I Tribunali del Lavoro stanno dando piena ragione all'Anief sull'illegittimità del mancato computo del periodo di precariato al fine del raggiungimento del quinquennio obbligatorio di permanenza su posto di sostegno superato il quale i docenti immessi in ruolo potevano richiedere il trasferimento su posto comune. Dopo i precedenti favorevoli ottenuti a Roma, Forlì, Trieste, La Spezia e Taranto, anche i Tribunali di Frosinone e Sondrio accolgono le tesi supportate dai legali Anief Ida Mendicino, Walter Miceli, Fabio Ganci, Maria Dolores Broccoli e Marco Fusari e rilevano un'evidente disparità di trattamento da censurarsi attraverso la condanna del MIUR a ripetere, in favore dei ricorrenti, le procedure di Mobilità consentendo la loro “partecipazione alla procedura di mobilità straordinaria 2016/2017 per il trasferimento su posto comune”. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “Sono centinaia i pronunciamenti di identico tenore attesi dai tribunali di tutta Italia nelle prossime settimane. Il MIUR dovrà far fronte a questa nuova bufera generata da una regolamentazione illegittima e discriminante e rivedere radicalmente le operazioni di trasferimento concluse nel mese di agosto riconoscendo, finalmente, pari dignità al lavoro svolto su posto di sostegno durante il periodo di precariato”.
Le Ordinanze ottenute dai nostri legali rilevano, infatti, come il servizio preruolo sia stato illegittimamente discriminato ai fini della possibilità di richiedere il trasferimento su posto curricolare e constatano come “non può ravvisarsi alcuna valida ragione in relazione alla quale giustificare il trattamento deteriore riservato al servizio su posto di sostegno espletato in virtù di contratto a tempo determinato rispetto a quello espletato in virtù di contratto a tempo indeterminato, non potendosi in astratto neppure ritenere sussistente alcun collegamento funzionale fra l'esigenza di continuità didattica di detto specifico insegnamento e la tipologia del rapporto di lavoro dei docenti in esso impiegati (in ogni caso) per almeno un quinquennio”. I provvedimenti ottenuti dall'Anief in Tribunale confermano la violazione da parte del Ministero dell'Istruzione delle norme comunitarie in materia di divieto di discriminazione del lavoro precario e confermano come “non essendo enucleabile alcuna ragione oggettiva sulla cui base giustificare tale disparità di trattamento, la condotta datoriale che viene in rilievo si traduce in una discriminazione non consentita dalla normativa europea”. Il vincolo di permanenza sul posto di sostegno, si legge nella precisa Ordinanza del Tribunale di Frosinone, “ove tiene conto esclusivamente degli anni di lavoro prestati dai docenti di ruolo, senza considerare il servizio prestato anteriormente con contratti a tempo determinato, risulta suscettibile di censura” proprio per palese violazione della Direttiva 1999/70/CE.
“Sono centinaia i pronunciamenti di identico tenore attesi dai tribunali di tutta Italia nelle prossime settimane – dichiara Marcello Pacifico (Anief-Cisal) - il Ministero dell'Istruzione, già soccombente contro i nostri legali in altri ricorsi che hanno censurato le discutibili procedure di Mobilità 2016, dovrà far fronte a questa nuova bufera e rivedere radicalmente le operazioni di trasferimento concluse nel mese di agosto riconoscendo, finalmente, pari dignità al lavoro svolto su posto di sostegno durante il periodo di precariato”. Il MIUR è stato condannato, infatti, a porre in essere tutti gli atti necessari a consentire ai ricorrenti, “la partecipazione alla procedura di mobilità straordinaria 2016/2017 per il trasferimento su posto comune” senza alcuna discriminazione riguardo il computo, ai fini del superamento del quinquennio obbligatorio su posto di sostegno, del servizio svolto durante il periodo di precariato.