Personale ATA
Presso la sede dell’istituzione scolastica in cui prestano servizio nel giorno delle elezioni. In ogni sede scolastica è costituito un apposito seggio elettorale per la componente di riferimento.
Personale comandato, collocato fuori ruolo, fuori sede per servizio o residente in Comune diverso dalla sede di servizio
Il personale che non presta effettivo servizio di istituto, perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio o comandato o collocato fuori ruolo o in posizioni simili partecipa all'elezione della componente di appartenenza nel Consiglio. Il suddetto personale deve essere iscritto d'ufficio negli elenchi dell’istituzione scolastica, salvo che non presenti domanda di inserimento negli elenchi degli elettori a diversa commissione elettorale di istituto entro il termine di tre giorni dalla data di affissione all'albo e/o pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi provvisori degli elettori di cui all’articolo 21. La Commissione elettorale competente stabilisce il seggio elettorale in cui il personale medesimo esercita il diritto di voto. Il personale residente in Comune diverso dalla sede di servizio, o che nel giorno delle votazioni si trovi per motivi di servizio fuori sede, può votare anche in un seggio diverso da quello nei cui elenchi è inserito, purché presso tale seggio voti il personale appartenente alla stessa componente dell'elettorato, dichiarando sotto la propria responsabilità di non votare in altra sede. Tale documentazione deve essere allegata agli elenchi degli elettori sia di origine che di destinazione. Di essa è fatta menzione nel verbale nella parte relativa alle operazioni di voto
Personale educativo e il personale ATA dei convitti ed educandati
Presso le sedi delle istituzioni scolastiche appositamente individuate dagli Uffici Scolastici Regionali
Personale dichiarato inidoneo
Il personale dichiarato inidoneo può presentare domanda (non oltre il settimo giorno antecedente alla data delle elezioni) a una commissione elettorale di scuola diversa da quella di titolarità che –di 5 preferenza- dovrebbe essere quella dell’istituto di attuale servizio. La commissione elettorale della scuola in cui tale evenienza alla commissione elettorale della scuola nei cui elenchi è inserito.
Personale che si trovi fuori sede per servizio
Il personale che nel giorno delle votazioni si trovi per servizio fuori sede (es viaggio d’istruzione) può votare in un altro seggio di altra scuola ove comunque è previsto il voto per la componente di appartenenza, dichiarando sotto la propria responsabilità di non votare in altra sede. La commissione elettorale della scuola in cui tale personale effettivamente vota deve immediatamente comunicare tale evenienza alla commissione elettorale della scuola nei cui elenchi è inserito.
Personale residente in comune diverso dalla propria sede di servizio
Il personale residente in comune diverso dalla sede di servizio può votare anche in un seggio di altra scuola ove comunque è previsto il voto per la componente di appartenenza, dichiarando sotto la propria responsabilità di non votare in altra sede. La commissione elettorale della scuola in cui tale personale effettivamente vota deve immediatamente comunicare tale evenienza alla commissione elettorale della scuola nei cui elenchi è inserito.
Personale dei CPIA
Il personale dei CPIA può votare nella sede in cui è stato collocato il seggio prevedendo un estensione dell’orario delle votazioni fino alle ore serali. In alternativa il personale residente in comune diverso dalla sede di servizio può chiedere di esprimere il voto in una scuola del proprio comune di residenza (o comune vicino) dove è previsto il voto per la componente di appartenenza; in questo caso la commissione elettorale della scuola in cui tale personale effettivamente vota deve immediatamente comunicare tale evenienza alla commissione elettorale della scuola nei cui elenchi è inserito.