Ricorso contro il blocco del contratto e delle progressioni stipendiali.
DESCRIZIONE: Ricorso per ottenere lo sblocco del contratto e il recupero, anche ai fini previdenziali, degli scatti di anzianità che l'art. 9 (commi 17, 21 e 23) della Legge 122/2010 blocca per il periodo 2011-2013.
REQUISITI: Docenti e ATA di ruolo
MODALITA' DI PREADESIONE: Inviare una e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. inserendo come oggetto “PREADESIONE RICORSO SCATTI STIPENDIO” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO – via, comune, provincia - della sede STATALE di attuale servizio).
ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva adesione al ricorso. L'invio della e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.
In caso di sblocco contrattuale, che il ministro della Funzione Pubblica, Marianna Madia, promette di attuare forse già subito dopo l’estate, entrerebbe in vigore l’applicazione della Legge 150/2009, firmata dall’allora ministro della funzione pubblica Renato Brunetta, che cancellerebbe i riferimenti all’anzianità di servizio, per fare spazio alle prestazioni individuali realizzate all’interno del comparto pubblico di appartenenza. Il settore scolastico, con l’approvazione del ddl Renzi-Giannini, lo prevede già.
Marcello Pacifico (Anief-Confedir-Cisal): siamo pronti a contrastare legalmente questo modo di procedere, sollevandolo per mancata legittimità costituzionale. E rivendicando anche la restituzione delle somme relative al blocco dell’indennità di vacanza contrattuale che, avviata nel 2008, è stata addirittura procrastinata sino al 2018 attraverso l’ultima Legge di Stabilità. Se la perequazione sulle pensioni è stata dichiarata illegittima, perché quella sui mancati adeguamenti stipendiali dovrebbe essere considerata lecita?
Il blocco contrattuale, introdotto nel 2010 dal Governo Berlusconi, confermato poi dai premier Monti, Letta e Renzi, è stato reputato incostituzionale. Inoltre, questa sentenza riapre la contrattazione per oltre 3 milioni di lavoratori dello Stato. È un’espressione inequivocabile, che dà ragione alla Confedir, per la quale si sono costituiti in giudizio i legali Anief Sergio Galleano e Vincenzo De Michele, che per le stesse motivazioni hanno chiesto il rispetto della normativa comunitaria anche per l’Italia, dove il legislatore ha cambiato in corsa le regole del contratto nazionale sulla contrattazione e la rappresentatività dei lavoratori.
Marcello Pacifico (Anief-Confedir-Cisal): si tratta di un aumento, in media, di 80 euro a dipendente. E vanno anche pagate le indennità di vacanza contrattuale, come è stato deciso per i giudici nel 2012, a differenza di quanto indicato nell’ultima Legge di Stabilità, la 190/2014, che ha bloccato stipendi e contratti pubblici per altri quattro anni. Inoltre, aspettiamo di capire per quali motivi la sentenza non è retroattiva.
Prima gli sottraggono gli aumenti e poi gli offrono una nuova una tantum che sa tanto di elemosina. Con gli altri sindacati che si dicono pure d’accordo.
Con l’ordinanza n. 113/2014, i giudici della Corte costituzionale confermano il precedente orientamento espresso con le sentenze n. 304 e n. 310 del 2013 con cui ritengono manifestamente infondata l’illegittimità costituzionale del blocco degli automatismi di carriera per il personale non contrattualizzato, ritenendo gli interventi del Governo congrui alla particolare crisi finanziaria attraversata dal Paese.
Mentre nelle precedenti sentenze, sui principi già scritti nella sentenza n. 223/12, ribadiscono la peculiare posizione occupata dalla Magistratura nel sistema dell’equivalenza dei poteri del nostro ordinamento al punto da giustificare un aumento contrattuale del 5% dal dicembre 2012 legato ai costi dell’inflazione soltanto per i giudici e per l’avvocatura dello Stato, allorquando sulla trattenuta del 2,5% del TFR gli stessi giudici si definiscono dipendenti dello Stato, in quest’ultima pongono l’accento sulle esigenze degli equilibri di bilancio innalzando da un anno a tre anni, in sintonia con la trasformazione delle finanziarie in legge di stabilità, la legittimità dell’eventuale eccezionale blocco degli stipendi apprezzato in passato – oggi, peraltro, prorogato di un anno.
Secondo la Corte, il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, attraverso cui può attuarsi una politica di riequilibrio del bilancio, implicano sacrifici gravosi, quali quelli in esame, che trovano giustificazione nella situazione di crisi economica. In ragione delle necessarie attuali prospettive pluriennali del ciclo di bilancio, tali sacrifici possono interessare periodi che occorre siano definiti, ma possono essere più lunghi rispetto a quelli presi in considerazione dalle sentenze della Corte, pronunciate con riguardo alla manovra economica del 1992 (sentenza n. 245 del 1997).
Ma la stessa Commissione europea nelle osservazioni scritte sulla stabilizzazione dei precari, nei ricorsi appena discussi il 27 marzo a Lussemburgo, ha ribadito come le ragioni finanziarie non possono essere annoverate come ragioni imperative per comprimere i diritti dei lavoratori. Tale posizione della Consulta, inoltre, appare debole rispetto a un altro ricorso che lo stesso tribunale di Roma, nella persona del giudice Fedele, ha avuto modo di apprezzare sollevando questione di pregiudiziale costituzionale della stessa legge 122/2010 per violazione di diversi articoli della Costituzione in merito al blocco contrattuale, non previsto dalla Costituzione (in ultimo, l’art. 39 ma anche gli artt. 2, 3, 35, 36, 53).
La Confedir si costituirà nei prossimi giorni accanto alla FLP che ha patrocinato il ricorso e chiederà di rinviare alla Corte di Giustizia Europea gli atti per violazione anche dell’ultima direttiva comunitaria 2002/14/UE che garantisce il diritto alla consultazione e informazione dei lavoratori e dell’art. 27 del Trattato dell’Unione. Il personale della scuola e i dirigenti del Pubblico Impiego che vogliono aderire gratuitamente al ricorso possono scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Esiste un’Europa dei diritti cui il cittadino italiano, in quanto lavoratore, può chiedere tutela.
Con l’ordinanza n. 113/2014, i giudici della Corte costituzionale confermano il precedente orientamento espresso con le sentenze n. 304 e n. 310 del 2013 con cui ritengono manifestamente infondata l’illegittimità costituzionale del blocco degli automatismi di carriera per il personale non contrattualizzato, ritenendo gli interventi del Governo congrui alla particolare crisi finanziaria attraversata dal Paese.
Mentre nelle precedenti sentenze, sui principi già scritti nella sentenza n. 223/12, ribadiscono la peculiare posizione occupata dalla Magistratura nel sistema dell’equivalenza dei poteri del nostro ordinamento al punto da giustificare un aumento contrattuale del 5% dal dicembre 2012 legato ai costi dell’inflazione soltanto per i giudici e per l’avvocatura dello Stato, allorquando sulla trattenuta del 2,5% del TFR gli stessi giudici si definiscono dipendenti dello Stato, in quest’ultima pongono l’accento sulle esigenze degli equilibri di bilancio innalzando da un anno a tre anni, in sintonia con la trasformazione delle finanziarie in legge di stabilità, la legittimità dell’eventuale eccezionale blocco degli stipendi apprezzato in passato – oggi, peraltro, prorogato di un anno.
Secondo la Corte, il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, attraverso cui può attuarsi una politica di riequilibrio del bilancio, implicano sacrifici gravosi, quali quelli in esame, che trovano giustificazione nella situazione di crisi economica. In ragione delle necessarie attuali prospettive pluriennali del ciclo di bilancio, tali sacrifici possono interessare periodi che occorre siano definiti, ma possono essere più lunghi rispetto a quelli presi in considerazione dalle sentenze della Corte, pronunciate con riguardo alla manovra economica del 1992 (sentenza n. 245 del 1997).
Ma la stessa Commissione europea nelle osservazioni scritte sulla stabilizzazione dei precari, nei ricorsi appena discussi il 27 marzo a Lussemburgo, ha ribadito come le ragioni finanziarie non possono essere annoverate come ragioni imperative per comprimere i diritti dei lavoratori. Tale posizione della Consulta, inoltre, appare debole rispetto a un altro ricorso che lo stesso tribunale di Roma, nella persona del giudice Fedele, ha avuto modo di apprezzare sollevando questione di pregiudiziale costituzionale della stessa legge 122/2010 per violazione di diversi articoli della Costituzione in merito al blocco contrattuale, non previsto dalla Costituzione (in ultimo, l’art. 39 ma anche gli artt. 2, 3, 35, 36, 53).
La Confedir si costituirà nei prossimi giorni accanto alla FLP che ha patrocinato il ricorso e chiederà di rinviare alla Corte di Giustizia Europea gli atti per violazione anche dell’ultima direttiva comunitaria 2002/14/UE che garantisce il diritto alla consultazione e informazione dei lavoratori e dell’art. 27 del Trattato dell’Unione. Il personale della scuola e i dirigenti del Pubblico Impiego che vogliono aderire gratuitamente al ricorso possono scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Esiste un’Europa dei diritti cui il cittadino italiano, in quanto lavoratore, può chiedere tutela.