Il MIUR dovrà pagare alla ricorrente ANIEF, entrata in ruolo nel 2012, ma sfruttata dal MIUR come precaria sin dal 2006, tutti gli stipendi non corrisposti a causa della scadenza dei contratti a termine stipulati al 30 giugno di ogni anno e riconoscerle anche l’anzianità di servizio che avrebbe maturato come se fosse stata assunta a tempo indeterminato sin dal primo anno di precariato. Questo quanto ottenuto dagli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Michele Ursini presso il Giudice del Lavoro di Trani, con una sentenza esemplare che riconosce che il MIUR, in qualità di datore di lavoro, pur se è intervenuta l’immissione in ruolo della ricorrente, ha comunque “abusato del suo potere di stipulare contratti a tempo determinato”.
Nella sentenza ottenuta dall’ANIEF il Giudice riconosce, infatti, che “Il numero di contratti di lavoro stipulati dalla ricorrente con la stessa amministrazione, con l’interruzione della prestazione lavorativa sempre durante la sospensione delle attività didattiche nel periodo estivo, è significativa di esigenze lavorative stabili del Ministero resistente, e non temporanee ed eccezionali; pertanto, richiamando le argomentazioni della Corte di Giustizia innanzi riportate, deve ritenersi che la successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra le parti sia in contrasto con la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, poiché il datore di lavoro ha abusato del suo potere di stipulare contratti a tempo determinato”.
La misura del risarcimento riconosciuto alla docente che si è affidata all’ANIEF per la tutela dei propri diritti, dunque, ha tenuto conto degli stipendi che la ricorrente, entrata in ruolo in corso di causa, “avrebbe avuto diritto a percepire nei periodi estivi e comunque fino al successivo contratto di lavoro, qualora fosse stato assunto a tempo indeterminato […]; deve altresì tener conto degli aumenti stipendiali collegati all’anzianità maturata che egli avrebbe percepito qualora fosse stato assunto a tempo indeterminato”. Il MIUR, dunque, ha subito la pesante condanna “a corrispondere alla ricorrente le retribuzioni per i periodi intercorrenti tra un contratto a tempo determinato ed il successivo, a partire da quello stipulato per l’a.s. 2006-2007” oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda giudiziale e fino al soddisfo, nonché “a corrispondere gli aumenti stipendiali collegati all’anzianità maturata che ella avrebbe percepito qualora fosse stata assunta a tempo indeterminato”.
L’ANIEF conquista un nuovo successo, dunque, che riconosce nuovamente il diritto dei lavoratori precari della scuola, pur se immessi in ruolo a seguito delle normali procedure di reclutamento, a essere risarciti dal MIUR per illecita reiterazione di contratti a termine durante il lungo periodo di precariato. I nostri legali hanno dimostrato con i fatti che l’illiceità della reiterazione di contratti a termine non si estingue con la regolarizzazione della posizione del docente precario attraverso l’immissione in ruolo, ma che il MIUR deve comunque risarcire il lavoratore per l’abuso cui lo ha sottoposto sfruttando per anni la sua professionalità per soddisfare esigenze stabili e non temporanee.