I candidati che si sono rivolti ai legali Ganci, Lo Bue, Miceli e Sponga dell’Anief ottengono con due ordinanze del 19 dicembre 2013 l’annullamento delle graduatorie regionali di Puglia, Sicilia, Campania ed Emilia Romagna e la rivisitazione delle proprie posizioni alla luce dei titoli posseduti e dichiarati nella sola scheda professionalità docenti. Annullata anche la faq del Miur. Possibile ancora ricorrere al Tar o al PdR rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva.
Scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. indicando nell’oggetto “Ricorso mancata valutazione titolo dichiarato scheda docenti” e nel testo “cognome, nome, recapito, Usr, classe di concorso, data della graduatoria definitiva (ultima pubblicazione)”. Se procedibile, in base alla tempistica indicata, riceverai le istruzioni operative per ricorrere.
Stralcio dell’ordinanza:
Il Tar accoglie [omissis]
“Rilevato in punto di fatto che al momento della compilazione della domanda di partecipazione al concorso di cui al d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012 la ricorrente non ha trovato on line la apposita scheda per dichiarare i titoli valutabili ai sensi dell’art. 12 del bando, scheda resa in realtà disponibile soltanto dal 22 ottobre 2012, ossia sedici giorni dopo l’avvio delle procedure di inserimento on line delle domande di concorso;
Rilevato che comunque i titoli che la ricorrente ha dichiarato nella domanda nella cd. “Scheda Professionalità Docenti” sono pacificamente posseduti alla data della domanda ai sensi dell’art. 12, comma 1 secondo cpv. del bando (“I suddetti titoli devono essere conseguiti entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione”);
Rilevato, ancora, che ai sensi del medesimo articolo 12, comma 2 del bando “La commissione giudicatrice valuterà esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,n. 445.”, circostanza questa che induce a ritenere che comunque la commissione di concorso doveva effettuare la valutazione dei titoli sulla base della documentazione cartacea a sua disposizione, rientrando peraltro nei suoi poteri di escludere i titoli non previsti dal bando, ancorché collocati in un diverso settore della domanda, contrariamente a quanto disposto con la FAQ (Frequently Asked Question), pure impugnata;
Ritenuto, pertanto, che l’istanza cautelare vada accolta ai fini del riesame della posizione della ricorrente nei confronti della quale dovranno essere valutati i titoli dichiarati al momento della presentazione della domanda nella scheda professionalità docenti e prodotti al momento del superamento della prova orale ed in relazione a quanto previsto per essi dal bando e dall’allegato 4;”.