Partono sotto i buoni auspici i ricorsi Anief. La Corte di Cassazione con sentenza n. 896/2011 ribadisce il principio in base al quale non è consentito di derogare “ai minimi salariali” facendo riferimento ad indicazioni territoriali relative ad aree geografiche svantaggiate dal Paese.
Giammai il datore di lavoro è legittimato, dunque, “a ridurre lo stipendio del lavoratore”, il cui diritto, per converso, ad un’equa e proporzionata retribuzione non è derogabile. Nella scuola, tale diritto è garantito dal contratto, che, però è stato bloccato per il triennio 2010-2013 con conseguente perdita di acquisto degli stipendi, non recuperabile per legge, che erano stati slegato proprio dalla logica delle gabbie salariali (sistema di calcolo dei salari in relazione a determinati parametri quali, ad esempio, il costo della vita in un determinato luogo), in vigore in Italia tra il 1954 e il 1969. Se sei un docente di ruolo ricorri con l’Anief, approfittane,per sbloccare il Ccnl e riavere l’aumento di stipendio che ti spetta in base allo scatto di anzianità previsto nel cedolino di dicembre e prorogato di due anni nei cedolini unici del 2011. In vista della loro cancellazione a partire dal 2012 e considerata l’adozione del sistema premiale previsto dalla riforma Brunetta, Anief vuole garantire: 1) ai docenti soprannumerari, la possibilità di rimanere in servizio dopo il 40° anno e di farsi riconoscere gli scatti biennali; 2) al restante personale che ha raggiunto i 40° anni di servizio e rimane, di farsi riconoscere, comunque, il biennio lavorativo oltre agli scatti; 3) a tutto il personale della scuola, la possibilità di recuperare gli scatti biennali, di sbloccare il contratto e impedire la cancellazione degli automatismi di carriera.
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