Si è svolto lunedì ieri, 5 febbraio, un incontro alla presenza delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e Parte Pubblica (presente anche la dott.ssa Gargano per un saluto istituzionale) riguardo alla mobilità (trasferimenti e utilizzazioni) di tutto il personale delle istituzioni AFAM statali.
Erano presenti per ANIEF il Capo Dipartimento AFAM Ettore Michelazzi e il suo Vice, Eustachio Santochirico, che hanno espresso apprezzamento per il lavoro svolto dall’amministrazione e per i chiarimenti pervenuti durante l’incontro.
Rispetto al precedente verbale di confronto del 2023 sono emerse varie novità, anche in base agli aggiornamenti del nuovo CCNL sugli ordinamenti professionali del settore; di seguito alcuni approfondimenti.
Nell’Art. 1 è stato specificato che la continuità si considera per gli ex pareggiati e si conta dall’immissione in ruolo prima della statizzazione; i punteggi vengono valutati a condizione che l’istituto fosse già pareggiato.
Per il secondo posto di direttore amministrativo, qualora presente in una istituzione, esso è ad esaurimento; quando il titolare del posto andrà via quest’ultimo non verrà soppresso ma utilizzato prioritariamente per esigenze derivanti da procedure art. 7 co. 3 del d.P.R. 171/2011 (inidoneità alla mansione) ovvero per riallineare l’organico di fatto a quello di diritto.
Escluse queste ipotesi l’amministrazione potrà disporre del posto in autonomia.
Art. 2 bis comma 4 - diritto alla riconferma su posto vacante
Viene estesa questa previsione al personale contrattualizzato dopo le procedure di mobilità su posto vacante. Su posto disponibile la proroga automatica non è attuabile.
Rispetto al trasferimento dei direttori amministrativi, si è specificato che si potrà trasferire solo dove ci siano posti liberi.
Rispetto all’utilizzazione è stata introdotta una novità, il comma 2, che fisserà i termini e le tempistiche. A livello di sistema queste situazioni saranno trattate come una casistica di contratto determinato su una specifica piattaforma informatica, previa verifica della posizione di stato al fine di un miglior monitoraggio.
Rispetto all’Art. 3 comma 8, è importante far notare che viene data la possibilità alle istituzioni di stabilire di non reclutare nessun supplente sulla cattedra su cui il titolare è in comando o altra posizione di stato. L’istituzione, sulla cattedra disponibile e non vacante ha la possibilità di far reclutare un supplente su altro settore laddove mancante in organico. Ad esempio, se risulta vacante una cattedra di pianoforte si può reclutare un supplente su canto Jazz (altro settore); tale cattedra di pianoforte rimane in organico per il futuro rientro del titolare.
L’Art. 4 bis comma 4 è stato inserito per migliorare la trasparenza; le motivazioni alla base della valutazione comparativa ivi compresa l’eventuale valutazione di idoneità di tutti i candidati all’utilizzazione sono pubblicate sul sito dell’istituzione fino al 31 ottobre 2024 in una sezione di immediata e facile accessibilità, in aggiunta all’ordinaria e tempestiva pubblicazione dei verbali dell’organo a norma di legge.
Viene infine specificata la possibilità da parte delle istituzioni e del ministero di attuare il soccorso istruttorio laddove la documentazione della domanda sia incompleta, purché l’integrazione documentale riguardi esclusivamente documenti esistenti al momento della presentazione della domanda.