E ottenere con l’Anief il riconoscimento del valore abilitante del titolo e la sua spendibilità ai fini delle prossime immissioni in ruolo, dopo la confusione del Miur su vincitori e collocati in posizione utile rispetto ai posti banditi e su validità e utilizzo delle graduatorie di merito. Scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. per ottenere le istruzioni operative prima che scadano i termini per impugnare le graduatorie e il decreto.
Sotto accusa ancora una volta il bando di concorso che oltre a dover garantire un contratto a tempo indeterminato ai candidati collocati in posizione utile avrebbe dovuto garantire la pubblicazione di graduatorie di merito che nel momento in cui sostituiscono quelli precedenti devono prevedere il riconoscimento del titolo abilitante e la validità delle stesse per il 50% delle assunzioni fino a concorso successivo.
È evidente, infatti, che se il concorso bandito avesse avuto il mero scopo, come era intenzione del ministro Profumo e sua facoltà, di assumere soltanto gli 11.542 candidati in posizione utile, non si sarebbero dovute cancellare le precedenti graduatorie di merito valide da almeno un decennio, riservate agli idonei abilitati nella precedente sessione concorsuale. Si sarebbero dovute utilizzare le nuove graduatorie di merito stilate dagli Uffici scolastici regionali soltanto per individuare i vincitori che a loro volta sarebbero stati assunti a tempo indeterminato al termine dell’iter concorsuale, indipendentemente dal doppio canale vigente. Da qui l’assenza nel bando di ogni determinazione in merito alla sorte degli idonei e alla validità delle graduatorie di merito o al riconoscimento del valore abilitante. Ma il condizionale è d’obbligo, perché è altrettanto evidente dalla scelta operata dall’Amministrazione sotto il dicastero del nuovo ministro Carrozza (mancata assunzione di tutti i collocati in posizione utile, sostituzione delle precedenti graduatorie di merito) che il concorso si è trasformato in procedura abilitante al pari della sessione concorsuale precedente e che, pertanto, deve prevedere la sostituzione per legge delle precedenti graduatorie e l’utilizzo delle nuove graduatorie di merito per l’assunzione degli idonei nel prossimo triennio e comunque fino a concorso successivo, nonché il riconoscimento del valore abilitante del titolo conseguito. Da qui, l’obbligo di ricorrere al Tar Lazio avverso l’art. 13 del D.D.G. N. 82 del 24 settembre 2012, laddove non riconosce tra coloro che hanno superato la prova concorsuale gli idonei quali vincitori e quindi il titolo abilitante da essi conseguito, indipendentemente dai candidati collocati in posizione utile che hanno diritto all’assunzione ai sensi del successivo art. 14, c. 1.
Si ricorda che si può ricorrere al Tar Lazio soltanto entro 60 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie di merito definitive pubblicate – momento di presa d’atto dell’interesse maturato a ricorrere, i cui termini decorrono dal 15 settembre, se pubblicate tra il 1 agosto e il 14 settembre, nei giorni di sospensione feriale del tribunale amministrativo. Pertanto, Anief invita tutti gli idonei a chiedere le istruzioni operative per aderire al ricorso alla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e a seguirle entro la fine del mese per consentire la notifica e il deposito del ricorso nel prossimo mese di ottobre.