Il Tar Trento, con sentenza n. 87/2014, accoglie il ricorso di tre ricorrenti e annulla il bando della PAT laddove, in analogia al DDG 82/12, non ammetteva agli orali i candidati che non hanno ottenuto 7/10 alla prova di laboratorio, ancorché in possesso del punteggio complessivo di 28/40 previsto dalla legge.
Ancora una volta si dimostra fondata la denuncia del sindacato che aveva trovato dieci buoni motivi per ricorrere contro l’ultimo bando di concorso a cattedra, come organizzato dal ministro Profumo, e come reiterato dall’assessore Dalmaso. Per i giudici amministrativi di Trento, che già avevano ammesso con riserva tre ricorrenti che avevano superato poi anche gli orali, è evidente come sia prescrittivo e chiaro il testo unico (d.lgs. 297/94) laddove prevede la valutazione complessiva e congiunta delle prove scritte, grafiche e orali, in merito al punteggio minimo richiesto (28/40) per accedere agli orali, e come non possa l’amministrazione discostarsi in alcun modo da tale precetto.
Il precedente sarà citato nelle udienze di merito che si svolgeranno nei prossimi mesi al Tar Lazio e in Consiglio di Stato, laddove di recente lo stesso Tar non ha più concesso provvedimenti cautelari.