Dal nord al sud Italia i Tribunali del Lavoro stanno dando ragione all'Anief sull'ulteriore illegittimità e discriminazione posta in essere dal Ministero dell'Istruzione nelle operazioni di mobilità a discapito dei docenti di ruolo che hanno svolto servizio di insegnamento con contratti di lavoro a tempo determinato. Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Ida Mendicino – dopo i successi già ottenuti a Trieste, Forlì, Pisa e Roma - ottengono dal Tribunale del Lavoro di Paola (CS) dei provvedimenti esemplari che condannano l'evidente discriminazione posta in essere dal MIUR a causa del mancato riconoscimento del servizio svolto durante il precariato ai fini dell'assolvimento del vincolo quinquennale su posti di sostegno e del relativo trasferimento su posto curricolare. “Lo sciopero del prossimo14 novembre con presidio davanti Montecitorio è stato fortemente voluto anche per questo – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief - il Ministero dell'Istruzione deve smetterla di considerare il servizio svolto durante il precariato come servizio “di serie B” anche nelle operazioni di mobilità e ai fini della ricostruzione di carriera dei docenti di ruolo”.
L'Anief, unico sindacato che da sempre si batte per il rispetto e il pieno riconoscimento della pari dignità del lavoro svolto a tempo determinato nella scuola pubblica, consegue un altro determinante successo nella battaglia per la corretta valutazione del servizio pre-ruolo svolto su posti di sostegno dai docenti di ruolo che richiedevano la corretta valutazione dei tanti anni di esperienza con contratti a termine sul medesimo posto anche ai fini del raggiungimento del quinquennio di permanenza sul sostegno e, dunque, per l'immediato trasferimento su posto comune. Il Tribunale di Paola dà piena ragione alle tesi patrocinate dal nostro sindacato rilevando come “la mancata parificazione fra l'attività di insegnamento come docente di ruolo su posti di sostegno e quella svolta come “supplente”, ai fini della soddisfazione del vincolo di permanenza quinquennale, si ponga effettivamente in conflitto con la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999 (Direttiva 1999/70 CE), secondo cui "per quanto attiene alle condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non devono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo motivo di lavorare a tempo determinato, a meno che un trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive"; principio ribadito anche dalla Corte di Giustizia Europea, che ha più volte evidenziato la parità delle prestazioni di lavoro fornite in costanza di rapporto a tempo determinato e indeterminato, anche tra i dipendenti pubblici”.
Secondo quanto riportato nel provvedimento, infatti, “le esigenze oggettive che fondano la normativa nazionale possono rinvenirsi nella scelta di dare una certa continuità temporale all'attività di sostegno; e tali esigenze – tenute in debito conto dalla stessa normativa europea – possono in effetti essere soddisfatte, senza violare il principio di non discriminazione, con la previsione di un periodo di servizio minimo in tale settore, prescindendo tuttavia dalla distinzione tra rapporti di lavoro a tempo determinato e servizio di ruolo”. Il nostro sindacato, dunque, esprime piena soddisfazione per questa ulteriore vittoria in tribunale e ribadisce ai propri iscritti e al MIUR che proseguirà senza sosta e in tutte le sedi opportune la propria battaglia al fianco dei precari della scuola perché nessuna ingiustizia o discriminazione sia posta in essere a discapito di quanti hanno svolto con professionalità il proprio lavoro con contratti di lavoro a tempo determinato. Proprio per questo motivo l'Anief ha promosso uno sciopero con presidio a Roma il prossimo 14 novembre e invita tutti i lavoratori della scuola a scendere in piazza per i propri di diritti e a far sentire la propria voce.
L'Anief ricorda che per ulteriori informazioni sullo sciopero si può scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.