Il sindacato chiede lo sblocco del salario accessorio per il personale amministrativo degli Atenei, il ripristino del ruolo del ricercatore a tempo indeterminato con l’adozione della carta europea dei ricercatori, l’estensione dell’esonero dalle rilevazioni biometriche, l’assunzione del personale precario delle accademie e dei conservatori da graduatorie aggiuntive al fine della sua stabilizzazione.
Per Marcello Pacifico, presidente Anief, è la prova che il tasso di precarietà non interessa soltanto la scuola o la ricerca, ma anche il personale delle nostre università, delle accademie e dei conservatori cui bisogna dare una risposta urgente sia in tema di reclutamento che di valorizzazione delle professionalità. Lo sciopero del 12 novembre prossimo, infatti, non riguarda soltanto la scuola, ma tutto il comparto per spiegare la nostra politica di attacco alla precarietà e alla supplentite.
3.1
Sostituire il comma 1 con il seguente:
- All’articolo 2 della legge 19 giugno 2019, n. 56, il comma 4 è sostituito dal seguente: «Il personale degli istituti scolastici ededucativi, i dirigenti scolastici, nonché il personale tecnico amministrativo, i rettori e i direttori delle università, delle accademie, dei conservatori per l’alta formazione artistica e musicale sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente articolo".
Motivazione [applicazione dell’esonero anche al personale di Università e Afam]: la modifica è finalizzata ad escludere anche il personale contrattualizzato e dirigenziale delle università e dell’AFAM dalla rilevazione biometrica. La motivazione è la medesima indicata nella relazione illustrativa del decreto legge (pag. 20) per le scuole; infatti, anche gli ambienti universitari, come gli edifici scolastici, sono frequentati ogni giorno da oltre un milione di studenti, da docenti, ricercatori e personale di ricerca non strutturato che non sono soggetti all’obbligo di rilevazione, persone esterne all’università, studiosi ospiti e cittadini utenti, e pertanto la gestione di varchi per la rilevazione biometrica sarebbe assai problematica, oltre che costosa, considerata la complessità della dislocazione delle sedi universitarie e la necessità del personale di frequenti spostamenti per esigenze di servizio. Di fatto la complessità di installare e gestire, nelle molteplici sedi di ogni università e afam, varchi con rilevazione biometrica, assieme ad accessi liberi, nell’università è analoga a quella degli edifici scolastici. I risparmi di spesa possono confluire nel fondo di finanziamento ordinario delle università e delle Afam.
Emendamenti all’Articolo 5
5.100
Dopo l’Articolo 5, inserire l’articolo 5-bis con la seguente rubrica: “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale delle Accademie, dei conservatori per l’alta formazione artistica e musicale”
“1. Il personale docente delle Istituzioni di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n.508 e che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle predette istituzioni, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all’anno accademico 2019-2020 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università̀ e della Ricerca del 10 settembre 2010, n. 249, è inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali ad esaurimento, per titoli ed esami e per titoli, e di quelle di cui ai commi 653 e 655 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, nei limiti dei posti vacanti e disponibili. L'inserimento é disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
- Il piano assunzionale previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 è applicato, in caso di vacanza delle graduatorie nazionali ad esaurimento vigenti e in subordine ad esse, anche alle graduatorie nazionali di cui al comma precedente.
- Il Regolamento previsto dall’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508 prevede espresse clausole di salvaguardia per il personale che, all’atto dell’entrata in vigore del predetto regolamento, sia ancora inserito in una delle graduatorie nazionali vigenti a quella data.”
Motivazione [assunzione personale AFAM a t.d. da graduatorie aggiuntive]: in attesa della definizione di un nuovo regolamento è urgente consentire anche al personale AFAM l’inserimento in una graduatoria utile per l’attribuzione degli incarichi e tempo determinato e a tempo indeterminato. Ad oggi, molte unità del personale docente precario hanno maturato i tre anni di servizio e non sono inserite nelle graduatorie nazionali ad esaurimento.
5.200
Dopo l’Articolo 5, inserire l’articolo 5-bis con la seguente rubrica: “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento dell’Università e sostegno alla ricerca universitaria”.
“1. A partire dall’a. a. 2020/2021, è soppresso l’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, Conseguentemente le Università possono riprendere le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge 9 gennaio 2009, n. 1.
- A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all’estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le Università, con chiamata diretta, possono attingere dall’albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l’assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca da emanare entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge.
Motivazione [assunzione ricercatori a tempo indeterminato e carta europea dei ricercatori]: il rilancio della figura del ricercatore a tempo indeterminato, attraverso la creazione di un albo nazionale, assume rilevanza centrale nell’ottica dell’innovazione e in relazione al rilancio del sistema-paese. La copertura finanziaria è garantita dalle risorse derivanti dal mancato pagamento dei risarcimenti derivanti dalle cause decise a seguito della pronuncia della Corte di giustizia europea sulla causa promossa dal Tar Lazio in merito alla violazione della Direttiva n, 70/99 Ue.
5.300
Dopo l’Articolo 5, inserire l’articolo 5-bis con la seguente rubrica: “Disposizioni urgenti in materia di valorizzazione del personale dell’Università”.
“A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le università statali possono incrementare, oltre il limite di cui all’art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, l’ammontare della componente variabile del fondo per il trattamento accessorio del personale, costituita dalle risorse determinate dai contratti collettivi. Il maggiore onere è a carico dei bilanci degli Atenei.”
Motivazione [trattamento accessorio personale universitario]: l’intervento normativo ha lo scopo di dare compimento all’art. 63, comma 5, del CCNL 2016-2018 rimasto inattuato a causa della mancata emanazione dei decreti attuativi previsti: “A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le Università statali individuate ai sensi dell’art. 23, comma 4-bis del d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75 possono incrementare, oltre il limite di cui all’art. 23, comma 2 del medesimo decreto legislativo, l’ammontare della componente variabile del presente Fondo, costituita dalle risorse di cui al comma 3, in misura non superiore ad una percentuale della sua componente stabile, costituita dalle risorse di cui ai commi 1 e 2. Tale percentuale è individuata secondo le modalità e le procedure indicate dal citato art. 23, comma 4-bis. La presente disciplina può essere applicata solo a seguito dell’emanazione dei decreti attuativi previsti dalle disposizioni di legge sopra richiamate”.
PER APPROFONDIMENTI:
Decreto Scuola 2019: Anief chiede lo scorrimento delle GaE in altra provincia per i ruoli