Che si erano rivolti, privatamente, a un avvocato per partecipare alle prove scritte, ottenendo dapprima l’ammissione dal Tar regionale e poi l’esclusione. Rigettata la contestazione della correzione a lettura ottica, il tempo ridotto per le risposte, l’utilizzo del librone e la disparità di trattamento tra candidati.
È la prima sentenza breve, resa in forma semplificata, la n. 2571/12, che viene presa dai giudici del Tar Lazio che respingono ogni gravame denunciato dall’avvocato che ha patrocinato il ricorso per alcuni candidati non idonei che volevano partecipare alle successive prove scritte nella regione Puglia. Non costituisce per i giudici motivi di accoglimento del ricorso il fatto che un migliaio di quesiti siano stati eliminati a cinque giorni dalla prova ma non dal librone, né che siano stati disposti in buona sostanza soltanto 45 secondi per l’articolazione delle risposte, perché ogni candidato era stato posto davanti agli stessi quesiti. Anche la serietà nella gestione della prova da parte di Formez non presenta motivi di censura essendo un ente già affidatario di altre procedute concorsuali, come l’utilizzo di strumenti telematici per la correzione, entrato nell’uso frequente per garantire l’imparzialità della P. A..
Pertanto, in attesa di un possibile appello da parte di questi ricorrenti in Consiglio di Stato, in occasione del quale inviteremo, comunque, i nostri ricorrenti - per mero scrupolo difensivo - a costituirsi gratuitamente ad adiuvandum, dobbiamo attendere in verità la discussione dei ricorsi dell’Anief che, al di là delle censure emotive sopra respinte, hanno centrato la loro attenzione sulla violazione della normativa e della procedura concorsuale in merito al mancato coinvolgimento dell’Invalsi, alla presenza di risposte erronee tra quelle selezionate, all’assenza degli atti prodromici per l’individuazione della commissione degli esperti preposta alla selezione dei quesiti, come è stato dimostrato durante la discussione cautelare degli appelli in secondo grado.
Dopo il deposito degli ennesimi motivi aggiunti - sempre senza alcun nuovo onere a carico dei ricorrenti iscritti alla nostra O. S. - con cui impugneremo anche i verbali di ammissione alle prove orali dei candidati dell’Abruzzo, Molise, Friuli e delle altre regioni, attendiamo nei prossimi giorni dai giudici del Tar Lazio l’autorizzazione della notifica per pubblici proclami per l’integrazione del contraddittorio e la calendarizzazione di un’udienza di merito a breve, al fine di cambiare l’orientamento provvisorio assunto sulla materia dai giudici di primo grado.
A febbraio, i giudici di secondo grado confermano un provvedimento cautelare del Tar al quale chiedono la sentenza di merito, rigettano altre richieste di sospensiva basate su una presunta disparità di trattamento tra candidati e ricordano come la sentenza finale possa annullare l’intera procedura concorsuale.
In tre mesi, a Palazzo Spada confermano che i quiz sono sbagliati, portano all’invalidamento della prova e alla rinnovazione del concorso. Ai giudici del Tar Lazio spetta decidere soltanto il quando e il come.
Nel mese di dicembre 2011, infatti, i giudici di appello, sui ricorsi promossi dall’Anief precisano, in sede di rigetto delle misure cautelari, come “i motivi dedotti investono profili di legittimità dell’intera fase di selezione basata su quiz a risposta multipla, con la conseguenza che essi, qualora dovessero risultare fondati in sede di decisione nel merito, determinerebbero l’effetto demolitorio dell’intera procedura, con obbligo di rinnovazione della stessa e coinvolgimento di tutti i partecipanti al concorso”. Nel gennaio 2012, accertano che alcuni quiz “sono obiettivamente sbagliati”, tanto da portare i legali dell’Anief, il 14 febbraio, a notificare nuovi motivi aggiunti al Tar Lazio. Il giorno dopo, in un ricorso di appello, conformemente a quanto previsto dall’articolo 55, comma 11 del codice del processo amministrativo, richiedono ai giudici del Tar Lazio di affrontare con urgenza, in sede di merito, la questione, precisando anche che “l’erroneità o l’equivocità di alcuni quiz … non inciderebbero sulla par condicio dei concorrenti, tutti chiamati a rispondere sui medesimi quesiti, bene o male confezionati”. Una settimana dopo, ricordano, però, come la partita possa essere chiusa soltanto nel merito, tenuto “anche conto della giurisprudenza cautelare della Sezione, per la quale soltanto una sentenza pronunciata nel giudizio di primo grado potrebbe dare effettiva tutela alla pretesa di annullamento integrale degli atti concernenti il concorso”.
A questo punto, è evidente che tutti i candidati si sono ritrovati nelle stesse malaugurate condizioni di dover rispondere in maniera giusta a dei quesiti formulati in maniera sbagliata, ma è chiaro che nella pubblica amministrazione non si può conferire un incarico dirigenziale a chi è stato più bravo a commettere più errori. L’assunzione per merito rappresenta un pilastro nell’accesso alla P. A., così come il rispetto formale delle regole in ogni procedura concorsuale, qui violata fin dall’esclusione dell’Invalsi dalla gestione della prova. Nei prossimi giorni, i giudici del Tar Lazio saranno chiamati dai legali dell’Anief ad autorizzare la notifica per pubblici proclami per integrare il contraddittorio e calendarizzare, finalmente, l’udienza di merito. A quel punto, dovranno prendere una decisione che, visti i pronunciamenti dei giudici di secondo grado, non potrà essere diversa da quella di chiudere l’ultima brutta pagina della scuola italiana scritta dall’ex-ministro Gelmini. Il concorso sarà rinnovato per quei posti che, si spera, saranno resi liberi dai pensionamenti, al netto dei tagli alle presidenze avvenuto con la legge 111/11.
Come per la questione dell’inserimento a pettine dei precari, dopo le pronunce del Consiglio di Stato, i sindacati chiedono al Miur di trovare una soluzione illegittima per insabbiare tutto. Per l’Anief, di contro, il concorso sarà annullato e rinnovato, nel rispetto del diritto. Già a fine marzo, probabilmente, la fissazione dell’udienza di merito.
È comprensibile che, di fronte, alla chiara e recente ordinanza del Consiglio di Stato sull’erroneità dei quiz somministrati, i fautori del concorso ad ogni costo tremano e cercano una soluzione positiva per coprire le illegittimità denunciate dall’Anief. Il fatto che le ordinanze cautelari non possono essere più concesse dai giudici del Tar Lazio, essendo state già svolte le prove scritte, non allontana la certezza che tutta la procedura concorsuale, in sede di appello, sarà annullata e rinnovata.
Tutti i partecipanti, è vero, potevano misurarsi parimenti sui quesiti errati, ma da quando nel nostro ordinamento giuridico è stata autorizzata la selezione della futura classe dirigente dello Stato su quesiti sbagliati? E se un giorno, questi dirigenti applicassero nella gestione della scuola autonoma, in buona fede, quanto hanno appreso come giusto e corretto, seppur errato, quando hanno superato le procedure concorsuali, quali danni potrebbero causare alla res publica? Con quale serietà si può chiedere di arruolare, comunque, il personale che ha studiato e non quello che ha dimostrato di avere una preparazione corretta sui temi affrontati? Il sindacato dovrebbe riflettere bene, prima di tentare colpi di fuga in avanti.
L’Anief consiglia al ministro Profumo di agire presto, e per una volta, di non ascoltare i consigli del segretario della CGIL-FLC Scuola, che gli chiede di trovare con i sindacati rappresentativi dell’area V (gli stessi convocati nel Comparto Scuola dove candidano RSU per trattare con i propri dirigenti iscritti, alla faccia del sindacato giallo), una exit strategy per sfuggire all’udienza di merito del Tar, che non potrà non tener conto del giudizio espresso dai giudici del Consiglio di Stato.
Il Tribunale amministrativo, infatti, a meno che si discosti da quanto già affermato in sede di appello, dovrà annullare e rinnovare tutto, probabilmente, a fine marzo, essendo stata richiesta l’autorizzazione di notifica per pubblici proclami dai legali dell’Anief, per la discussione urgente del merito dei ricorsi (sempre a spese della giovane organizzazione sindacale, a tutela dei ricorrenti).
È comprensibile la frettolosa richiesta di apertura di un tavolo sulla materia da parte della CGIL-FLC, ma l’Anief non si fa intimorire e resterà vigile perché ha già dimostrato, una volta, di saper vincere le battaglie nel rispetto del diritto (questione coda-pettine) contro chi ha suggerito a un ministro della Repubblica strade risultate impercorribili, e al Parlamento l’adozione di una norma rivelatasi incostituzionale: il Giudice delle leggi, un anno fa, ci diede ragione, proprio contro il parere di quei sindacalisti che cercarono, invano, di allontanare la soluzione legittima al problema posto dai ricorrenti. La storia si ripete, ma il tempo è sempre galantuomo. Nel frattempo, alle prossime elezioni RSU, vedremo se l’opportunismo o l’onestà intellettuale dei colleghi trionferà sulla verità dei fatti. Se l’Anief diventerà rappresentativa, potrà dare, finalmente, giusti consigli.
Aveva ragione l’Anief, l’unico sindacato che aveva denunciato le irregolarità. Si va verso l’annullamento e la rinnovazione dell’intera procedura concorsuale. Pronti nuovi motivi aggiunti per chiedere una rapida sentenza di merito del Tar Lazio sulla violazione del bando. Nuovo appello del presidente Pacifico al ministro Profumo.
All’indomani della somministrazione delle prove pre-selettive, l’Anief aveva subito denunciato dalle pagine dei giornali l’esistenza di diversi quesiti errati tra quelli sorteggiati il giorno della prova in violazione dell’articolo 8, comma 8 del bando, secondo cui “La prova preselettiva assegna un punteggio massimo di 100 punti corrispondente ad un test in cui tutte le risposte siano esatte”. Il giovane sindacato, che aveva già vinto i ricorsi per far partecipare i precari alle prove, aveva organizzato nuovi ricorsi per più di 2.000 docenti non-idonei, chiedendo al ministro Profumo di bloccare la procedura concorsuale, nominare una commissione di esperti e rinnovare il concorso, anche per la palese violazione dell’art. 5 del D.P.R. 140/2008 che affidava all’Invalsi la cura dei test. Il sindacato Anp si era persino costituito ad opponendum, in difesa delle procedure espletate.
Le richieste di ammissione con riserva alle prove scritte avanzate dai ricorrenti, però, erano state respinte dal Tar Lazio e confermate in appello, quando già il 20 dicembre, i giudici della VI sezione del Consiglio di Stato, avevano avuto modo di rilevare che “i motivi dedotti (dai legali dell’Anief, n.d.) investono profili di legittimità dell’intera fase di selezione basata su quiz a risposta multipla, con la conseguenza che essi, qualora dovessero risultare fondati in sede di decisione nel merito, determinerebbero l’effetto demolitorio dell’intera procedura, con obbligo di rinnovazione della stessa e coinvolgimento di tutti i partecipanti al concorso, e dunque con pieno effetto satisfattivo delle pretese azionate dai concorrenti non ammessi al prosieguo delle prove”.
Ora, con le ordinanze n. 64/2012 e n. 67/2012 dell’11 gennaio 2012, i giudici di Palazzo Spada sciolgono ogni riserva sulla valutazione del test - nel confermare il provvedimento monocratico che aveva consentito l’ammissione di alcuni ricorrenti che avevano maturato un punteggio tra i 75 e gli 80 punti - e attestano l’illegittimità dell’intera procedura concorsuale, anticipando così la decisione di merito: “Considerato che, ad un primo esame, l’appello cautelare in epigrafe appare meritevole di parziale accoglimento laddove ha rilevato - per un verso - il carattere obiettivamente erroneo di alcuni dei quiz somministrati e - per altro verso - l’alta probabilità che, in assenza degli errori in questione, gli appellanti avrebbero potuto accedere al prosieguo delle prove concorsuali.”
Difficile, dunque, che i giudici del Tar Lazio, nel merito, confutino quanto ormai attestato dai giudici di secondo grado. A questo punto, secondo il presidente dell’Anief, il ministro Profumo non ha più bisogno di aspettare la decisione di merito del tribunale amministrativo e dovrebbe prendere atto dell’esito scontato del contenzioso, interrompere in auto-tutela le procedure di correzione delle prove scritte e rinnovare le prove pre-selettive. Peraltro, i 2.386 posti originariamente banditi, si sono ridotti di un terzo (778), per effetto della recente norma (L. 183/2011) che è intervenuta sul dimensionamento scolastico e si attendono ancora i dati dei nuovi pensionamenti. Bisogna rispettare il diritto e le regole della nostra Costituzione in tema di trasparenza, parità di accesso, merito: un concorso fatto male non deve andare, comunque, alla sua conclusione. La rinnovazione immediata del concorso eviterà che siano nominati dal Miur dei dirigenti scolastici selezionati su quesiti errati, prima di essere licenziati dai tribunali, ormai certi dell’illegittimità manifesta di tutta la procedura concorsuale.
L’ordinanza del Consiglio di Stato
00064/2012 REG.PROV.CAU.
N. 09914/2011 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 9914 del 2011, proposto dai dottori Loana Giacalone, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Grazia Cannata, Francesco Vannicelli, Luigina Palazzo, Anna Tilotta, Domenica Gaglio, Concetta Caruso, Maria Restivo, Giuseppina Maria Mistretta, Barbara Anna Rita Vivona, Giuseppina Amodeo, Stefanina Labruzzo, Giampiero Lo Piano Rametta, Santa Brancati, Francesca Frazzetta, Leila Leonte, Dorotea Falco, Benvenuta Quinci, Maria Bellitti, con domicilio eletto presso Francesco Vannicelli in Roma, via Varrone, 9
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Amoroso Giammarco;
per la riforma
dell' ordinanza cautelare del T.A.R. Lazio, Roma III-bis, n. 4583/2011
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca; Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2012 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti gli avvocati Vannicelli;
Considerato che, ad un primo esame, l’appello cautelare in epigrafe appare meritevole di parziale accoglimento laddove ha rilevato - per un verso - il carattere obiettivamente erroneo di alcuni dei quiz somministrati e - per altro verso - l’alta probabilità che, in assenza degli errori in questione, gli appellanti dottori Giacalone, Tilotta, Caruso, Brancati, Falco e Bellitti avrebbero potuto accedere al prosieguo delle prove concorsuali. Considerato, tuttavia, che dall’esame degli atti di causa emerge che tale probabilità sussistesse solo per gli appellanti dinanzi richiamati (i quali avevano totalizzato da 75 a 79 punti, a fronte degli 80 necessari per essere ammessi alla prova scritta), e non anche per gli altri appellanti, i quali avevano riportato punteggi inferiori. Tenuto anche conto del fatto che gli interessati hanno già partecipato alle prove scritte, in base al decreto cautelare del Presidente di questa Sezione; Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’istanza cautelare in epigrafe e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare formulata dinanzi al T.A.R. in relazione alla posizione degli appellanti dottori Giacalone, Tilotta, Caruso, Brancati, Falco e Bellitti. Respinge l’istanza in relazione alle posizioni degli altri appellanti.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Richiesta una perizia tecnica per le domande e l’annullamento degli elenchi degli idonei della prova pre-selettiva. Contestata la nomina, da parte dell’Ansas, degli 89 esperti esterni per l’elaborazione delle domande ritenute errate, non idonee o mal formulate.
I legali dell’Anief, nel depositare entro il 3 gennaio motivi aggiunti per specificare le posizioni dei singoli ricorrenti in merito alle domande cui non hanno risposto in maniera esatta, dopo aver notificato i loro punteggi prima della camera di consiglio, hanno notificato ai giudici amministrativi anche presunti nuovi errori (da aggiungersi ai 22 precedentemente segnalati) nella formulazione delle risposte somministrate il giorno delle prova pre-selettiva e hanno contestato al Miur la nomina dei commissari deputati alla formulazione dei quesiti contestati, che doveva essere delegata all’Invalsi e non all’Ansas, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 140/2008, né tanto meno a soggetti esterni allo stesso Ansas, come addirittura avvenuto.
Non è un caso, infatti, se nella scorsa estate, la pubblicazione degli item avvenne in ritardo rispetto alla tempistica originariamente prevista e se sempre in ritardo e frettolosamente si provvide alla rimozione di quasi il 20% delle domande a una settimana dall’espletamento della prova. Il ministro Gelmini mise subito alla gogna i nomi degli 89 esperti e ipotizzò pure denunce nelle pagine dei giornali per il danno d’immagine ricevuto, quasi sconfessando la nomina degli stessi.
Nei prossimi giorni, saranno depositate dai legali, sempre a spese del nuovo e giovane sindacato, nuove istanze di discussione urgente del merito di tutti i ricorsi in atto, al fine di dare certezza a tutti gli aspiranti candidati e giustizia agli stessi ricorrenti che si sono rivolti all’unica organizzazione sindacale, l’Anief, che fin dall’inizio ha denunciato le storture della più brutta procedura concorsuale che il ministero abbia gestito. Alla luce della recente ordinanza del Consiglio di Stato, di fatto, deve essere calendarizzata a breve l’udienza di merito dai giudici del Tar Lazio per decidere le sorti di un concorso che è stato gestito male fin dall’inizio e che deve essere rinnovato subito, senza perdere altro tempo prezioso e senza alimentare false illusioni o sprecare altre risorse pubbliche. Alla fine, sarà ristabilita la legalità e chi ha deciso di affidare all’Ansas l’elaborazione dei quesiti dovrà necessariamente assumersi le sue responsabilità e dimettersi.