FORMAZIONE PER RLS:
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
(ex art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
L’ANIEF quale soggetto sindacale accreditato dal MIUR per la formazione e l’aggiornamento del personale del comparto scuola ha programmato lo svolgimento della formazione obbligatoria per gli RLS di nuova designazione o nomina, in conformità alle indicazioni fornite con D.M. Salute 16/1/1997.
Il T.U. 81/2008 inserisce la formazione dei lavoratori tra le misure generali di tutela(cfr. art.15 T.U.) sancendo al contempo l’importanza strategica, la cogenza e la sanzionabilità nei casi di inosservanza o omissione.
Dall’attuale contesto normativo e sociale emerge la tutela e la valorizzazione del capitale umano impegnato nello specifico ambito scolastico ai fini dell’accrescimento delle conoscenze specifiche e della competenza nella elaborazione di un efficace sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.
In particolare , la formazione obbligatoria dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) assolve la duplice funzione dell’assolvimento di un obbligo normativo, in primis, e la costruzione di un profilo funzionale di rappresentanza quale strumento di collaborazione e cooperazione tra i molteplici soggetti che a vario titolo contribuiscono a garantire scuole più sicure.
La metodologia utilizzata dall’ANIEF privilegia il rapporto frontale docente-corsista per facilitare la discussione, l’analisi dei casi concreti e la discussione sui temi specifici della prevenzione e protezione in ambito scolastico con formatori che vantano esperienza pluriennale nel settore.
Considerata la cogenza e la significatività che l’adempimento predetto assume nel più ampio contesto della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nel settore dell’istruzione , si propone alle Istituzioni Scolastiche di tutto il territorio nazionale la collaborazione per lo svolgimento del corso in oggetto.
La proposta di collaborazione prevede:
- La sottoscrizione di apposita convenzione per la regolazione del rapporto di collaborazione
- L’uso di un locale scolastico(aula attrezzata con apparecchiatura multimediale) per l’attività formativa (32 ore)
- Il coinvolgimento delle risorse umane della scuola(dirigente scolastico, direttore sga, assistente tecnico e collaboratore scolastico)