Applicato, come richiesto dai legali ANIEF, l'articolo 1, comma 1 -bis della Legge N°143 del 2004 che prevede la possibilità di reinserimento dei docenti cancellati dalle Graduatorie a Esaurimento per non aver prodotto domanda di aggiornamento. Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Francesca Lideo e Tiziana Sponga vincono di nuovo contro il MIUR presso il Tribunale del Lavoro di Bologna e ottengono una sentenza che impone al Ministero dell'Istruzione l'immediato reinserimento di una nostra iscritta nelle graduatorie d'interesse.
Totale accoglimento del ricorso, dunque, con una sentenza che chiarisce come “nel caso in esame, non esiste alcuna impossibilità di contemporanea applicazione tra la previsione generale del carattere ad esaurimento delle graduatorie e la disposizione che consente il reinserimento in graduatoria di chi già avesse maturato il diritto all'inserimento nella stessa graduatoria e ne sia stato cancellato, per non aver presentato tempestiva domanda di aggiornamento o per altro motivo” e ricorda che “La norma in questione infatti (art. 1 comma 1 bis della Legge N°143/2004), non amplia il novero delle persone iscritte nella graduatoria originale, limitandosi a prevedere la cancellazione della graduatoria in conseguenza della mancata o intempestiva domanda di aggiornamento e a precisare che tale cancellazione non è, però, definitiva e consente il reinserimento successivo, conservando il punteggio già posseduto, al momento della cancellazione”.
Il Tribunale del Lavoro d Bologna, pertanto, non ha dubbi sulla validità delle tesi patrocinate con perizia dai legali ANIEF e osserva che “nel caso in esame, come nel caso di tutti i soggetti che alla data del 27-12-2006 fossero già stati inseriti nelle graduatorie in questione, non si pone una problematica di “nuovo inserimento”, bensì di reinserimento di soggetto originariamente presente e poi successivamente cancellato, fattispecie regolata appunto, dall’art. 1 comma 1 bis della sopraccitata Legge N°143/2004, nella parte in cui prevede che “A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione”, concludendo che “Le disposizioni contenute nei vari D.M., nel caso di specie dal DM n.235/2014 nella misura in cui contrastino con il disposto dell'art. 1 co. 1-bis D.L. n. 97 del 2004 devono essere disapplicate, non potendo un decreto ministeriale negare il diritto al reinserimento nelle graduatorie previsto dalla legge”.
Nuova vittoria per l'ANIEF, dunque, che ottiene giustizia in tribunale e chiude l'anno con una nuova e soddisfacente vittoria contro il MIUR.