L'Anief ha ormai ottenuto giurisprudenza univoca e di pieno accoglimento che riconosce il pieno diritto dei docenti che hanno prestato servizio nelle scuole paritarie a vedersi riconosciuto il relativo punteggio nelle operazioni di mobilità. Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Antonio Salerno ottengo due provvedimenti favorevoli presso i Tribunali del Lavoro di Genova e Tivoli (RM) con il riconoscimento dell'illegittimità, per contrasto con il principio generale sancito dalla normativa primaria, delle previsioni contrattuali che non riconoscono pari dignità al servizio svolto nelle scuole non statali che hanno ottenuto la parità. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “La legge 333 del 2001 impone l'obbligo di valutare i servizi prestati nelle paritarie nella stessa misura prevista per il servizio nelle scuole statali; la contrattazione collettiva non può agire contra legem e qualsiasi previsione anche solo “restrittiva” è da considerarsi nulla. Ancora una volta abbiamo imposto al MIUR e alla contrattazione collettiva il rispetto della normativa primaria di settore”. Possibile aderire anche al ricorso per il riconoscimento del servizio svolto nelle scuole paritarie ai fini della ricostruzione di carriera.
Entrambi i provvedimenti ottenuti dai legali Anief, infatti, danno piena ragione al nostro sindacato e rilevano come la disposizione prevista nelle note comuni al CCNI sulla Mobilità “è senz’altro affetta da nullità per contrasto con il principio generale” e ricordano come “l’art 2 del Dl 255/ 2001 convertito in legge 333/01 ha poi previsto che “ i servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n 62 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali” ribadendo come “tali disposizioni evidenziano come la parità di trattamento fra scuole paritarie e scuole pubbliche valga non solo per gli studenti, ma anche per i docenti, essendo entrambi attori sostanziali di un unico sistema che contribuisce all’erogazione del servizio pubblico dell’istruzione”. Le due ordinanze emanate su ricorso d'urgenza rilevano, inoltre, come risulti indispensabile riconoscere il servizio svolto al di fuori dello Stato anche ai fini della mobilità territoriale evidenziando che “la ratio dell’attribuzione di punteggio ai fini dello scorrimento della graduatoria è sempre il medesimo ovvero la valorizzazione del principio della maggiore esperienza ai fini dell’attribuzione di un punteggio di merito per l’assegnazione di sedi di lavoro su base nazionale. Diversamente opinando si arriverebbe ad una ingiustificata violazione dei principi di eguaglianza ed imparzialità, non essendovi ragione per differenziare in sede di mobilità chi ha svolto servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche di quelle svolti alle dipendenze dello Stato”.
“La legge 333 del 2001 - commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - impone l'obbligo di valutare i servizi prestati nelle paritarie nella stessa misura prevista per il servizio nelle scuole statali; la contrattazione collettiva non può agire contra legem e qualsiasi previsione anche solo “restrittiva” è da considerarsi nulla. Ancora una volta abbiamo imposto al MIUR e alla contrattazione collettiva il rispetto della normativa primaria di settore”. L'Anief ha, infatti, promosso anche il ricorso volto al riconoscimento del servizio svolto nelle scuole paritarie anche ai fini della ricostruzione di carriera e ricorda a tutti i docenti di ruolo interessati che è ancora possibile aderire al ricorso producendo, entro il 31 dicembre di ogni anno e se non lo si è ancora fatto, richiesta di ricostruzione di carriera e dichiarando tutto il servizio svolto anche nelle scuole paritarie.
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