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Il giudice del lavoro di Lucca conferma in appello che è antisindacale il rifiuto dei DS di contrattare su tutte le materie previste dal Ccnl

I dirigenti-sceriffo che credono di condurre aziende anziché delle scuole pubbliche possono mettersi l’anima in pace. A Lucca il giudice del Lavoro ha respinto il ricorso del Miur, confermando quanto l’Anief sostiene da tempo: prima del rinnovo del Ccnl non è possibile cambiare le norme-base che regolano le contrattazioni dei singoli istituti. E lo stesso vale per tutto il pubblico impiego. Anief e Confedir vigileranno affinché si rispettino le norme vigenti.

La riforma della contrattazione integrativa di ognuno dei circa 9mila istituti scolastici italiani non può avvenire senza una nuova “tornata” di contrattazione nazionale che modifichi il Ccnl. A stabilirlo è stato nei giorni scorsi il giudice del lavoro di Lucca, che con la sentenza emessa il 7 febbraio ha respinto il ricorso d’appello n. 1754/2011 presentato dal Ministero dell’Istruzione ad impugnazione della sentenza n. 1705 del 2011 che aveva condannato per condotta antisindacale un dirigente scolastico. Si tratta di una sentenza di primo grado, confermata in appello, molto importante, perché stabilisce un criterio che l’ANIEF aveva a più riprese ribadito fin dall’emanazione del nuovo disciplinare della pubblica amministrazione.

Il decreto Brunetta, infatti, ha riformato la contrattazione integrativa riducendo di molto l’area di intervento delle rappresentanze sindacali a favore dell’ambito di intervento dirigenziale, ma contiene anche delle clausole di cedevolezza relative proprio all’attuazione di questo nuovo modello gestionale: l’art. 65, comma 5, non sembra del resto lasciare spazio ad equivoci, poiché indica che “le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale di cui al presente decreto legislativo si applicano dalla tornata successiva a quella in corso.”

Ne consegue che se è vero, da un lato, che il decreto Brunetta è intervenuto sia sulla contrattazione nazionale, sia sulla contrattazione integrativa, dall’altro è altrettanto vero che poiché nel comparto scuola non è stato rinnovato il contratto collettivo nazionale, a causa del rinnovo delle rappresentanze sindacali nel 2009, a tutt’oggi rimangono valide, fino al rinnovo del Ccnl, le norme contenute nel contratto collettivo nazionale del lavoro 2006-2009.

A tal proposito, l’ANIEF, come si ricorderà, chiese l’avvio delle procedure per il rinnovo delle rappresentanze sindacali fin dalla naturale scadenza del loro mandato. Ma il nostro appello non ebbe esito, sia per la sordità dell’amministrazione, sia per l’indifferenza di buona parte delle sigle sindacali rappresentative. Questa passività spinse l’ANIEF a fare ricorso alla magistratura. E a seguito di tale indifferenza le elezioni delle RSU furono rinviate di anno in anno, arrivando fino al 2012 con un ritardo di tre anni rispetto alla loro ordinaria scadenza. Peraltro solo dopo una specifica sentenza del Consiglio di Stato, che imponeva il rinnovo delle RSU alle parti.

Proprio tenendo conto di questi aspetti, il giudice del tribunale del Lavoro di Lucca ha appurato che è stata proprio l’amministrazione a rendere inapplicabile il decreto Brunetta nel comparto scuola, mantenendo vigenti le disposizioni contenute nel CCNL 2006-2009 come interpretato dall’ANIEF: l’art 9, comma 17, del D.L. 78 del 2010, convertito in legge 122 del 2010, recita infatti che “non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. E' fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale…”.

Ma c’è anche di più: la sentenza, infatti, pur derivando da un contenzioso del comparto scuola, mette in discussione l’applicabilità del decreto Brunetta a tutto il pubblico impiego laddove non si sia provveduto a una nuova “tornata” di contrattazione collettiva: gli articoli in discussione, infatti, non fanno parte del solo comparto scuola. In particolare, l’art. 65 “Adeguamento ed efficacia dei contratti collettivi vigenti “contenuto nel capo IV del decreto “Contrattazione collettiva nazionale e integrativa” riguarda la disciplina di tutto il pubblico impiego.

L’ANIEF, afferente a CONFEDIR, annuncia quindi che vigilerà su tutto il pubblico impiego affinché venga correttamente applicata la normativa vigente e si dia finalmente inizio a un periodo di buona gestione della cosa pubblica a partire proprio dall’applicazione del diritto, in base alle sole norme vigenti.

Basta con i soprusi. Ad iniziare dalla gestione unilaterale del personale da parte dei dirigenti scolastici, non prevista dall’art. 6 del Ccnl. I dipendenti pubblici chiedono solo che vengano rispettati i loro diritti. I dirigenti-sceriffo che credono di condurre aziende anziché delle scuole pubbliche possono mettersi l’anima in pace. Almeno sino alla sottoscrizione del nuovo contratto di lavoro di categoria.