli viventi, i titoli di studio di accesso e gli ambiti professionali per le figure degli accompagnatori e dei tecnici.
L’accordo sulla salute e sulla sicurezza ha la finalità di garantire l'applicazione e l'osservanza della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro delle istituzioni Afam, tenendo in particolare conto le esigenze connesse al servizio e le caratteristiche organizzative delle medesime.
Le disposizioni dell’accordo si applicano al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente; al personale non strutturato organicamente ed a quello di altri enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolga attività lavorativa nell’istituzione; ad ogni soggetto che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolga attività lavorativa nell'ambito dell’istituzione.
Tali tutele sono ovviamente valide anche per le studentesse e gli studenti, qualora frequentino laboratori o situazioni qualificate nel documento di valutazione dei rischi.
Anche rispetto a questo punto l’ANIEF chiederà alle istituzioni particolare attenzione nel rispetto delle normative vigenti, a partire dal DM 81/08, insieme a quanto previsto per la sorveglianza sanitaria dal medico competente (vedi in particolare accompagnatori al pianoforte e modelli viventi, vista la ripetitività della loro attività sotto tutti i punti di vista).
Sulla didattica a distanza l’ANIEF ha espresso alcune perplessità rispetto alle modalità previste, in quanto i requisiti di accesso sono per ora relegati a motivi di salute e legge 104, quindi non conciliabili con qualsiasi tipo di attività lavorativa anche se a distanza.
Ad ogni modo, vista la particolarità dell’ambiente artistico e musicale la didattica sarà erogata prioritariamente in presenza, con le seguenti eccezioni, riguardanti gli insegnamenti teorici per un massimo del 20% delle ore di lezione previste e per insegnamenti teorico-pratici per un massimo del 10% delle ore di lezione previste o, laddove inferiore, per un massimo del 20% delle ore di lezione dedicate alla parte teorica. Per gli insegnamenti pratici non è prevista la didattica a distanza, e anche le sessioni d’esame e di diploma/laurea si dovranno svolgere obbligatoriamente in presenza.
L’accordo definisce i requisiti e le modalità di accesso alla didattica a distanza. In particolare, la didattica a distanza può riguardare al massimo il 5% dei docenti di Conservatori e Accademie di danza e arte drammatica e un massimo del 15% dei docenti di Accademie di belle arti e ISIA.
Infine, sono stati proposti a confronto i criteri per l’effettuazione delle progressioni verticali, come dal nuovo ordinamento professionale del personale TA con decorrenza 1° maggio 2024. Fatta salva la riserva di almeno il 50% dei posti ad esterni, le progressioni tra un’area e quella immediatamente superiore avverranno tramite procedure comparate, rispetto alle quali daremo notizie più specifiche dopo la firma dei verbali.